Carabinieri Forestali in trasferimento: “Rimossi dai territori delle stazioni in cui hanno dimorato prima dell’arruolamento”
Il Direttivo Nazionale SIULM Carabinieri, prendendo atto delle tante segnalazioni che il sindacato ha ricevuto da parte del personale dell’Arma dei Carabinieri, esprime con forza la necessità di risolvere una problematica molto sentita dal personale dei Carabinieri Forestali e dalle loro famiglie, che ha evidente riflessi negativi sulla serenità del citato Personale.
In particolare – sottolinea il SIULM – che ai militari del ruolo forestale in servizio nelle stazioni forestali, viene applicato l’art. 238 COMMA 1, LETT. B) così come modificato nel 2012 dal DPR 24 febbraio 2012, n. 40, che recita Il militare dell’Arma dei carabinieri non può:
a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l’imparzialita’ nell’espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell’Istituzione;
b) essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell’arruolamento.”
Disparità tra Carabinieri della Territoriale e Carabinieri della Forestale
Il SIULM Carabinieri ha esposto che vi sono enormi effetti negativi sul benessere dei Carabinieri Forestali e delle loro famiglie prodotti dalla dubbia applicabilità dell’ art. 238, comma 1, lettera b) del TUOM dato che vi è una evidente disparità tra Carabinieri della Territoriale e Carabinieri della Specialità Forestale. La norma si riferisce esclusivamente all’Arma Territoriale, di cui non fa parte l’Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, poiché, l’espressione “stazioni” di cui all’art. 238 cit. è da intendere come riferita esclusivamente ai Carabinieri appartenenti all’Organizzazione Territoriale dell’Arma ( ex art. 169 del C.O.M. ) e segnatamente ai “ Comandi di Stazione “ di cui all’art. 173,comma 1, lett. e) del C.O.M.; altresì la norma in questione è stata emanata nel 2012, quando, come ampiamente noto, l’incorporamento del Personale appartenete al CFS nell’Arma dei Carabinieri ha decorrenza dal 1 gennaio 2017;
Arruolamento e Incorporamento
Altro elemento da prendere in considerazione è che il citato art. 238, comma 1 lett. b) del TUOM, usa l’espressione “prima dell’arruolamento“, tale inciso conferma, ulteriormente, che la norma in esame riguarda esclusivamente i Carabinieri appartenenti all’Organizzazione Territoriale dell’Arma, atteso che per i Carabinieri del Ruolo Forestale non può parlarsi di arruolamento, bensì di incorporamento e/o transito, come si evince chiaramente dall’art. 2214-quater del C.O.M. che titola : Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri.”
Un’altra problematica, la Mobilità dei Carabinieri Forestali (GE.TRA.FOR.)
Analizzando la procedura GETRA degli scorsi anni, si è potuto evidenziare come la stessa, in diverse circostanze, sia risultata poco fruttuosa, non andando, in molti casi, di fatto a ripianare gli organici nei Reparti messi a bando e, nonostante ciò, con il successivo GE.TRA.FORESTALE, pur continuando a sussistere la carenza di organico, presso numerose Stazioni Carabinieri Forestali, specie nel ruolo APP./CAR., le stesse non sono state inserite nel provvedimento di mobilità, creando sempre più malcontento fra i militari, con aggravio evidente anche sulle dinamiche familiari e quindi incidendo negativamente e gravemente sul Benessere del Personale Tale situazione, del resto, emerge chiaramente dalla comparazione del GE.TRA. FOR. anno 2020 con quello dell’anno 2022.
Il Direttivo Nazionale SIULM Carabinieri, stà organizzando un sondaggio tra tutti i carabinieri forestali a cui gli è stato applicata la norma sopracitata.
Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI