MILITARI E FOTO SU FACEBOOK, IL TAR: “LEDONO IL PRESTIGIO DELL’AMMINISTRAZIONE”
L’alloggiamento dei militari in servizio all’EXPO è stata una delle grandi falle del famoso evento milanese. Abbiamo dato voce a molti delegati per tale situazione, articoli di giornale ed interrogazioni parlamentari. Ma passata la bufera quel che rimane è la punizione del militare che ha postato le foto “incriminate” pagando la “soffiata” con sette giorni di rigore. Oggi pubblichiamo la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia interessato dal ricorso del militare.
Secondo l’amministrazione militare con tale condotta avventata e superficiale il ricorrente si sarebbe posto in contrasto con i principi etici che costituiscono i fondamenti dell’identità militare, quale la disciplina, l’integrità morale e lo spirito di corpo, trasgredendo in tal modo al dovere di grado e di funzione.
Il ricorrente fa presente di aver utilizzato un profilo Facebook chiuso in modalità privata e visionabile solo dai soggetti indicati dal proprietario.
Il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia investito del ricorso, in via generale, premette di convenire con il ricorrente che l’intero ordinamento militare, e in particolare i concetti di disciplina e obbedienza, devono in un paese civile essere coniugati con i principi costituzionali e democratici. Peraltro risulta evidente come l’intera struttura militare per i suoi compiti di difesa e di ordine pubblico non possa prescindere da un ordinamento gerarchico e da particolari doveri e comportamenti posti a presidio delle finalità, anch’esse costituzionalmente garantite, che la improntano.
“Ciò premesso in via generale, la sanzione – si legge nella sentenza – in questa sede esaminata riguarda la circostanza che il ricorrente ha postato nel suo profilo Facebook alcune foto dell’accampamento militare in cui si trovava assieme ad altri militari adibiti alla sorveglianza del sito Expo, fotografie scattate dopo un nubifragio e che quindi ritraevano le tende e l’intero accampamento allagati e in precarie condizioni. Alle foto erano allegati commenti critici. Questo collegio osserva come i social network in particolare Facebook non possono essere considerati come siti privati, in quanto non solo accessibili ai soggetti non noti cui il titolare del sito consente l’accesso, ma altresì suscettibili di divulgazione dei contenuti anche in altri siti. In sostanza, la collocazione di una fotografia o di un testo su Facebook implica una sua possibile diffusione a un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti e quindi va considerato, sia pure con alcuni limiti, come un sito pubblico.
Lo stesso ricorrente, quando nel suo ricorso sostiene che i commenti non sarebbero opera sua ma di altri soggetti che si sarebbero inseriti nel sito, implicitamente ammette che detto sito era accessibile a terzi non identificabili a priori e quindi conviene sulla sua natura non strettamente privata.
Si fa poi presente come l’ordinamento militare, sia il codice di cui al decreto legislativo n. 60 del 2010 sia il testo unico d.p.r. 90 del 2010, contengono espresse disposizioni sulle modalità con cui il militare può rappresentare situazioni anche critiche in cui si trova, peraltro rimane pur sempre l’obbligo del militare di utilizzare i sistemi riservati e di non pubblicare fotografie o divulgare commenti in grado di nuocere al prestigio dell’amministrazione.
In definitiva, la sanzione irrogata al ricorrente, sette giorni di rigore, appare proporzionata alla mancanza commessa che in sostanza non viene negata dal ricorrente se non con affermazioni del tutto generiche e non dimostrate. In altri termini, il ricorrente aveva indubbiamente diritto a fare presente disagi e critiche sulla situazione in cui si era trovato a operare, ma ha utilizzato una modalità non consentita dall’ordinamento militare, che prevede altri mezzi riservati, proprio allo scopo di garantire le finalità cui la struttura militare è preposta, in un contemperamento tra i principi democratici di libertà e quelli caratteristici di una struttura armata preposta alla difesa della nazione e dell’ordine pubblico interno ed esterno.
In conclusione, il ricorso va rigettato laddove le spese di giudizio si possono compensare, stante la peculiarità della vicenda.”