CARABINIERI: “LA PROFESSIONE DI MILITARE È INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRA PROFESSIONE, MESTIERE E CON LA CARICA DI AMMINISTRATORE O CONSIGLIERE IN SOCIETÀ A FINE DI LUCRO”
Un maresciallo dei carabinieri non può contemporaneamente essere titolare di bed&breakfast ed esercitare attività di massaggiatore-naturopata per incompatibilità professionale. Lo ha stabilito il Tar della Liguria respingendo il ricorso di un ex carabiniere che chiedeva l’annullamento del decreto con cui il Ministero della Difesa disponeva la sua cessazione dal servizio permanente per decadenza dal rapporto di impiego, con conseguente collocazione in congedo. Ecco il testo della sentenza.
Con ricorso notificato in data 14.10.2015 il signor R.G., già maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il decreto del direttore generale del Ministero della Difesa 6.8.2015, n. 3330, di cessazione dal servizio permanente per decadenza dal rapporto di impiego, a motivo della sopravvenuta incompatibilità professionale ex art. 898 comma 2 e 923 comma 1 lett. l) del D. Lgs. 15.3.2010, n. 66 con l’attività di titolare del bed & breakfast denominato “Cinque terre filo di Arianna” e con l’attività di massaggiatore/naturopata abusivamente svolta in un appartamento di proprietà in La Spezia, con conseguente collocazione in congedo.
A sostegno del gravame ha dedotto tre motivi di ricorso, rubricati come segue.
1. Violazione art. 24 Costituzione – violazione decreto legislativo 15.3.2010, n. 66 – violazione dei principi fondamentali in tema di contraddittorio procedimentale e diritto di difesa – eccesso di potere – ingiustizia manifesta.
Il procedimento disciplinare, iniziato sulla base di un unico addebito (la titolarità del Bed & breakfast denominato “Cinque terre filo di Arianna”), sarebbe stato concluso in ragione di un’altra contestazione (l’essere stato sorpreso nell’atto di effettuare ad un cliente un trattamento di riflessologia plantare), con conseguente pregiudizio del diritto di difesa dell’incolpato e violazione della procedura di cui all’art. 898 del D. Lgs. n. 66/2010.
2. Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 66 del 15.3.2010 – omessa e/o insufficiente motivazione – inesistenza dei presupposti – travisamento del fatto.
L’attività di massaggiatore/naturopata sarebbe stata svolta dal ricorrente a titolo di hobby e compatibilmente con gli obblighi di servizio, in forma occasionale ed in regime di gratuità, sicché la stessa non ricadrebbe tra le attività extraprofessionali vietate ai carabinieri.
3. Eccesso di potere per violazione dei principi in tema di proporzionalità e adeguatezza.
Stanti gli ottimi precedenti di servizio del ricorrente, la sanzione della decadenza per incompatibilità professionale sarebbe palesemente sproporzionata.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza 19.11.2015, n. 288 la sezione ha rigettato la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 23 giugno 2017 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è infondato, per le motivazioni che seguono (secondo l’ordine dei motivi di ricorso).
1. Ai sensi dell’art. 898 del d.lgs. n. 66/2010, “1. Il militare che non osserva le norme sulle incompatibilità professionali è diffidato su determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilità. 2. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l’incompatibilità cessi, il militare decade dall’impiego”.
Orbene, come rilevato già in fase cautelare, la diffida di cui alla determinazione dirigenziale 5.5.2015 (doc. 3 delle produzioni 26.10.2015 di parte ricorrente) faceva chiaramente riferimento, oltre che alla titolarità del bed & breakfast, anche all’attività di naturopata/massaggiatore mediante offerta di trattamenti di riflessologia plantare.
Donde l’infondatezza della censura.
2. Ai sensi dell’art. 894 del d.lgs. n. 66/2010, “1. La professione di militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. 2. E’ altresì incompatibile l’esercizio di un mestiere, di un’industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro”.
La disposizione non contiene alcun riferimento alla gratuità e/o alla non occasionalità dell’attività incompatibile.
Anzi, sia l’art. 894 che il successivo art. 895 sulle attività extraprofessionali sempre consentite contengono un riferimento di tipo meramente descrittivo delle attività vietate o rispettivamente consentite, prescindendo del tutto dal carattere retribuito o meno delle stesse (cfr. l’inciso “retribuita o non” nell’art. 894 e l’inciso “che diano o meno luogo a compensi” nell’art. 895).
In ogni caso, anche volendo accedere alla tesi del ricorrente – secondo la quale il divieto colpirebbe soltanto le attività extraprofessionali lucrative e con carattere continuativo – nel caso di specie è emerso, dagli accertamenti citati nel decreto impugnato, che l’attività di naturopata/massaggiatore veniva svolta in via continuativa e dietro compenso (cfr. le sommarie informazioni rese dai clienti e le copie delle ricevute allegate al verbale degli accertamenti condotti in data 9.6.2015 – all. 3 della documentazione depositata in adempimento dell’ordinanza istruttoria) anche in data successiva alla diffida.
3. Il provvedimento di decadenza per incompatibilità professionale ex art. 898 d.lgs. n. 66/2010 non riveste natura disciplinare, ma è vincolato all’accertamento dell’oggettiva circostanza della mancata cessazione della situazione di incompatibilità successivamente al decorso di quindici giorni dalla diffida, sicché esula dal relativo procedimento ogni valutazione discrezionale in merito alla proporzionalità e adeguatezza della sanzione, anche in relazione ai precedenti di servizio del militare decaduto.