Avvocato Militare

Carabinieri, a Comandante di Stazione spetta alloggio ma paga affitto per 8 anni. Il TAR condanna Arma a risarcimento

Il ricorrente, Comandante di Stazione Carabinieri in un comune in Sicilia, avente diritto all’assegnazione a titolo gratuito dell’alloggio di servizio dal 6 marzo 2008, ha chiesto l’accertamento del danno asseritamente subito in ragione del ritardo con cui il Comando Legione Carabinieri Sicilia ha provveduto, soltanto in data 3 marzo 2016, ad assegnargli tale alloggio fuori caserma – a causa dei necessari interventi di manutenzione ordinari e straordinari per renderlo abitabile – e la conseguente condanna al pagamento delle somme complessivamente indicate in euro 100.580,00 (canone di locazione dal marzo 2008 al febbraio 2016, calcolato in € 33.600,00, oltre le spese di viaggio quantificate in € 66.980,00) a causa della necessità di provvedere a reperirne uno sostitutivo, a proprie spese, con conseguente spostamento giornaliero presso la sede di servizio (68 km tra andata e ritorno).

LA DECISIONE DEL TAR

Va chiarito, innanzitutto, che al ricorrente, in forza del suo incarico di Comandante della Stazione Carabinieri, spettava l’alloggio di servizio, come previsto dagli art. 363 e 383 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

Va anche ricordato che, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa formatasi in materia “la concessione dell’alloggio di servizio, pur inquadrandosi nel genus delle concessioni amministrative del godimento di un bene pubblico (nella specie appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato) è indissolubilmente correlata con il rapporto d’impiego nelle peculiari connotazioni che esso assume in ambito militare, con la necessità di pronta e immediata presenza nel luogo di svolgimento dei servizi d’istituto”.

In tale prospettiva, il godimento dell’immobile, una volta intervenuta la concessione, è causalmente connesso al rapporto, con una valenza economica specifica integrativa del trattamento economico di attività, e l’Amministrazione ha il dovere di procurarne la disponibilità.

Ne consegue che la responsabilità dell’Amministrazione ha natura contrattuale e non già extracontrattuale, soggiacendo alle relative regole, ivi compresa quella enunciata dall’art. 1218 cod. civ. e perciò non è fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale opposta dal Comando Legione Carabinieri Sicilia.

Nel merito, l’Amministrazione resistente non ha dimostrato che la mancata assicurazione della disponibilità dell’alloggio di servizio sia riconducibile a causa a lei non imputabile, ovvero a factum principis o a caso fortuito, i cui estremi non possono ravvisarsi nell’omessa manutenzione dell’immobile da parte del proprietario, poichè, in ogni caso, la stessa si sarebbe dovuta immediatamente adoperare per reperire, in favore dell’odierno ricorrente, un alloggio demaniale o, in mancanza, altra situazione alloggiativa sul libero mercato immobiliare.

Ciò significa che il Comando Legione Carabinieri “Sicilia” ingiustificatamente ha consegnato l’alloggio di servizio al ricorrente soltanto in data 3 marzo 2016, ossia dopo otto anni dal sorgere del diritto all’assegnazione a titolo gratuito (6 marzo 2008).

All’inadempimento del dovere di garantire la disponibilità dell’alloggio di servizio segue l’obbligo dell’Amministrazione di risarcire al ricorrente, avente titolo, il danno consistente nella perdita economica per il reperimento di una sistemazione abitativa alternativa, rimborsando i costi da questi sopportati.

Tuttavia, la quantificazione del danno operata dal ricorrente non appare condivisibile; ed invero:

Nessun risarcimento spetta per le spese di viaggio sostenute per il giornaliero trasferimento dal comune di residenza e quello di prestazione del servizio: la scelta di continuare a risiedere a circa 33 km dalla sede di servizio, è stato frutto di una libera determinazione del ricorrente e, come tale, è riconducibile nell’alveo del concorso del fatto colposo del creditore di cui all’art. 1227 c.c., senza che i relativi costi possano essere imputati all’Amministrazione;

– Il risarcimento del danno derivante dal mancato reperimento di una sistemazione abitativa deve essere commisurato alla misura dei canoni di locazione rilevabili, per il periodo di riferimento, nel mercato immobiliare del comune per un’abitazione analoga a quella assegnata quale alloggio di servizio, e non nell’ammontare pagato nel comune di Agrigento per un alloggio di propria, libera, scelta.

Per la quantificazione di tale ultima voce di danno si fissa il termine di sessanta giorni, affinché l’Amministrazione resistente proponga al ricorrente una somma congrua, assumendo a riferimento la documentazione probatoria esibita in giudizio dal ricorrente riguardante la corresponsione del canone locativo fino al febbraio 2016.  Quindi L’Arma, entro 60 giorni, dovrà proporre al ricorrente una somma adeguata ai canoni locativi corrisposti dal militare in otto anni. Trascorso il termine, il militare potrà agire in giudizio per ottenere l’ottemperanza della sentenza.

Il TAR ha dunque accolto il ricorso, condannando il Comando Legione Carabinieri “Sicilia” a risarcire al ricorrente il danno cagionato secondo il criterio stabilito ed a pagare 1000 euro di spese di lite in favore del ricorrente.

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