Pratiche di mobbing attuate da colleghi e superiori nei confronti di un
militare nell’ambiente di lavoro. La conseguente insorgenza di patologie
psichiatriche trova il suo fondamento nella responsabilità contrattuale della
Pubblica amministrazione per inosservanza di una precisa obbligazione del
datore di lavoro.
T.A.R. Torino (Piemonte) sez. I
10 luglio 2015 n. 1168
Nel caso di controversia avente ad oggetto la richiesta di accertamento di
pratiche di mobbing che sarebbero state attuate da colleghi e superiori nei
confronti di un militare nell’ambiente di lavoro, causandogli patologie
psichiatriche, e la conseguente condanna al risarcimento del danno biologico ed
esistenziale subito, in violazione dell’art. 2087 c.c. che impone al datore di
lavoro di apprestare un ambiente idoneo a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei dipendenti, sussiste la giurisdizione del giudice
amministrativo, perché si tratta di un dipendente statale (militare) in regime
di diritto pubblico, perché l’oggetto della domanda principale (concernente il
mobbing ) trova il suo fondamento nella responsabilità contrattuale della Pubblica
amministrazione per inosservanza di una precisa obbligazione del datore di
lavoro (art. 2087 c.c.), e perché gli atti e i comportamenti denunciati dal
pubblico dipendente, che avrebbero realizzato l’ipotesi di mobbing, sono da
ricondurre specificamente al rapporto di servizio.