Carabiniere si ammala per la combustione di cannabis sequestrata. L’Arma non ha adottato le necessarie misure di prevenzione
Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma del Carabinieri ed stato congedato per inidoneità assoluta a causa di una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio. In particolare il carabiniere è stato addetto, in Calabria, ad operazioni volte alla ricerca, individuazione, e successiva distruzione, per combustione, di piantagioni di cannabis e di aver prestato servizio all’interno dell’armeria della Caserma dei Carabinieri con la mansione di addetto alla distribuzione e al ritiro delle armi.
Ha dedotto quindi di essersi ammalato perché per anni esposto, ad agenti nocivi quali i gas volatili dei solventi chimici utilizzati per la detersione delle armi e ai derivati della combustione delle piantagioni di cannabis requisita durante le operazioni nelle quali era normalmente impegnato durante gli anni di servizio.
Il danno lamentato dal ricorrente è stato riconosciuto dal Comitato di verifica della cause di servizio come conseguenza diretta delle mansioni alle quale egli era adibito durante gli anni di attività lavorativa prestata nell’Arma dei Carabinieri.
La prestazione lavorativa dedotta nel contratto di lavoro costituisce pertanto l’antecedente causale della malattia che il ricorrente imputa all’inadempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligazione di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore ai sensi dell’art. 2087 c.c.
Il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso, confermando, che la malattia contratta dal ricorrente è in relazione, almeno concausale, con l’attività svolta dal carabiniere di distruzione, mediante combustione, delle piantagioni di cannabis sequestrate nel corso delle operazioni nella quali il ricorrente era impegnato.
Il T.A.R. ha escluso che il ricorrente abbia subito la perdita della capacità lavorativa. La capacità lavorativa è infatti la possibilità di attendere ad un’attività lavorativa e di produrre il relativo reddito. Il ricorrente, trasferito dopo il congedo al ruolo civile del Ministero della difesa e a mansioni il cui impegno, secondo il verificatore, è compatibile con le sue condizioni di salute, non ha allegato che il trattamento economico attuale e potenziale di sua spettanza, come impiegato civile, sia inferiore a quello che aveva e avrebbe potuto avere, per progressione in carriera nell’Arma dei Carabinieri.
È pertanto presumibile – sottolinea il T.A.R. – che il dover interrompere la carriera militare abbia frustrato le sue aspirazioni personali.
Si tratta di una lesione che non può essere considerata trascurabile, così come il danno che ne è derivato non può ritenersi un mero fastidio non risarcibile, tenuto conto che la scelta dell’attività lavorativa costituisce libera espressione della personalità dell’individuo e gode di copertura costituzionale.
Il Ministero della difesa, dal quale il ricorrente dipendeva alla data del prodursi del fatto lesivo, non ha allegato né provato, pur essendovi onerato, venendo in rilevo una presunzione di colpa del datore di lavoro ex art. 1218 e 2087 c.c., di aver predisposto le necessarie misure di prevenzione a tutela del ricorrente durante le operazioni di distruzione delle piantagioni di cannabis, né di aver adottato protocolli operativi, avviato gli addetti a tali mansioni a corsi di formazione o addestramento sull’adozione delle necessarie cautele, prescritto loro l’uso di dispositivi di protezione e controlli sanitari periodici.