FORZE ARMATE: NUOVI COMPENSI E MAGGIORAZIONI PER GLI UFFICIALI SUPERIORI – DECRETO 2024
Il decreto interministeriale del 1° ottobre 2024, emanato dal Ministero della Difesa di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, stabilisce i compensi per gli ufficiali superiori delle Forze Armate italiane, basandosi sul decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).
Finalità e Ambito di Applicazione
Il provvedimento mira a valorizzare l’attuazione di specifici programmi e il raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori. Il decreto si applica ai maggiori e tenenti colonnelli (e gradi corrispondenti) dell’Esercito italiano, della Marina militare (incluso il Corpo delle capitanerie di porto) e dell’Aeronautica militare.
Struttura dei Compensi
Il decreto stabilisce due livelli di compensi:
Compensi Base:
- Tenente Colonnello: €34,00 mensili (€408,00 annuali)
- Maggiore: €24,00 mensili (€288,00 annuali)
Sistema delle Maggiorazioni:
Maggiorazione del 20%:
- Riservata al personale che percepisce l’indennità supplementare di comando
- Tenente Colonnello: €40,80 mensili (€489,60 annuali)
- Maggiore: €28,80 mensili (€345,60 annuali)
Maggiorazione del 60%:
- Destinata al personale con incarico tabellare superiore al grado rivestito
- Personale con incarico di comando non percettore della relativa indennità
- Tenente Colonnello: €54,40 mensili (€652,80 annuali)
- Maggiore: €38,40 mensili (€460,80 annuali)
Presupposti e Criteri di Attribuzione
Requisiti Base:
- Attuazione di specifici programmi o conseguimento di qualificati obiettivi istituzionali
- Valutazione caratteristica con qualifica di “eccellente”
Sistema di Valutazione:
In assenza di scheda valutativa con qualifica finale, il Comandante di corpo può valutare l’equiparabilità dei giudizi formulati nei rapporti informativi alla qualifica di “eccellente”.
Cause di Esclusione:
- Provvedimenti disciplinari:
- Sospensione precauzionale dall’impiego
- Sanzioni disciplinari di stato
- Consegna di rigore
- Condizioni di servizio (per periodi ≥ 15 giorni):
- Missione all’estero
- Servizio ai sensi della legge 1114/1962
- Limitato servizio mensile (≤ 15 giorni) per:
- Licenza straordinaria
- Infermità
- Frequenza corsi presso accademie, scuole, istituti militari o università
Reintegro del Compenso:
Il diritto al compenso viene ripristinato in caso di:
- Annullamento dei provvedimenti disciplinari da parte dell’Autorità giurisdizionale amministrativa
- Sentenza definitiva di assoluzione (“fatto non sussiste” o “non aver commesso il fatto”)
Disposizioni Finanziarie
Per l’esercizio finanziario 2023, sono stati stanziati complessivamente €719.553,00 (lordo Stato), suddivisi tra:
- Ministero della difesa: €637.441,00
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: €82.112,00
Modalità di Erogazione
I compensi vengono corrisposti in un’unica soluzione nell’anno successivo a quello di riferimento, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e della qualifica di merito richiesta.
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