Hashish, 886 cartucce e un tesserino AISE nascosto in cassaforte: confermati i domiciliari a carabiniere. «Era uno scherzo di 22 anni fa»
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(di Avv. Umberto Lanzo)
Un militare dell’Arma con oltre venticinque anni di servizio, incensurato e con riconoscimenti per operazioni di polizia ad alto rischio, resta agli arresti domiciliari. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 26 novembre 2025, che aveva a sua volta confermato la misura cautelare disposta dal Gip il 20 ottobre 2025. Il carabiniere dovrà anche pagare le spese processuali. La vicenda, che si trova ancora nella fase delle indagini preliminari, offre uno spaccato preciso di come la giurisprudenza tratti chi indossa una divisa e viene trovato in possesso di droga, armi non denunciate e documenti che simulano quelli dei servizi segreti.
Tutto parte da un’indagine della Procura militare
L’origine del procedimento non è nella giustizia ordinaria. È la Procura militare presso il Tribunale militare di Roma a disporre, il 15 ottobre 2025, una perquisizione nell’ambito di un procedimento separato a carico del militare per il reato previsto dall’art. 230 del codice penale militare di pace, il peculato militare, legato al presunto impossessamento di attrezzature in dotazione al Nucleo investigativo.
Le operazioni vengono eseguite il 17 ottobre. Nell’armadietto in caserma gli investigatori trovano un lampeggiante e una paletta. Ma è nelle pertinenze dell’abitazione che il quadro cambia: in un capanno di legno nella disponibilità esclusiva dell’indagato, dentro un armadio metallico, vengono rinvenuti sostanza stupefacente, segni distintivi, caricatori e cartucce. Nella cassaforte della camera da letto ci sono una tessera con il logo dell’A.I.S.E. e una placca dorata. Accanto alla cassaforte, una carabina ad aria compressa.
Le quattro accuse provvisorie
Le imputazioni, ancora provvisorie, sono quattro.
Capo A: detenzione a fini di spaccio di 315,68 grammi di hashish e 5,13 grammi di marijuana (art. 73 d.P.R. 309/1990). La consulente nominata dalla Procura ha calcolato un contenuto complessivo di THC pari a 9.650 milligrammi, corrispondente a 386 dosi medie singole.
Capo B: detenzione illegale di una carabina ad aria compressa Diana modello 350, con potenza superiore a 7,5 joule (artt. 2 e 7 legge 895/1967).
Capo C: detenzione di quindici caricatori e 886 munizioni per armi comuni da sparo (art. 697 c.p.).
Capo D: detenzione illecita di segni distintivi in uso ai Corpi di polizia (art. 497-ter c.p.). Tra questi, una tessera con il logo della Repubblica Italiana e la scritta «Presidenza del Consiglio dei ministri – Segreteria Generale del DIS – A.I.S.E.», con la qualifica di «Agente LQ», un numero di matricola, la data di rilascio del 13 agosto 2003 e la foto dell’indagato in uniforme. Oltre alla tessera, due palette con la scritta «Ministero della Difesa Carabinieri», una placca color oro e un lampeggiante con alimentatore per autovettura.
La versione della difesa: «Droga comprata per uso personale e mai consumata»
Davanti ai giudici, il carabiniere ha sostenuto di aver acquistato l’hashish anni prima per uso personale da un soggetto non identificato, «da uno per strada», di non averlo gradito per l’odore e di averlo conservato in casa senza mai consumarlo. Il consulente della difesa ha puntato sul degrado della sostanza: la percentuale di principio attivo, oscillante tra lo 0,2 e il 3 per cento, sarebbe la prova di una conservazione lunghissima e di una scarsa efficacia drogante.
La difesa ha inoltre sottolineato un dato oggettivo: nessun elemento tipico dello spaccio è stato trovato. Niente bilancini, niente materiale per il confezionamento, nessuna suddivisione in dosi, nessun denaro contante.
Sulla carabina, la linea difensiva è stata che l’arma era regolarmente denunciata dal padre, residente al piano superiore dello stesso stabile, e che il militare l’aveva portata in casa per ripararla. Peraltro, disponeva già legalmente di diverse armi da fuoco di potenza superiore.
Sul tesserino AISE, la spiegazione è quella che ha fatto più discutere: sarebbe stato confezionato ventidue anni prima per fare uno scherzo a un collega e poi dimenticato. La data del 2003, ha aggiunto la difesa, lo rende comunque scaduto e inutilizzabile; se avesse voluto servirsene, ne avrebbe fatto uno con data aggiornata.
Perché la Cassazione non ha creduto alla tesi dell’uso personale
I giudici di legittimità hanno ricordato un principio ormai consolidato: il solo dato ponderale non crea alcuna presunzione di spaccio, neppure quando supera i limiti tabellari. Il giudice deve valutare globalmente tutte le circostanze. Ma proprio questa valutazione unitaria, secondo la Corte, il Tribunale del riesame l’ha fatta correttamente.
Gli elementi convergenti sono stati indicati con precisione: il quantitativo e le 386 dosi ricavabili; l’assenza totale di dettagli sulle circostanze dell’acquisto; l’illogicità di conservare per anni in casa una sostanza non gradita e mai usata, «esponendosi ad evidenti rischi, tanto più gravi per un appartenente all’Arma dei Carabinieri»; le modalità di custodia in un armadio metallico dentro un capanno.
Sul punto del degrado, la Corte ha risposto con un ragionamento che ribalta la prospettiva difensiva: il deterioramento della sostanza conferma sì che è stata conservata nel tempo, ma proprio questo rende ancora meno plausibile che un carabiniere in servizio abbia tenuto in casa un quantitativo rilevante di droga inutilizzata solo per uso personale. Quanto alla consulenza della difesa, i giudici hanno osservato che il consulente non ha analizzato direttamente la sostanza, limitandosi a commentare i dati della Procura.
E l’assenza di bilancini e contanti? Non è dirimente. La finalità di cessione, spiega la Cassazione, «può essere desunta da qualsiasi dato indiziario che, con rigore e univocità, consenta di inferirne la sussistenza».
La carabina denunciata dal padre non basta: il principio sulle armi ad aria compressa
Il passaggio sulla carabina è di particolare interesse per chi maneggia armi, e in particolare per il personale militare. La Corte ha ribadito che il fucile ad aria compressa con energia cinetica superiore a 7,5 joule è un’arma comune da sparo a tutti gli effetti, e la sua detenzione senza titolo è punita dalla legge 895/1967.
Per il dolo basta la coscienza e volontà di avere l’arma a disposizione per un tempo apprezzabile, indipendentemente dal motivo. Chi crede erroneamente di non dover denunciare il possesso non è scusato, perché si tratta di un errore sulla norma penale.
I giudici hanno citato un precedente recentissimo (Sez. 1, n. 6749 del 2025) su un caso quasi identico: carabina ad aria compressa oltre i 7,5 joule, denunciata dal padre, ricevuta dal figlio senza rinnovare la denuncia. Anche lì la condanna è stata confermata. La ratio è chiara: la norma serve a consentire all’autorità di sapere chi detiene attualmente un’arma e dove si trova, per effettuare i controlli.
Con un’osservazione che pesa: il fatto che il militare disponesse di altre armi regolarmente denunciate «non elide, ma semmai rafforza» la consapevolezza dell’illiceità della mancata denuncia. Chi sa come si denuncia un’arma, non può invocare l’ignoranza.
Il tesserino AISE: scaduto, falso o grossolano, il reato resta
Sul capo D la Cassazione ha giudicato le censure addirittura inammissibili. L’art. 497-ter c.p. punisce chiunque detenga illecitamente segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, oppure oggetti che ne simulino la funzione. Non serve che vengano utilizzati: basta la detenzione, purché gli oggetti siano idonei a trarre in inganno i cittadini sulle qualità del detentore.
Tre precisazioni della Corte smontano la linea difensiva punto per punto. Il reato è integrato anche se il tesserino è grossolanamente falsificato. La detenzione resta illegittima anche se il documento è scaduto. E rileva anche il contrassegno non più in uso alla polizia, perché la seconda parte della norma sanziona ciò che simula la funzione dell’originale.
Su questo la Cassazione è stata netta: un tesserino con la scritta della Presidenza del Consiglio, del DIS e dell’AISE, con qualifica, matricola e foto in uniforme, custodito in cassaforte, «è oggetto la cui detenzione non trova alcuna giustificazione nella versione dello scherzo dimenticato da oltre vent’anni». E la circostanza che palette e lampeggiante fossero in caserma e non in casa, anche a volerla accogliere, non scalfisce la gravità indiziaria complessiva.
La divisa aggrava, non attenua
Il cuore dell’ordinanza è il giudizio sulla pericolosità. La difesa ha contestato il riferimento a «contatti con circuiti criminali», definendolo una mera illazione senza riscontri. La Cassazione ha risposto che non si tratta di un’illazione ma di una deduzione logica fondata sulla natura degli oggetti: un quantitativo considerevole di hashish presuppone un canale di approvvigionamento che non può ridursi all’acquisto occasionale da uno sconosciuto; un documento AISE contraffatto con logo, qualifica, matricola e foto presuppone un circuito capace di produrre simili falsificazioni.
La compresenza di droga, arma non denunciata, centinaia di munizioni e segni distintivi contraffatti «denota una sistematicità di comportamenti incompatibile con la versione di un soggetto che si limiti a conservare per distrazione oggetti risalenti nel tempo».
Ed è qui il passaggio più duro per chi porta le stellette. L’appartenenza alle forze dell’ordine, scrivono i giudici, «lungi dall’attenuare il giudizio di pericolosità, lo aggrava sotto il profilo della spregiudicatezza dimostrata». La consapevolezza dei rischi connessi alla detenzione di stupefacenti, armi e documenti falsi rende la condotta «particolarmente allarmante».
Niente sospensione condizionale all’orizzonte
La difesa aveva anche invocato l’art. 275, comma 2-bis, c.p.p., che vieta la custodia cautelare quando il giudice ritiene probabile la concessione della sospensione condizionale della pena. Il ragionamento: incensurato, mai sottoposto a procedimento penale, con il reato più grave che potrebbe rientrare nell’ipotesi lieve del comma 5 dell’art. 73, vista la scarsa qualità della sostanza.
La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del riesame: allo stato non è ipotizzabile alcun beneficio, considerati i limiti edittali dei reati contestati, e non è possibile una prognosi favorevole «avuto riguardo alle modalità dei fatti». Gli arresti domiciliari rappresentano, nella valutazione confermata dalla Cassazione, «il livello minimo di cautela compatibile con le esigenze di prevenzione accertate». Nessuna misura meno afflittiva è stata giudicata adeguata, perché avrebbe consentito «liberi movimenti e relazioni».
Cosa significa questa decisione
Va ricordato che siamo in fase cautelare: il giudizio verte su una «qualificata probabilità di colpevolezza», non su un accertamento di responsabilità. Il militare resta indagato e presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva. Parallelamente prosegue il procedimento davanti alla giustizia militare per il presunto peculato che ha dato origine alla perquisizione.
Restano però tre indicazioni concrete che ogni appartenente alle Forze armate e di polizia dovrebbe tenere a mente. Un’arma ad aria compressa oltre i 7,5 joule va denunciata da chi la detiene materialmente, anche se già denunciata da un familiare che vive nello stesso stabile. Un tesserino che imita quello di un corpo di polizia o dei servizi è reato anche se scaduto, mal fatto o mai usato, e tenerlo in cassaforte non aiuta. E la qualifica di militare, davanti a un giudice della cautela, non è un’attenuante ma un moltiplicatore di allarme.
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