Bonus 100 euro forze di polizia: ecco le modalità di erogazione
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18′ (c.d. “Decreto Cura Italia”), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COV1D-19”, ha previsto, tra l’altro, talune misure fiscali di sostegno, tra le quali uno specifico beneficio premiale per il lavoratore che, durante tale fase emergenziale, abbia prestato la propria attività presso la sede di lavoro.
In particolare, l’art. 63 del decreto in rassegna ha:
- previsto che, a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di un reddito complessivo nel 2019 non superiore a 40.000 euro, “spetta un premio, per il mese di marzo 2020. che non concorre alla formazione del reddito. pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”,
- precisato come il sostituto d’imposta sia chiamato a riconoscere, in via automatica, tale incentivo a partire dalla retribuzione del mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del d.Lgs. n. 241/1997.
A tal proposito – una nota del Comando Generale della Guardia di Finanza precisa che – tenuto conto del tenore letterale del richiamato art. 63 del D.L. n. 18/2020 e degli indirizzi condivisi con le altre amministrazioni del Comparto Difesa/Sicurezza, si forniscono le seguenti indicazioni:
a. l’importo del premio spettante è determinato in base al rapporto tra le giornate lavorabili nel mese di marzo dall’interessato (22 o 26, a seconda se l’orario di lavoro sia articolato rispettivamente su 5 o 6 giorni lavorativi) e i giorni in cui l’attività lavorativa sia stata prestata dal medesimo presso la sede del Reparto/Ufficio di appartenenza. Conseguentemente, il beneficio è determinato applicando la seguente formula “P = GL/GT*100€” (ove “F” è il premio spettante, “CL” indica le giornate effettivamente lavorate, “GT’ indica le giornate teoriche lavorabili e “100€” è l’importo massimo erogabile come fissato normativamente);
b. per quanto attiene alle modalità di computo delle giornate di presenza utili ai fini del bonus:
(1) il giorno in cui l’attività di servizio è stata prestata con modalità di “lavoro a distanza” (codice S.I.Ris. “PLD”) non deve essere considerata quale presenza, ai soli fini, comunque, della determinazione dell’incentivo in argomento;
(2) sono escluse le giornate di assenza dal Reparto per ferie, malattia, permessi retribuiti e non, congedi, aspettative, riposi compensativi, recupero ore (codice S.I.Ris. “RO”) e permessi studio;
(3) le giornate in cui il personale ha fruito di permessi orari, che come noto non possono superare la metà della giornata lavorativa, vanno considerate come presenze, avendo il personale comunque prestato attività lavorativa seppur ridotta;
(4) i giorni di missione o fuori sede sono da considerare giornate di presenza;
(5) in caso di svolgimento del servizio giornaliero per 12 ore consecutive, attraverso il raddoppio/prolungamento del turno previsto per l’orario d’obbligo alternato a riposo programmato (codice S.I.Ris. “RF’), ciascuna giornata di riposo programmato equivale a un giorno di effettiva presenza in servizio ai soli fini della determinazione dell’incentivo in argomento;
c. con riferimento ai frequentatori dei corsi di istruzione, il premio di 100 euro deve essere rapportato alla somma dei giorni del mese di marzo in cui i medesimi abbiano frequentato l’attività didattica presso la sede dell’istituto, considerando le sole giornate di presenza presso lo stesso (al netto, quindi, di quella seguita in modalità a distanza), ovvero svolto attività di servizio affiancati/di supporto ai Reparti/Uffici del Corpo.