Avvocato Militare

TATUAGGI CONCORSI POLIZIA E FORZE ARMATE

Un tempo destinati ai ribelli, oggi i tatuaggi sono entrati nel costume della massa. Difficile trovare, tra i giovani, chi non ne abbia ancora uno, anche piccolo. Ma quanto la presenza di un tatuaggio potrebbe influire nel momento in cui si intende partecipare a un concorsonella pubblica amministrazione e, in particolare, per il reclutamento nel corpo della polizia, dei carabinieri o nelle forze armate? Un tempo più rigida, anche la giurisprudenza si è gradatamente aperta al nuovo uso popolare, sebbene restino fissati alcuni paletti. Alcune delle più recenti sentenze trattano proprio il rapporto tra tatuaggi e concorsi. Ecco, qui di seguito, le più recenti decisioni che spiegano come comportarsi.

Chi ha un tatuaggio può partecipare a un concorso?

Innanzitutto il problema della presenza di un tatuaggio non si pone per qualsiasi tipo di concorso nella pubblica amministrazione, ma solo per quei posti caratterizzati da funzioni particolarmente delicate come quelle rivolte a far rispettare la legge e a garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini. In altri termini, il tatuaggio può comportare l’esclusione solo in caso di concorso nella polizia, carabinieri e altre forze dell’ordine. Non è motivo di esclusione invece in un concorso in una pubblica amministrazione come l’Inps, il Comune, il Ministero, ecc.

Quali tatuaggi non consentono la partecipazione ai concorsi?

In secondo luogo non tutti i tatuaggi sono vietati in caso di concorso nelle forze dell’ordine; lo sono solo quelli visibili e quelli che manifestano una personalità abnorme. Se ricorre una di queste due ipotesi, il candidato può essere escluso dal concorso. Vediamo, in particolare, cosa dice la giurisprudenza in proposito.

Contrario alla possibilità per il tatuato di partecipare a un concorso in polizia è il Tar Roma [1], ma solo se il tatuaggio è collocato in una zona visibile anche con l’uniforme indossata. Ciò indipendentemente dal tipo di tatuaggio: se cioè si tratta di un disegno o una scritta tale da rivelare una personalità abnorme o pericolosa (ad esempio, la parola «hate», in inglese «odio») o meno (ad esempio il disegno di un cuore). Perché questo? Secondo i giudici amministrativi, il tatuaggio su una sezione della pelle visibile anche con la divisa estiva a maniche corte è incompatibile per l’espletamento dei variegati e delicati compiti istituzionali cui gli appartenenti della Polizia sono chiamati a svolgere.

Stessa interpretazione è stata sposata dal Consiglio di Stato [2] che ha escluso una donna, candidatasi al concorso di polizia giudiziaria, per via di un tatuaggio sul polpaccio, non coperto dalla gonna.

Il Tar Lazio [3] ha giudicato non deturpante un tatuaggio, peraltro in fase di rimozione, di centimetri 4×5 che raffiguri un motivo floreale, ma ciò sempre a condizione che non sia immediatamente percepibile dall’occhio.

Il Tar Salerno [4] ha detto che il tatuaggio costituisce legittima causa di esclusione dalle procedure concorsuali indette per l’assunzione di personale militare o, comunque, in divisa, solo quando le dimensioni o i contenuti dell’incisione sulla pelle siano rivelatori di una personalità abnorme, ovvero quando questa sia oggettivamente deturpante della figura o incompatibile con il possesso della divisa medesima.

Quale la dimensione giusta del tatuaggio?

La visibilità del tatuaggio, come detto, è una delle due condizioni di esclusione da un concorso nelle forze dell’ordine. Ma quando un tatuaggio è visibile? Secondo la giurisprudenza [5], si deve trattare di una «visibilità di una certa evidenza». Questo significa che anche un tatuaggio scoperto, se molto piccolo, non consente l’esclusione dal concorso.

La prova

È tuttavia onere dell’amministrazione fornire, all’atto della esclusione, concreta e puntuale motivazione in ordine alle ragioni per le quali, di volta in volta, il tatuaggio sia stato ritenuto preclusivo dell’assunzione o incompatibile con il possesso della divisa.

Le sentenze

T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 22/09/2016, n. 9903

La presenza di un tatuaggio in zona visibile è sufficiente per giustificare l’esclusione del candidato dal concorso, indipendentemente dal fatto che il tatuaggio in questione possa risultare deturpante o indicativo di personalità abnorme (nel caso di specie, il tatuaggio era di dimensioni non modeste, risultava apposto sul braccio destro ed era ben visibile con la divisa estiva a maniche corte; detta circostanza – è stato riconosciuto – poter costituire un segno di riconoscimento, con possibili controindicazioni per l’espletamento dei variegati e delicati compiti istituzionali cui gli appartenenti della Polizia sono chiamati a svolgere).

Consiglio di Stato, sez. IV, 01/04/2016, n. 1300

E’ legittimo il provvedimento di esclusione dal concorso a posti di vice revisore tecnico di Polizia giudiziaria a carico di una candidata in ragione di un tatuaggio disegnato sul polpaccio della gamba destra e non copribile dalla gonna della divisa.

T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 12/05/2015, n. 6860

Non può essere reputato deturpante un tatuaggio, peraltro in fase di rimozione, di centimetri 4×5 che raffiguri un motivo floreale.

La non immediata percepibilità visiva della presenza di un tatuaggio non consente di ritenere che la sua presenza risulti in contrasto con il prototipo di figura istituzionale, il che rende irragionevole e sproporzionata – rispetto alle finalità presidiate dalla disciplina di riferimento – l’esclusione del ricorrente dal concorso.

T.A.R. Salerno, (Campania), sez. I, 03/03/2015, n. 463

Il tatuaggio costituisce legittima causa di esclusione dalle procedure concorsuali indette per l’assunzione di personale militare o, comunque, in divisa, solo quando le dimensioni o i contenuti dell’incisione sulla pelle siano rivelatori di una personalità abnorme, ovvero quando questa sia oggettivamente deturpante della figura o incompatibile con il possesso della divisa medesima. Quindi è onere dell’Amministrazione fornire, all’atto della esclusione, concreta e puntuale motivazione in ordine alle ragioni per le quali, di volta in volta, il tatuaggio sia stato ritenuto preclusivo dell’assunzione o incompatibile con il possesso della divisa.

T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 04/02/2015, n. 2097

La presenza di un tatuaggio ritraente un delfino posizionata in prossimità dell’articolazione scapolo – omerale destra non giustifica “ex se” l’esclusione dalla procedura concorsuale per l’arruolamento nel Corpo di Polizia Penitenziaria.

T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 08/01/2015, n. 164

Da quanto comprovato dalla documentazione prodotta agli atti, risulta evidente che, nel caso in esame, si tratti di un’ipotesi di esclusione dal concorso disposta sulla base dell’accertamento di un tatuaggio privo di valenza deturpante e, comunque, inidoneo a costituire indice di personalità abnorme, essendo meramente raffigurativo di una farfalla, “per giunta non colorata”. Ciò detto, il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale – assunto anche da questo Tribunale secondo cui tatuaggi del tipo di quello in esame, per determinare l’effetto escludente, debbono presentare una visibilità di una certa evidenza.

note

[1] Tar Roma, sent. n. 9903/2016.

[2] Cons. St. sent. n. 1300/2016.

[3] Tar Lazio, sent. n. 6860/2015.

[4] Tar Salerno, sent. n. 463/2015.

[5] Tar Roma, sent. n. 164/2015.

T.A.R. Salerno, (Campania), sez. I, 03/03/2015, (ud. 19/11/2014, dep.03/03/2015), n. 463

Fatto

FATTO E DIRITTO

LETTO il ricorso, notificato in data 19 aprile 2001 e depositato il 24 aprile successivo, con il quale Ro. Ci., come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato il decreto del Capo dell’Amministrazione penitenziaria del 15 maggio 2001, recante la sua esclusione dalla procedura concorsuale di reclutamento nel corpo di polizia penitenziaria, motivato all’esito del riscontro di un “tatuaggio nella regione deltoidea sinistra deturpante per sede e dimensioni”;

CONSIDERATO che, a sostegno del proposto gravame, il ricorrente ha contestato il ridetto, lesivo provvedimento, sull’assunto che lo stesso non fornisse – neppure per relationem – idoneo supporto motivazionale alla ritenuta attitudine deturpante del tatuaggio (peraltro, successivamente rimosso per iniziativa dello stesso interessato): e ciò in considerazione del rilievo che – non palesandosi di per sé la presenza di un tatuaggio automaticamente deturpante, l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire specifica e puntuale giustificazione del parere negativo assunto;

RITENUTO che, per orientamento ormai consolidato, il tatuaggio costituisce legittima causa di esclusione dalle procedure concorsuali indette per l’assunzione di personale militare o, comunque, in divisa, solo quando le dimensioni o i contenuti dell’incisione sulla pelle siano rivelatori di una personalità abnorme, ovvero quando questa sia oggettivamente deturpante della figura o incompatibile con il possesso della divisa medesima (cfr., ex permutis, Cons. Stato, 10 giugno 2013, n. 3153): di tal che costituisce onere dell’Amministrazione fornire, all’atto della esclusione, concreta e puntuale motivazione in ordine alle ragioni per le quali, volta a volta, il tatuaggio sia stato ritenuto preclusivo dell’assunzione o incompatibile con il possesso della divisa;

RITENUTO che, nel caso di specie, siffatto onere non sia stato adeguatamente assolto, in quanto il provvedimento impugnato si limita, in termini apodittici, ad evocare le ragioni normative di inidoneità, pur facendo riferimento alla posizione del tatuaggio: onde non possono utilmente apprezzarsi le pur suggestive considerazioni difensive affidate dall’Amministrazione alla memoria versata in atti nell’imminenza dell’udienza di discussione;

CONSIDERATO che – in conformità all’apprezzamento già espresso in sede di positiva delibazione della istanza cautelare, in esito alla quale il ricorrente risulta, come da attestazioni del difensore, assunto da tempo in servizio – il ricorso debba essere, in definiva, accolto, con annullamento degli atti impugnati;

RITENUTO che sussistono giustificate ragioni, in considerazione della obiettiva particolarità della fattispecie, per disporre, tra le parti in causa, l’integrale compensazione delle spese e delle competenze di lite;

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente FF

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

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