Avvocato Militare

Punito per due post contro la Polizia Penitenziaria su Facebook. Il TAR, “anche fuori servizio occorre tenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni”

Un agente della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Lucca ha proposto ricorso avverso la sanzione della deplorazione unitamente alla pena pecuniaria di un trentesimo di una mensilità. Il motivo? Un like di troppo.

Il ricorrente, infatti, è stato ritenuto responsabile per aver inserito su un gruppo facebook, denominato “Storie di polizia penitenziaria”, due commenti in relazione a due distinti post, apponendo in calce a ciascuno di essi un cd. “mi piace”.

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La sentenza del TAR

Il TAR della Toscana non ha accolto il ricorso.

Nel concreto il comportamento oggetto della sanzione consiste nell’aver inserito due commenti su un gruppo facebook, denominato “Storie di polizia penitenziaria” e con riferimento a due distinti post, apponendo in calce a ciascuno di essi un c.d. “mi piace”, cliccando sull’icona riproducente il pollice rivolto in atto.

E’, altresì, necessario premettere che la circolare n. 3660/6110 del 20 febbraio 2015, denominata “Precisazioni sull’uso dei social network da parte dipendenti Amministrazione” del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, prevede che “i commenti, le osservazioni e/o eventuali critiche relative a fatti o situazioni riguardanti l’ambiente lavorativo debbano essere sempre ponderati, secondo quei principi deontologici a cui tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria devono attenersi”.

Nello stesso senso è l’art. 10 c. 2 del DPR 82/99 (Regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria) nella parte in cui prevede che “il personale, anche fuori servizio, mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni”.

Il primo dei due post asseriva l’esistenza di una disparità di trattamento tra rapporti disciplinari redatti a carico dei detenuti e quelli nei confronti del personale circa un presunto insabbiamento delle segnalazioni a carico dei primi.

Il secondo denigrava i funzionari del Corpo di Polizia penitenziaria definendoli. Nel primo caso si tratta di un’accusa grave a carico dei funzionari senza che fossero addotti elementi oggettivi per confutarla, mentre il secondo si limita a contenere delle espressioni offensive, contrarie alla minima continenza e civile espressione di critica alla quale il ricorrente era tenuto.

E’ peraltro evidente che l’apposizione del c.d. “mi piace” non costituisce un comportamento “neutro” e irrilevante, ma comporta l’espressione, seppur implicita, di un pensiero, di adesione al post e al commento che si legge e in relazione al quale si intende manifestare una condivisione, volendo così rendere evidente a tutti la propria adesione e la volontà di fare proprio il commento di cui si tratta.

L’Amministrazione ha, inoltre, dimostrato come il gruppo “Storie di polizia penitenziaria” costituiva un gruppo aperto (e non chiuso come sostenuto dal ricorrente) che vantava un considerevole numero di iscritti (pari a cinquantamila followers e quasi 47mila iscritti).

Numerose pronunce hanno chiarito che i social networks, fra cui facebook, non possono essere considerati come siti privati, in quanto non solo accessibili ai soggetti non noti cui il titolare del sito consente l’accesso, ma altresì suscettibili di divulgazione dei contenuti anche in altri siti: la collocazione di una fotografia o di un testo su facebook implica una sua possibile diffusione a un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti e quindi va considerato, sia pure con alcuni limiti, come un sito pubblico.

Ne consegue che anche con l’apposizione di un c.d. like il ricorrente aveva inteso fare proprie affermazioni gravemente lesive dell’immagine dell’Amministrazione Penitenziaria del personale di polizia penitenziaria e della dignità dei detenuti, così come evidenziato dall’Amministrazione nell’atto di contestazione degli addebiti.

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