Arma dei Carabinieri: condanna dal Giudice del lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di Giudice del lavoro, attraverso la sentenza n. 294/2021 R.G del 5 giugno 2021, ha condannato l’Arma dei Carabinieri. Il Tribunale ha infatti dichiarato illegittimo il comportamento tenuto sia dal Ministero della Difesa che dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri perché antisindacale.
Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri avrebbero censurato la libera manifestazione del pensiero e la libertà di critica di un militare. Il tutto tramite un tramite provvedimento disciplinare. Il destinatario è un responsabile di una struttura regionale di un’organizzazione sindacale di categoria.
Il fatto dietro la sentenza
La decisione è stata presa sulla base di un provvedimento disciplinare – in particolare di sospensione dal servizio – irrogato a un Militare dell’Arma dei Carabinieri, il quale, in qualità di Segretario Regionale di un sindacato di categoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni agli organi di informazione, nel pieno esercizio sia del diritto di critica che di libertà sindacale.
L’organizzazione sindacale, a cui il dirigente interessato appartiene, si è rivolta al però al Tribunale di Potenza in funzione di Giudice del lavoro. La richiesta è stata quella di accertare e dichiarare l’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione e ordinare la cessazione immediata di tale comportamento ritenuto illegittimo. Oltre la conseguente rimozione degli effetti e l’immediata disapplicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
La decisione della condanna all’Arma dei Carabinieri: ecco i motivi
Il Tribunale di Potenza ha accolto il ricorso. La sua decisione è importante sotto due profili.
Primo profilo
Il primo di questi profili riguarda il riconoscimento della competenza del Giudice ordinario in materia di comportamenti antisindacali nel lavoro a regime pubblicistico. Ma anche della legittimazione all’azione e del contenuto della cognizione devoluta al giudice del lavoro.
Al riguardo infatti, il Tribunale, nel rigettare le eccezioni sollevate dall’Amministrazione militare, ha precisato che: ”in parallelo all’effettiva azione sindacale su gran parte del territorio nazionale, risulta nella fattispecie legittimata, come da disposizione statutaria, l’iniziativa della segreteria regionale provinciale del SIULM di Potenza, a conferma dell’attività di promozione in giudizio delle istanze sindacali più idonee a conoscere da vicino gli interessi collettivi colpiti dalla condotta datoriale e a decidere tempestivamente sull’opportunità di proposizione del ricorso”.
Innanzitutto, quindi, la legittimazione ad agire da parte del Sindacato Militare è affermata. Il Giudice del lavoro ha affermato anche la sussistenza della propria giurisdizione e competenza. Questo sulla base di quanto dichiarato anche dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato che “sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie promosse dalle associazioni sindacali ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, anche quando la condotta antisindacale afferisca ad un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato che incida non solo sulle prerogative sindacali dell’associazione ricorrente ma anche sulle situazioni soggettive individuali dei pubblici dipendenti”.
Il richiamo alle Sezioni Unite
Non solo, ma il Tribunale ha sottolineato come le Sezioni Unite della Suprema Corte abbiano evidenziato come il legislatore ordinario abbia fatto pulizia esprimendo la volontà che la “regola della giurisdizione in materia di controversie promosse da sindacati ed aventi ad oggetto condotte antisindacali di pubbliche amministrazioni sia solo quella netta e chiara – del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 3, senza più l’interferenza data dalla particolare ipotesi in cui l’associazione sindacale chieda la rimozione di un provvedimento che incida su posizioni individuali di dipendenti pubblici regolate ancora con atti amministrativi e non già con atti di gestione di diritto privato”.
Sulla base di tale orientamento la Corte di Cassazione ha confermato la giurisdizione del Giudice Ordinario. Il legislatore ha individuato il Giudice ordinario come giudice “esclusivo” in materia di controversie promosse da sindacati e aventi ad oggetto delle condotte antisindacali di pubbliche amministrazioni, “anche qualora la tutela del diritto della associazione sindacale richieda la rimozione di un provvedimento che incida su posizioni individuali di dipendenti pubblici regolate con atti amministrativi e non già con atti di gestione di diritto privato”.
Secondo profilo
La sentenza n. 294/2021 R.G del 5 giugno 2021 è fondamentale anche per quanto riguarda il merito del giudizio.
A questo proposito, il Tribunale ha rilevato come “sia la Procura Ordinaria che quella Militare hanno proceduto ad indagini preliminari scaturite dalla segnalazione del comando di appartenenza, indagini definite con richiesta di archiviazione accolta dal Giudice competente. In entrambi i procedimenti è dato cogliersi l’irrilevanza penale del fatto ma, anche, che il Militare disciplinarmente sanzionato ha agito in rappresentanza sindacale, esercitando i diritti e le libertà sindacali; ciò in linea con la previsione dell’art. 28 L.300/1970 tesa a contrastare ogni comportamento lesivo di interessi collettivi di cui sono portatori le Organizzazioni Sindacali […]”.
Innanzitutto è esclusa una rilevanza penale inerente alla condotta di tale dirigente sindacale. Secondo il Tribunale stesso è insussistente la ricorrenza dei comportamenti sanzionati dall’ordinamento militare.
Secondo il Giudice del lavoro il sindacalista sanzionato “ha manifestato il proprio pensiero quale rappresentante sindacale e l’adozione della sanzione disciplinare risulta in violazione dei diritti e degli interessi dell’associazione sindacale rappresentata, da tutelare ex art. 39 della Costituzione”. I limiti della continenza sostanziale e della continenza formale risultano rispettati. Non sono state rilevate falsità nelle affermazioni.
Illegittimità del provvedimento dell’Arma dei Carabinieri
Per queste ragioni, il Tribunale ha accolto il ricorso. Ha dichiarato illegittimo, perché antisindacale, tale comportamento tenuto dal Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare con l’adozione del provvedimento di sospensione dall’impiego. Ha quindi ordinato la cessazione del comportamento illegittimo posto in essere nei confronti del SIULM. E’ stata inoltre ordinata la rimozione degli effetti correlati e la pubblicazione del decreto nelle bacheche sindacali e la condanna alle relative spese.