Carabinieri vecchi e mortificati. Unarma lancia un grido di allarme: “Una badante per ogni volante”
“L’assordante silenzio delle amministrazioni militari in merito al preoccupante innalzamento dell’età media degli operatori è stato interrotto da una circolare dello Stato Maggiore della Marina Militare che ha ribadito la volontarietà nei servizi di guardia/ispezione per il personale che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età.” E’ quanto si legge in un comunicato stampa dell’Associazione Sindacale Carabinieri Unarma.
“Dovevamo aspettare la Marina per accorgerci che il personale è “vecchio”, consumato dall’età e non più in grado di affrontare certi disagi che il servizio comporta?
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Il turn over delle assunzioni imposto da una risparmio economico assurdo che ha comportato un vero e proprio dissanguamento nel numero degli operatori di polizia è la principale causa di questa situazione di grave disagio per il personale, al punto che la ironica battuta “una badante per ogni volante” da ironia rischia di diventare realtà.
Ulteriore ferita per i Carabinieri – prosegue Unarma – è la circolare interna che impone ai Marescialli ed Luogotenenti di svolgere il servizio di ispezione (non di Maresciallo di Giornata) in spregio della professionalità e del rispetto del profilo di impiego di questa categoria già tanto mortificata con un riordino iniquo (2017) e correttivi non del tutto soddisfacenti.
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Unarma ASC, che invierà al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri analoga richiesta, ha sollevato la questione già da tempo reclamando la possibilità di esonero, a domanda, dai turni di servizio previsti negli orari serali e notturni, qualora si siano compiuti i cinquant’anni di età e/o i trent’anni di servizio, così come già avviene nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e Forze Armate.
Infatti tutta una serie di normative, più sotto riepilogate, prevedono questa possibilità:
- Art 3 comma 3 del D.lgs nr 195 del 12 maggio 1995 “ Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l’autonomia decisionale delle amministrazioni” (Procedure per disciplinare il contenuto del rapporto d’impiego del personale di Polizia e delle FF.AA.)
- Art 24 comma 5 lett. 1 D.P.R. nr 164 del 18 giugno 2002 “ le procedure per l’accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna amministrazioni sulle seguenti materie di contrattazione:
Criteri per l’impiego del personale con oltre cinquant’anni di età o con più di trent’anni di servizio”(recepimento dell’accordo sindacale per e Forze di Polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento Militare)
- Art 12 dell’accordo quadro 2009 – art 12 – impiego di personale con particolari requisiti:
- Il personale che abbia compiuto cinquant’anni di età, ovvero con un’anzianità di servizio di almeno trent’anni, impiegato nei servizi esterni, può chiedere di essere esonerato dai servizi previsti nelle fasce serali/notturne.
- I titolari degli Uffici provvedono, con cadenza trimestrale, all’esame delle istanze di cui al comma 1 secondo criteri di priorità concordati preliminarmente con le Segreterie Provinciali delle Organizzazioni Sindacali in sede di accordo decentrato.
Nell’individuazione dei criteri si tiene conto, nell’ordine:
- Dell’età del personale;
- Dell’anzianità di servizio;
- Delle infermità derivanti da causa di servizio;
- Del percorso professionale;
- Nel caso in cui la dotazione organica o tipologica di servizio dell’Ufficio in cui opera il richiedente non consenta di accogliere la richiesta, L’Amministrazione informa l’interessato delle eventuali possibili soluzioni alternative.
- Lgs nr 195 del 12 maggio 1995. Attuazione dell’art 2 della Legge 6 marzo 1992nr 216 in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, nr 122 S.O. Materie riservate alla Legge.
- Per il personale di cui all’art 1, restano comunque riservate alla disciplina per Legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla Legge, secondo l’ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate all’art. 2 comma 4 della Legge 6 marzo 1992 n 216.
- Art 2 comma 4 della Legge 6 marzo 1992 nr 216. Ferma restando la sostanziale unitarietà dell’intera materia da disciplinare, il decreto legislativo di cui al comma 1 potrà anche avere riguardo a materie diverse, a seconda dello status del personale interessato, tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore. E’ comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla Legge, l’ordinamento generale delle seguenti materie: organizzazione del lavoro, degli Uffici e delle strutture, ivi compresa la durata dell’orario di lavoro ordinario.
- Circolare prot. 101/RSS/M_D_SSMD 0000420/G.10.05 datata 4 gennaio 2011 dello Stato Maggiore della Difesa – V Reparto – Affari Generali;
- 12 dell’accordo nazionale quadro siglato il 31 luglio 2009 per il personale della Polizia di Stato;
ma l’Arma dei Carabinieri mortifica i suoi figli impedendo ad essi l’applicazione di normative oramai considerate acquisite da altri comparti.
UNARMA ASC denuncia con forza la mancata applicazione della normativa di settore di SMD e la mancata previsione normativa di analogo istituto per il personale della Benemerita, aspirazioni disattese che danno ancora una volta dimostrazione della disparità di trattamento tra i Carabinieri e le altre Forze di Polizia e le Forze Armate.
Tuttavia – -conclude Unarma – finalmente queste disparità grazie alla sindacalizzazione possono essere messe in evidenza e consentire ai Carabinieri di far sentire la loro voce con efficacia e costruire con la controparte un rapporto proficuo di miglioramento nell’efficienza della Istituzione e nella qualità della vita dei suoi componenti.”