CHIARIMENTI INPS SU MOLTIPICATORE, AUSILIARIA E DOPPIO CALCOLO PER EX RETRIBUTIVI PURI
Pubblicata la risposta datata 26 aprile 2018 dell’INPS a Stato Maggiore Difesa che chiedeva lumi rispetto alla corretta applicazione del c.d. “moltiplicatore” ovvero il meccanismo di salvaguardia del trattamento previdenziale previsto dall’art. 3 co. 7 del d.lgs. n. 165/1997.
La nota dell’INPS:
- precisa che Il meccanismo del “moltiplicatore opera in alternativa all’ausiliaria e, quindi, anche nel caso del c.d. scivolo(ex art. 2229 del COM) per il personale delle Forze Armate, mentre non opera nel caso di congedo anticipato per riforma, questione che però vede le Amministrazioni sistematicamente soccombenti in sede di contenzioso;
- chiarisce che, come base di calcolo per i moltiplicatore, va considerato l’intero trattamento economico degli ultimi 360 giorni di servizio comprensivo della 13^ mensilità,della maggiorazione dei 15% (ex “sei scatti”) e dei compensi accessori e/o della c.d. maggiorazione del 18% qualora la retribuzione accessoria dell’ultimo anno di servizio sia inferiore al 18% della retribuzione fissa;
- specifica che a decorrere dal 01.01.2012 nel calcolo dei trattamenti di pensione del personale militare il moltiplicatore è parte integrante del montante contributivo e non può quindi essere considerato quota aggiuntiva:
“Secondo il chiaro significato proprio delle parole usate dal legislatore, tale incremento (c.d. “moltiplicatore” entra quindi di fatto, nella determinazione del montante contributivo per Il calcolo di una pensione interamente contributiva o della quota contributiva di un sistema misto e non può essere considerata quale quota aggiuntiva, da aggiungere cioè dopo aver determinato il trattamento meno favorevole spettante (c.d “doppio calcolo), atteso anche che Il momento dell’opzione precede quello della liquidazione del trattamento di quiescenza.”.
Questa ultima circostanza rileva (e non poco) rispetto al trattamento di pensione del personale ex “retributivo puro”, che in un primo momento di applicazione della Legge Fornero (dal 01.01.2012 e sino alla Legge di stabilità 2015 ed in qualche caso anche dopo) si era visto liquidare trattamenti pensionistici più generosi, ovvero con una quota “C” comprensiva del “moltiplicatore”.
Gianluca Taccalozzi – Ficiesse.it
NOTA INPS 26 APRILE 2018 (RISPOSTA A QUESITO SMD)