APIRANTE VFP1 IN MARINA, SCARTATA PER “DEFICIT NATURALE CM 158”. IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO
La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione per il reclutamento, per l’anno 2016, di 1500 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nella Marina Militare, indicando qual settore di impiego: “CEMM navale e CP“. Dopo aver superato le prove per gli accertamenti attitudinali nonché tutte le visite mediche e le prove fisiche espletate in data 18, 19 e 20 aprile 2016, presso la Caserma “Castrogiovanni” di Taranto, veniva esclusa dall’arruolamento VFPI con la motivazione “deficit staturale cm. 158“.
Avverso la suddetta decisione amministrativa, proponeva ricorso, sottolineando:
a) Il bando non avrebbe imposto a pena di esclusione il limite dell’altezza di 161 cm. per le donne e, comunque, gli accertamenti psico-fisici della ricorrente si sarebbero svolti in data 20.4.2016, cioè successivamente all’entrata in vigore della legge 12.1.2015 n. 2 e del “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma della L.I 2.01.2015, n. 2″, entrato in vigore il 13.1.2016.
b) La definizione di un limite di altezza sarebbe altresì discriminante, poiché l’ammissione di militari di statura inferiore a quella richiesta non comporterebbe pregiudizi alla funzionalità delle F.F.A.A., come comprovato dalla novella del 2015.
Il Tar Lazio ha accolto il ricorso sottolineando che:
a) La normativa concernente l’ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate è stata oggetto di profonde modifiche da parte della Legge n. 2/2015, la quale, sostituendo il previgente requisito dei limiti di altezza per il reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall’articolo 587 del D.P.R. 15.3.2010 n. 90, ha stabilito che il candidato al servizio deve rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare ed alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento. Il bando, con l’art. 7, comma 3°, elenca espressamente le varie cause di esclusione dalla procedura selettiva de qua e, fra queste, non menziona quella inerente l’indicato limite di statura, per cui, nel silenzio della lex specialis di gara, la P.A., nella specie, non avrebbe potuto disporre una causa di esclusione, in applicazione di una normativa che, alla data del 20.4.2016 – in cui ha avuto luogo il contestato accertamento fisico- era già stata espressamente abrogata dall’art. 6, comma 2°, del precitato D.P.R. n. 207 del 2015.
b) Il Consiglio Stato con parere n. 2636/2015, ha evidenziato che la finalità perseguita dal legislatore con la legge 12 gennaio 2015 n. 2, è quella di “non precludere l’accesso ai Corpi suddetti [forze armate, alle forze di polizia e al corpo dei vigili del fuoco] in ragione della mancanza del requisito dell’altezza minima prevista dalle attuali disposizioni, ma di consentire la valutazione del soggetto in base a differenti parametri dai quali possa comunque desumersi in maniera imprescindibile l’idoneità del soggetto allo svolgimento del servizio militare o d’istituto”.
Inoltre, il divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego è esplicitamente esteso anche alle attività lavorative che richiedono particolari capacità fisiche, come quelle all’interno delle forze armate o dei servizi di polizia, le quali possono certamente effettuare selezioni, purché non siano basate sul mero dato numerico, ma su prove realmente selettive, come ad esempio quelle ginniche, dal momento che l’altezza non è parametro adeguato a rispecchiare le effettive capacità fisiche di un soggetto.