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WHATSAPP: CHAT VALIDE COME PROVA SE SI ACQUISISCE ANCHE IL TELEFONO

(di Valeria Zeppilli) – In che modo è possibile acquisire in maniera corretta una conversazione WhatsApp come prova in un processo penale? Negli ultimi tempi, nella valutazione delle strategie difensive la domanda è sempre più diffusa, visto che ormai quasi tutti fanno uso di tale applicazione.

Con la sentenza numero 49016/2017 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha dato una risposta: per l’utilizzabilità della chat è indispensabile l’acquisizione del supporto telematico o figurativo.

Affidabilità della prova

Per i giudici, è vero che la registrazione di tali conversazioni da parte degli interlocutori rappresenta la memorizzazione di un fatto storico, del quale è possibile disporre a fini probatori: si tratta infatti di una prova documentale legittimata dall’articolo 234 del codice di procedura penale, il quale contempla la possibilità di acquisire in giudizio anche documenti che rappresentano fatti, persone o cose attraverso la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

Tuttavia, è anche vero che la trascrizione ha una funzione di mera riproduzione del contenuto della principale prova documentale, con la conseguenza che la sua utilizzabilità richiede necessariamente l’acquisizione del supporto che la contiene. Solo in tal modo (e quindi esaminando direttamente il supporto) è infatti possibile controllare l’affidabilità della prova, ovverosia la paternità delle registrazioni e l’attendibilità di quanto esse documentano.

La vicenda

Nel caso di specie, il giudice del merito, in assenza del supporto, aveva deciso di non acquisire in giudizio la trascrizione della chat WhatsApp intercorsa tra l’imputato del reato di stalking e la parte offesa, che la difesa dell’imputato voleva versare agli atti del processo per provare l’inattendibilità della persona offesa.

Per la Cassazione, tale decisione è ineccepibile: la conversazione non può fare il suo ingresso nel giudizio. (Studio Cataldi)

Corte di cassazione testo sentenza numero 49016/2017 

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