Carabiniere forniva informazioni a pregiudicati “di notte c’è solo una pattuglia”. L’Arma “non meritevole di conservare il grado”
Durante un indagine dei carabinieri dal Nucleo Investigativo Carabinieri relativa ad un omicidio erano emersi plurimi riferimenti a favori e informazioni che il gruppo criminale avrebbero potuto ottenere da un appuntato dei carabinieri.
Dall’istruttoria è poi emerso che il carabiniere a richiesta di un soggetto pregiudicato, si rendeva disponibile a controllare la targa di un’autovettura, per finalità estranee ai doveri e compiti istituzionali; che discuteva con due pregiudicati in ordine all’opportunità di consumare un furto ai danni di un distributore di carburante, svuotando la “cassa contanti” e utilizzando, in altro contesto, specifiche modalità di effrazione del tipo “spaccata”, mostrando loro un video esemplificativo, rivelava ad un soggetto pregiudicato le modalità con cui rallentare le tempistiche d’azione degli agenti di pronto intervento “112”, riferendo della presenza di una sola pattuglia nel territorio di interesse, nonché dell’orario di fine servizio notturno (00.00/06.00) e la continuità di questo con l’inizio del turno successivo (06.00/12.00), suggerendo altresì di inoltrare falsa richiesta di intervento alla Centrale operativa del pronto intervento unificato del “112”, in modo da impegnare l’unica pattuglia nel luogo più lontano rispetto a quello in cui si sarebbe dovuto perpetrare il furto.
In merito ai suddetti fatti, il Comandante della Legione Carabinieri Piemonte ordinava l’inchiesta formale ed in seguito, acquisita la relazione finale redatta dall’ufficiale inquirente, deferiva l’incolpato al giudizio della Commissione di disciplina la quale lo riteneva “non meritevole di conservare il grado”.
Conseguentemente, la Direzione Generale per il Personale disponeva nei riguardi del carabiniere la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.
Il carabiniere ha presentato ricorso al T.A.R. Piemonte in relazione alla violazione dei termini perentori per la contestazione degli addebiti e per la conclusione del procedimento disciplinare ed all’utilizzo di intercettazioni effettuate nell’ambito di un procedimento penale al quale l’incolpato è rimasto estraneo, sull’erroneo presupposto che per i fatti contestati egli sia stato già penalmente sanzionato.
Il TAR Piemonte con sentenza depositata il 14 agosto ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha respinto, confermando la sanzione e condannando il carabiniere al pagamento di 3000 euro. “L’inutilizzabilità in “procedimenti diversi”, prevista dall’art. 270 cod. proc. pen., non è generalizzata, trattandosi di previsione che riguarda specificamente il processo penale, ha sottolineato il Collegio.
“In via generale – si legge nella sentenza – deve invece riconoscersi che le intercettazioni telefoniche conseguite nell’ambito di un processo penale, nel quale nemmeno sia stato affrontato il problema della loro corretta acquisizione, sono utilizzabili nel procedimento disciplinare, non potendo escludersi che i fatti così storicamente accertati possano costituire presupposto per irrogare la sanzione disciplinare. L’Amministrazione, nella specie, non si è limitata all’acquisizione dei contenuti delle conversazioni intercettate, ma ha svolto un’accurata istruttoria dalla quale ha tratto conferma delle frequentazioni del ricorrente con personaggi gravati da precedenti penali e della consapevolezza da parte del ricorrente della natura delle attività da questi svolte.
Ebbene – ha concluso il T.A.R. attesa la gravità dei fatti contestati al ricorrente che ben si prestano ad essere valutati come in netto contrasto con la rettitudine nello svolgimento del servizio e con la morale richiesti ai carabinieri, così arrecando un grave pregiudizio all’Arma, non è ravvisabile nella fattispecie quel carattere di abnormità o manifesta illogicità, irragionevolezza e sproporzionalità, tale da configurare il dedotto eccesso di potere.”