Avvocato Militare

“Fuori tempo massimo”: il TAR Lazio annulla la sospensione di un maresciallo dell’Aeronautica

(di Avv. Umberto Lanzo)

Il caso: due sanzioni per gli stessi fatti

È una vicenda che intreccia procedimento penale e disciplina militare quella decisa dalla Sezione Prima Bis del TAR Lazio, relatore il consigliere Achille Sinatra, nella sentenza depositata il 6 giugno 2025.
Un maresciallo di 1ª classe dell’Aeronautica Militare aveva impugnato il decreto con cui il Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa lo aveva sospeso disciplinarmente dall’impiego per due mesi, ai sensi degli artt. 885, 1357 lett. a) e 1379, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare.

La sospensione traeva origine da fatti già sanzionati in precedenza con una “consegna semplice di tre giorni”: il maresciallo non aveva comunicato al proprio comando di essere stato condannato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a cinque mesi di reclusione per lesioni personali con prognosi superiore a 40 giorni.
In appello, la condanna era stata riformata, con imposizione del pagamento di una provvisionale di 2.000 euro alla parte civile. La Cassazione, con ordinanza n. 14508/2019 del 3 aprile 2019, aveva poi dichiarato inammissibile il ricorso, rendendo definitiva la condanna.

Il ricorso: “Violati i termini per l’avvio”

Secondo la difesa del maresciallo il Ministero aveva violato i termini per l’inizio e la conclusione del procedimento disciplinare di stato, previsti dall’art. 1392 del D.Lgs. 66/2010:

“Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale deve essere instaurato… entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza… irrevocabile”.

La data cruciale era il 26 marzo 2021, giorno in cui l’Aeronautica Militare aveva ricevuto formalmente dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione la copia integrale dell’ordinanza.

Calcolando 90 giorni, il termine scadeva il 24 giugno 2021. Ma la contestazione degli addebiti era stata notificata solo il 6 ottobre 2021, oltre tre mesi dopo la scadenza.

La valutazione del TAR: data certa e procedura viziata

Il collegio ha chiarito che la conoscenza rilevante ai fini del termine non può essere “la mera conoscenza del dispositivo o di estratti”, ma deve essere integrale e legalmente certa, con prova documentale della data di ricezione.
Per i giudici, questa prova esisteva ed era inequivocabile:

“Il provvedimento giurisdizionale… è stato inviato dalla competente cancelleria con protocollo d’uscita del 25 marzo 2021 e ricevuto dall’Aeronautica Militare in data 26 marzo 2021”.

Da qui la conclusione:

“Il procedimento disciplinare… non è iniziato tempestivamente, con la conseguente illegittimità del provvedimento sanzionatorio irrogato al termine di esso, che va pertanto annullato”.

Nessuna valutazione sul merito dei fatti

Il TAR ha sottolineato che la decisione riguarda esclusivamente la legittimità procedurale, non il merito della condotta:

“Le spese, in ragione dei fatti –incontestati– comunque ascritti al ricorrente, possono essere compensate”.

La sospensione è dunque annullata per vizio formale e non per insussistenza dei comportamenti contestati.

Una lezione procedurale per il Ministero

La pronuncia evidenzia un principio chiave: nel diritto disciplinare militare, il rispetto dei termini è vincolante. Non si tratta di un tecnicismo, ma di una garanzia sostanziale, capace di neutralizzare anche sanzioni pesanti come la sospensione dal servizio.
Un messaggio chiaro all’Amministrazione: i procedimenti non possono essere gestiti con tempi dilatati. Il “fuori tempo massimo” può costare caro.


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