Ausiliaria, il periodo verrà valorizzato anche nella quota contributiva. Il “moltiplicatore” converrà ancora?
“A beneficio di tutto il personale prossimo al pensionamento, che è interessato all’opzione del c.d. “moltiplicatore”, ci preme comunicare che, stando a notizie avute per vie informali, il periodo in ausiliaria verrà valorizzato anche nel conteggio della quota “C” della pensione.” È quanto si legge in un comunicato del sindacato Amus Aeronautica.
Una decisione importante quella anticipata dal sindacato Amus che potrebbe influenzare le scelte di un militare nel momento in cui opta per il congedo o per la pensione.
Scopriamo qual è la situazione attuale e le differenze tra ausiliaria e moltiplicatore.
AUSILIARIA
Qualora un militare una volta cessato dal servizio a causa del raggiungimento del limite di età voglia ancora svolgere determinate attività in favore dell’amministrazione di appartenenza (o anche di altre statali o territoriali) può farlo semplicemente manifestando la propria disponibilità ad essere collocato in ausiliaria. Naturalmente per il collocamento in ausiliaria è necessario soddisfare determinati requisiti psico-fisici.
Il vantaggio per il militare collocato in ausiliaria è quello di percepire un’indennità aggiuntiva alla pensione.
Nel dettaglio, l’indennità lorda percepita nel periodo di ausiliaria è pari al 50% della “differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto del collocamento in ausiliaria”.
MOLTIPLICATORE
In alternativa all’ausiliaria, invece, è possibile ricorrere all’istituto del moltiplicatore.
Nel dettaglio questo istituto stabilisce che qualora il trattamento di pensione sia liquidato tutto – o anche in parte – con il sistema contributivo (introdotto dal 1° gennaio 1996) il montante contributivo è determinato secondo un incremento pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, la quale è poi moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione pari al 33%.
La base imponibile su cui viene effettuata la maggiorazione fa riferimento quindi agli ultimi 365 giorni di servizio e comprende anche le competenze accessorie effettivamente percepite nel corso dell’anno, nonché la tredicesima e i sei scatti previsti dal d.lgs. 165/1997, ovvero l’aumento figurativo del 15% della voce stipendiale.