Avvocato Militare

La Guardia di Finanza dovrà pagare diecimila euro per un trasferimento negato ad un Appuntato Scelto

Il ricorrente è un appuntato scelto della Guardia di finanza che ha chiesto di essere temporaneamente assegnato alla provincia di Nuoro per un periodo di tre anni ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, ma la sua richiesta è stata rifiutata dall’Amministrazione. Successivamente, il ricorrente ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale per annullare tale decisione e, a seguito di un complesso iter giudiziario, il Consiglio di Stato ha deciso che il reclamo del ricorrente era fondato e ha ordinato all’Amministrazione di adempiere alle sue richieste.

Successivamente, il ricorrente ha chiesto al TAR di essere risarcito per i danni subiti dall’Amministrazione per il suo rifiuto illegittimo e ripetuto di assegnarlo temporaneamente alla provincia di Nuoro secondo l’art. 42-bis sopracitato. Il giudizio ha concluso che l’Amministrazione aveva violato il principio di parità di trattamento e il diritto costituzionale al ricongiungimento familiare, anche se solo temporaneo. Inoltre, l’azione dell’Amministrazione era irragionevole e contraddittoria perché, da un lato, sosteneva la mancanza di personale nel ruolo immediatamente superiore e, dall’altro, ha disposto contemporaneamente due trasferimenti in quest’area professionale.

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Tutti questi comportamenti contraddittori e irragionevoli da parte dell’Amministrazione hanno portato alla conclusione che l’Amministrazione avesse agito con colpa, in quanto il comportamento dell’Amministrazione, infatti, non avrebbe rispettato i canoni fondamentali dell’agire amministrativo, vale a dire la coerenza intrinseca ed estrinseca, la ragionevolezza e l’imparzialità.

Il ricorrente ha lamentato di essere stato costretto a fare viaggi mensili faticosi e costosi per visitare suo figlio a causa del diniego reiterato nel tempo da parte del Ministero all’assegnazione di una sede di lavoro più vicina alla sua residenza familiare. Questo diniego ha avuto un impatto negativo sulla sua capacità di svolgere il suo ruolo genitoriale durante i primi tre anni di vita del figlio, creando un danno non patrimoniale derivante dalla perdita di quegli affetti e ricordi importanti che si coltivano durante l’infanzia.

Il Collegio giudicante ha deciso di liquidare tale danno non patrimoniale nel valore di 10.000 euro come risarcimento adeguato per il disagio causato dalla mancata assegnazione temporanea del posto di lavoro del ricorrente più vicino alla sua famiglia durante i primi anni di vita del bambino.

LA SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha accolto il ricorso e condannato il Ministero resistente a risarcire il danno non patrimoniale del ricorrente per un importo di 10.000 euro, oltre agli interessi. Il tribunale ha anche ordinato al Ministero di rimborsare al ricorrente le spese legali sostenute durante il processo per un importo di 2.000 euro, oltre agli accessori di legge.

Il tribunale ha ritenuto, quindi, che il Ministero abbia causato danno ingiusto al ricorrente con il diniego reiterato nel tempo dell’assegnazione temporanea del posto di lavoro, impedendogli di essere un genitore presente durante i primi anni di vita del figlio. La condanna è stata emessa come risarcimento adeguato per il disagio esistenziale del ricorrente dovuto alla conculcazione delle sue legittime pretese lavoristiche che avrebbero consentito la piena esplicazione della sua funzione genitoriale durante quei primi anni di vita del figlio.

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