Gravidanza e Trasferimento: il TAR bacchetta la Guardia di Finanza
(di Avv. Umberto Lanzo)
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (sentenza n. 243/2025) mette un punto fermo: anche nei trasferimenti per incompatibilità ambientale vanno considerati lo stato di gravidanza e le condizioni di salute della militare. Una decisione che segna un richiamo forte all’obbligo di istruttoria e di bilanciamento degli interessi, anche in contesti di forte discrezionalità amministrativa.
Il caso: dal Nucleo PEF alla Compagnia di Valenza
La protagonista è un Maresciallo Ordinario della Guardia di Finanza, in servizio al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino, rimossa dall’incarico dopo che la Procura della Repubblica torinese aveva segnalato la perdita del rapporto di fiducia. L’origine? Alcune conversazioni WhatsApp, acquisite durante un’indagine a carico del padre della ricorrente, da cui emergevano presunti favori e agevolazioni nella stesura della tesi di laurea e durante il percorso alla Scuola Ispettori.
A seguito della comunicazione della Procura, la militare è stata dapprima posta a disposizione del Comando, poi trasferita d’ufficio per incompatibilità ambientale alla Compagnia di Valenza (Alessandria).
La gravidanza ignorata
Durante il procedimento, la ricorrente aveva prodotto documentazione medica attestante lo stato di gravidanza, con gravi complicanze e rischi sia per la gestante che per il feto. Il 1° febbraio 2024 era stata formalmente interdetta dal servizio ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. a) del d.lgs. 151/2001.
Nonostante ciò, la Guardia di Finanza non ha approfondito l’impatto di tale condizione sulla scelta della sede. Nella motivazione del trasferimento, l’unico criterio evidenziato è stata la carenza di organico della Compagnia di Valenza, senza alcuna valutazione delle condizioni psico-fisiche della militare o delle possibili soluzioni temporanee alternative.
La decisione del TAR: atto legittimo, ma sede sbagliata
Il TAR ha confermato la legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale, riconoscendo che la perdita di fiducia con la Procura e le circostanze emerse costituivano elementi idonei a ledere il prestigio e la funzionalità dell’Ufficio.
Tuttavia, ha ritenuto illegittima la scelta della sede di destinazione per difetto di istruttoria e motivazione:
“Una determinazione di questo tipo – scrive il Collegio – non può prescindere dall’esame e dal bilanciamento della condizione di salute psico-fisica della dipendente”.
Secondo i giudici, l’Amministrazione avrebbe potuto assegnare temporaneamente la ricorrente ad incarichi interni nel Comando di appartenenza, in attesa degli esiti degli accertamenti medici, evitando un aggravio di rischi per la salute.
Il punto giuridico
Il TAR ricorda che, sebbene il trasferimento per incompatibilità ambientale rientri in una discrezionalità ampia, esso resta vincolato agli obblighi di istruttoria completa e di motivazione adeguata, specialmente quando sono in gioco diritti fondamentali come la tutela della maternità.
In questo caso, il difetto riscontrato non è sulla decisione di rimuovere la militare da Torino, ma sulla mancata valutazione della sua collocazione operativa in relazione allo stato di gravidanza.
Esito e conseguenze
Il Tribunale ha quindi:
- Rigettato il ricorso principale e il primo ricorso aggiuntivo.
- Accolto il secondo ricorso aggiuntivo, annullando la determinazione di trasferimento alla Compagnia di Valenza per vizio di istruttoria.
- Compensato le spese tra le parti, riconoscendo la peculiarità della vicenda.
Resta impregiudicata la possibilità per la Guardia di Finanza di ripetere il trasferimento, purché rinnovando l’istruttoria e tenendo conto della situazione sanitaria della militare.
Perché è una sentenza importante
Questa pronuncia rafforza un principio cardine: la tutela della salute e della maternità prevale sul mero riequilibrio degli organici, anche in contesti militari e in presenza di valutazioni di incompatibilità ambientale.
Un messaggio chiaro alle Amministrazioni: l’urgenza organizzativa non può diventare scorciatoia per trascurare i diritti fondamentali.
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