Avvocato Militare

AI CARABINIERI IN SERVIZIO PRESSO SCALI FERROVIARI SPETTANO INDENNITA’ ED ARRETRATI

I ricorrenti, militari dell’Arma dei carabinieri, in servizio presso il nucleo c.c. istituito presso la stazione Termini, reclamano la corresponsione della indennità” ferroviaria”, di cui al D.M. 30 marzo 1920. Le diverse istanze al riguardo avanzate da alcuni dei ricorrenti alla amministrazione di appartenenza sono state respinte. Il T.A.R. Lazio accoglie il ricorso per i seguenti motivi.

L’istituto delle indennità riguarda evenienze previste da norme o dalla stessa p.a. in cui l’appartenenza ad un determinato reparto, comportando peculiari disagi, è remunerato, secondo parametri predeterminati, oltre al previsto emolumento tabellare. In altri termini le diversificate indennità afferiscono al servizio affidato al reparto cui competono peculiari compiti istituzionali ( c.d. indennità giudiziaria per i magistrati ed il personale amministrativo in servizio presso gli Uffici giudiziari, quella “ di palazzo” per i dipendenti in servizio presso gli Uffici di Polizia presso il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati e la Presidenza della Repubblica, la indennità di servizio autostradale per i reparti della Polizia di Stato impegnati in esclusivo ambito autostradale, la indennità di Aeronavigazione e di Volo per il personale Pilota, Specialista dei Reparti Volo e per i reparti paracadutisti ecc.)

Ora, nel caso di specie, l’attività di prevenzione e repressione dei reati affidati, in ambito ferroviario, in via prevalente e prioritaria alle diverse Forze dell’ordine sono caratterizzati dalla coesistente presenza della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri, con presidi stabili e dedicati alla indicata attività istituzionale. Non è revocabile in dubbio che la specialità della Polizia di Stato, nell’indicato settore, ha assunto un ruolo preminente proprio per la funzione di direzione dell’ordine e della sicurezza pubblica istituzionalmente affidata ai dirigenti di commissariato, nondimeno i compiti di contrasto e prevenzione della criminalità in ambito ferroviario sono svolti, proprio in relazione alla stabilità dei diversi presidi di polizia, in modo coordinato, sia dall’Arma dei carabinieri che dalla Polizia di Stato.

Ciò comporta, sul piano pratico che, sia i militari dell’Arma, che gli operatori della Polizia di Stato, svolgono le medesime funzioni di polizia con carattere di stabilità e programmazione per le peculiari attività che insistono nel contesto ferroviario. Sul punto il D.M. 30 marzo 1920, infatti statuisce che il servizio di polizia ferroviaria è svolto, oltre che dagli uffici di pubblica sicurezza, anche dall’Arma dei carabinieri.

L’art. 94 del citato D.M. prevede la corresponsione di una indennità per i servizi di prevenzione e repressione, per la vigilanza notturna svolti, nell’interesse dell’amministrazione ferroviaria, da parte di agenti di p.s. o carabinieri, sono a carico della predetta amministrazione, mentre l’indennità di scorta ai convogli nell’interesse generale è a carico del Ministero dell’Interno. Non solo, l’art. 102 del riferito D.M. quantifica la misura della indennità, compresa la vigilanza notturna. Di contro la normativa riportata a sostegno del diniego della richiesta indennità è assolutamente inconferente, facendo riferimento alle scorte ai treni, alle spese per il funzionamento degli uffici e posti di polizia ferroviaria ecc..

Quindi, ciò che caratterizza la funzione cui imputare la reclamata indennità, riguarda, come detto, l’appartenenza ad un presidio stabile che, in via esclusiva e prioritaria, è deputato istituzionalmente, come nel caso di specie, ad attività di prevenzione e repressione nel contesto ferroviario. In presenza di tali condizioni gli operatori di polizia, indipendentemente dal corpo di appartenenza, hanno titolo alla corresponsione della indennità, secondo previsioni uniformi in relazione alle qualifiche ( o ai gradi) rivestite in uno con il concreto impiego effettivamente svolto e ciò, quanto meno, sino alla effettiva adozione delle misure di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha previsto la razionalizzazione delle funzioni di polizia, distinguendo in maniera netta l’effettiva attribuzione di compiti specialistici secondo settori ben individuati, in cui la sicurezza ferroviaria è affidata, in via esclusiva, alla Polizia di Stato.

Ciò significa la presenza, in ambito ferroviario, dei soli reparti della Polizia di Stato, impregiudicato l’impiego estemporaneo delle altre forze di polizia per ragioni contingenti. Solo da tale momento, quindi, la reclamata indennità non potrà essere più corrisposta ai militari dell’Arma dei Carabinieri. Di contro, l’attuale e contestuale presenza di diversi presidi di polizia in ambito ferroviario, comporterà, proprio in relazione ai principi di buona amministrazione e parità di trattamento, il riconoscimento anche agli appartenenti all’Arma, inquadrati ed in servizio presso i diversi nuclei istituiti nei diversi scali ferroviari, la medesima indennità percepita dagli operatori della Polizia di Stato in servizio presso la specialità in questione.

L’azione di accertamento, nell’ambito della giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale. Conseguentemente, il pubblico dipendente, deve far valere il credito reclamato entro il termine di prescrizione quinquennale sancito dall’art. 2948 c.c. per le prestazioni periodiche, termine la cui decorrenza inizia dalla scadenza del rateo della indennità dovuta e successiva a tale data (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 agosto 2012, n. 4514). Così che tale indennità risulterà dovuta dalla domanda o dal ricorso e per i cinque anni antecedenti alla stessa, costituendo l’istanza motivo di interruzione della prescrizione.

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