Avvocato Militare

Cimeli fascisti nell’ufficio dell’Appuntato. “Antagonista” in custodia divulga la circostanza, carabiniere punito con un giorno di consegna

Con provvedimento in data 25 luglio 2016 la competente articolazione territoriale dell’Arma dei Carabinieri respingeva il ricorso gerarchico svolto dall’odierno appellante, appuntato scelto dell’Arma, avverso il provvedimento del 20 giugno 2016 con cui gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della consegna per giorni uno.

La sanzione era motivata con l’assunta violazione degli articoli 717 e 732 d.P.R. n. 90 del 2010, commessa per aver detenuto nel proprio ufficio presso la Compagnia di-OMISSIS-, dove era stato condotto un soggetto attinto da misura cautelare custodiale (e che aveva poi reso pubblica la circostanza), alcuni cimeli riferibili al periodo fascista (“due quadretti di piccole dimensioni contenenti immagini di personaggi riferibili all’epoca del fascismo, nonché un quadretto di piccole dimensioni, color bronzo, con inciso il profilo di Benito Mussolini”).

L’appuntato aveva gravato il provvedimento avanti il T.a.r. per il Piemonte, sostenendo che:

a) i “quadretti” in questione, di cui, in tesi, i Superiori erano da tempo ben a conoscenza, avrebbero un generico contenuto militare (“una riproduzione in bronzo del viso di un militare della seconda guerra mondiale”, un “quadretto commemorativo dell’iscrizione presente sulla strada litoranea che conduce ad Alessandria d’Egitto da parte dei Bersaglieri dei 7^ Reggimento” ed un “quadretto contenente un’immagine della colonia estiva <<Medail>> di Bardonecchia”) e non sarebbero in alcun modo legati con il fascismo;

b) l’Amministrazione avrebbe omesso ogni istruttoria;

c) le disposizioni asseritamente violate sarebbero inconferenti rispetto al caso di specie;

d) la motivazione sarebbe carente;

e) vi sarebbe una disparità di trattamento rispetto a casi in tesi simili;

f) i provvedimenti sanzionatori sarebbero tardivi, giacché i cimeli sarebbero presenti da tempo nell’ufficio del ricorrente medesimo.

3.

 Con la sentenza indicata in epigrafe il T.a.r. ha respinto il ricorso, osservando che:

a) “non vi è alcuna ragione di ritenere che l’amministrazione abbia travisato i fatti, non essendovi elementi per dubitare della veridicità di quanto attestato nelle relazioni redatte dai militari della Compagnia a seguito dell’accertamento dei fatti”; peraltro, “non sussiste invece alcun dubbio che l’effigie effettivamente raffigurata” fosse quella di Mussolini, anche in considerazione della mancata proposizione, da parte del ricorrente, di querela di falso avverso le verbalizzazioni dei Superiori gerarchici;

b) “nel rapporto disciplinare a firma del Comandante della Compagnia Carabinieri di-OMISSIS- si dà espressamente atto che in data 15 marzo 2016, dopo i fatti, il Comandante della Compagnia, unitamente ad altro militare e al Comandante del N.O.R., si recavano nella stanza dell’-OMISSIS- visionando in sua presenza i quadretti oggetto di addebito”, ciò che dimostrerebbe per tabulas che l’Amministrazione avrebbe effettuato la necessaria istruttoria, tanto più che “di quanto sopra vi è conferma anche nella relazione di servizio del -OMISSIS– allegata all’istruttoria disciplinare”;

c) “i doveri a cui si fa riferimento nelle norme indicate sono doveri generali dei militari, che non possono prevedere una elencazione tassativa, specifica ed esaustiva delle condotte riprovevoli”; in termini generali, peraltro, le norme della disciplina militare “devono essere lette alla luce … in primo luogo della carta costituzionale, fondata sui valori dell’antifascismo e di ripudio dell’ideologia autoritaria fascista”, di talché non avrebbe valenza ostativa all’irrogazione della sanzione de qua il fatto che “la condotta dell’-OMISSIS-non sia stata ritenuta penalmente rilevante”;

d) il provvedimento recherebbe un’idonea motivazione;

e) non si apprezzerebbe la lamentata disparità di trattamento, posto che la presenza, in uno dei locali della Caserma, di “un quadro con i 5 stemmi araldici adottati dall’arma dei carabinieri dalla sua istituzione ad oggi, in cui vi è anche quello del 1935, costituito da uno scudo sovrapposto a due fasci littori” avrebbe un mero “valore storico e non politico”, in disparte il fatto che non sarebbe noto se il locale ove tale quadro sarebbe esposto sia accessibile al pubblico;

f) “in disparte il fatto che la condotta di-OMISSIS- non è acuita o sminuita da quanto avrebbero potuto o dovuto fare i superiori gerarchici al fine di attenuarne gli effetti, la circostanza dedotta è comunque irrilevante poiché il comportamento oggetto di addebito non consiste nel mero possesso dei quadretti, bensì nella ostensione degli stessi durante le operazioni di polizia giudiziaria”.

L’interessato ha interposto appello, riproponendo criticamente le censure avanzate in primo grado, ad eccezione di quella sub d).

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso in appello è infondato.

Il Collegio, seguendo l’ordine delle censure svolte in prime cure dal ricorrente, osserva quanto segue.

a) Dei tre piccoli oggetti, due sono effettivamente collegabili con l’ideologia fascista, mentre il terzo, in realtà, si riferisce ad un evento bellico (la campagna in Africa Settentrionale e, in particolare, la battaglia di El Alamein) in sé considerato.

Invero, il profilo del primo quadretto rimanda chiaramente alla classica iconografia del duce del fascismo (elmetto, mento pronunciato, et similia), mentre la rappresentazione dell’inaugurazione di una colonia estiva (fascista), con tanto di soggetti in camicia nera ed indicazione dell’anno in base all’era fascista (numeri romani computati a partire dal 1922), parla da sé.

Non consta, dunque, alcun travisamento dei fatti da parte dell’Amministrazione, tanto più che gli oggetti sono stati mostrati ai Superiori dallo stesso interessato.

Né vi è, poi, alcuna contraddittorietà nell’operato dei Superiori stessi, che, in tesi, conoscevano da tempo la presenza di tali oggetti nella stanza del ricorrente: a ben vedere, infatti, l’infrazione disciplinare contestata non risiede nel possesso in sé di tali oggetti, ma nella relativa detenzione in un ufficio dell’Amministrazione ove erano stati condotti estranei, oltretutto appartenenti all’area cosiddetta “antagonista” ed attinti da provvedimento coercitivo dell’Autorità Giudiziaria.

In sostanza, l’Amministrazione ha inteso stigmatizzare una condotta potenzialmente lesiva del prestigio dell’Arma presso il pubblico, in quanto atta a offuscarne l’apoliticità e l’assoluta ed esclusiva fedeltà alle Istituzioni repubblicane o, quanto meno, a consentire una strumentalizzazione in tal senso.

Non constano, infine, ragioni di inimicizia od ostilità dei Superiori gerarchici nei confronti dell’interessato.

b) Come evidenziato dal T.a.r., attesa la semplicità del fatto, l’istruttoria era altrettanto semplice e non poteva che limitarsi alla materiale visione degli oggetti, mentre la relativa qualificazione come meri cimeli storici o, al contrario, come richiami del periodo fascista atteneva non alla fase istruttoria, ma alla fase propriamente valutativa del procedimento disciplinare.

c) Le disposizioni di cui agli articoli 717 e 732 d.P.R. n. 90 del 2010 recano doveri generali del militare (rispettivamente “senso di responsabilità” e “contegno”), che devono informarne in ogni momento la condotta: lungi dall’essere inconferenti, sono dunque parametri generali da cui discende un vincolo di condotta, certo violato dall’esposizione, in un ufficio dell’Amministrazione aperto al pubblico (anche solo in una circostanza), di oggetti che richiamano direttamente, specificamente ed esclusivamente il passato fascista.

Non ha rilievo, pertanto, che la condotta dell’interessato sia stata ritenuta, dalle competenti Autorità, priva di disvalore penale.

e) Non si apprezza alcuna disparità di trattamento, giacché il quadro in tesi presente in una stanza della Caserma mostra, a quanto consta, tutti gli storici stemmi araldici dell’Arma dei Carabinieri, non solo quello adottato durante il ventennio fascista; per di più, non è neppure provato che estranei all’Amministrazione abbiano od avessero libero accesso alla stanza (elemento decisivo della contestazione disciplinare, v. suprasub a).

f) Infine, non vi è alcuna tardiva contestazione, posto che l’infrazione disciplinare consegue proprio alla presenza di tali oggetti al momento dell’accesso di estranei nell’ufficio, circostanza verificatasi per la prima volta, a quanto consta, nel caso di specie.

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