CONSIGLIO DI STATO: I PERMESSI H96 DANNO DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI MISSIONE SOLO SE FRUITI IN TEATRO DI OPERAZIONI E NON ANCHE SE FRUITI IN PATRIA
Un 1°maresciallo dell’Esercito ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, una nota con la quale il Comando Task Force Air di Al Bateen (Emirati Arabi Uniti) gli ha chiesto la restituzione dell’importo di € 1.231,52, liquidato a titolo di indennità di contingentamento in costanza di fruizione di riposo denominato H 96 in territorio nazionale, e ritenuto non spettante, la successiva nota di sollecito, nonché la nota, con la quale il citato Comando ha respinto l’istanza di riesame da lui avanzata ed ha confermato quanto già in precedenza disposto.
Dopo aver ricordato che, durante una missione svolta fuori dai confini nazionali (dal 20 gennaio 2009 al 6 agosto 2009) ha fruito di alcuni periodi di riposo in Italia, il ricorrente ha sostenuto di essere stato regolarmente autorizzato dal Comandante di Corpo a fruire in Italia del permesso definito H96, previsto dalla normativa NATO.
Considerato che il periodo di riposo fruito fuori dal teatro di operazioni è stato regolarmente autorizzato ed è avvenuto in costanza di missione, il ricorrente ha sostenuto che la richiesta di restituzione impugnata si pone in contrasto con la normativa vigente e. in particolare, con l’art. 2, comma 2, della legge n. 15 del 2002.
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per i seguenti motivi.
Il d.l. n. 451 del 28 dicembre 2001, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, convertito in legge con modificazioni nella legge 27 febbraio 2002, n. 15, all’articolo 2, comma 2, prevede che «durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita».
Tale disposizione stabilisce, quindi, che al personale militare italiano impiegato in operazioni all’estero è corrisposta un’indennità giornaliera, pari alla diaria di missione estera percepita, anche durante i «periodi di riposo e recupero» spettanti.
Per effetto di tale disciplina il personale militare italiano impiegato in missione all’estero, che può usufruire di 2,5 giorni di riposo/recupero (rest and recuperation) per ogni mese di impiego in teatro operativo e acquisisce il diritto al periodo di riposo dopo una permanenza all’estero di almeno 30 giorni (ai sensi delle direttive operative emanate), ha diritto ad una indennità giornaliera, pari alla diaria di missione estera percepita, anche per i periodi di riposo fruiti, in costanza di missione, fuori dal teatro di operazioni.
Secondo quanto ritenuto dal ricorrente, anche a coloro che usufruiscono dei permessi H96, previsti da Direttive del Comando Operativo di Vertice Interforze (C.O.I.), e possono quindi assentarsi dal servizio per 96 ore consecutive, 1 o 2 volte, per missioni all’estero di durata rispettivamente di 4 o 6 mesi, hanno diritto alla indennità giornaliera disciplinata dalla citata disposizione normativa.
Ma tale conclusione non può essere condivisa.
Come ha chiarito l’Amministrazione il beneficio economico previsto dall’art. 2, comma 2 della legge si riferisce, infatti, chiaramente ai casi disciplinati di rest and recuperation e non può estendersi anche ad altre fattispecie in essa non specificamente previste.
Ciò si evince non solo dal tenore letterale della disposizione che espressamente fa riferimento ai «periodi di riposo e recupero» ma anche dalla natura della disposizione che, prevedendo un beneficio, non può consentire interpretazioni analogiche estensive.
In conseguenza, come ha chiarito l’Amministrazione, i permessi H96 danno diritto all’indennità di missione solo se fruiti in teatro di operazioni e non anche se fruiti in patria, fuori dal teatro di operazioni.
Peraltro anche nella nota in atti, emanata dal Comandante del Contingente Nazionale dell’International Security Assistance Force, in data 8 maggio 2010, riguardante le licenze e i permessi del personale militare impiegato in teatro operativo, è chiarito che per gli R/R fruiti fuori dal teatro di operazioni trova applicazione il disposto normativo di cui all’art. 2, comma 2, del d.l. n. 45 del 2001, convertito nella legge n. 15 del 2002, mentre tale disposizione non è richiamata anche in riferimento agli ulteriori permessi di 96 ore H96. E la precedente direttiva, in data 26 dicembre 2008, aveva anche previsto che tale ultimo beneficio poteva essere fruito solo in costanza di missione e all’interno del teatro operativo.
Né si può giungere a diversa conclusione in base alla circostanza che anche i permessi H96 sono sostanzialmente destinati a facilitare il recupero psicofisico degli interessati.
Nemmeno può avere rilievo la circostanza che i permessi H96 sono fruiti dagli interessati in applicazione di disposizioni NATO perché tale circostanza incide sulla legittimità del permesso e non anche sul diritto all’attribuzione di una indennità che è prevista da una disposizione di legge e può essere concessa solo nei limiti della stessa.