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“UNIFICARE CARABINIERI E POLIZIA E SMILITARIZZARE LA GDF” ECCO GLI EMENDAMENTI AL DDL MADIA

La prima Commissione,
Affari Costituzionali, della Camera dei Deputati, ha dichiarato ammissibili due
emendamenti presentati dal vicepresidente dello stesso ramo del Parlamento,
Roberto Giachetti (PD), al ddl Madia (C. 3098) recante deleghe al Governo sulla
P.A.

Gli emendamenti sono i seguenti:.
Art. 7-bis
(Delega al Governo in materia di ridefinizione della
dipendenza gerarchica e delle funzioni dell’Arma dei carabinieri e modifica
all’articolo 6 della legge 1o aprile 1981, n. 121, concernente
la dotazione di personale del Dipartimento della pubblica sicurezza)
.
1. Al fine di assicurare l’economicità, l’efficienza
e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo
è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare l’ordinamento e i
compiti dell’Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del
Comandante generale, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi: 
a) collocazione
dell’Arma dei carabinieri nell’ambito del Ministero dell’interno

Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale
dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, per
l’assolvimento dei compiti d’istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge
10 aprile 1981, n. 121.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa
intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti
appartenenti all’Arma dei carabinieri nelle altre amministrazioni pubbliche

di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime
qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle
disposizioni dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e dell’articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165
del 2001, e successive modificazioni.
Art. 7-ter
(Delega al Governo in materia di istituzione del
Corpo della polizia tributaria, di nomina del Direttore generale di tale Corpo
e di transito del personale del Corpo della guardia di finanza nel medesimo).
  
1. Al fine di assicurare l’economicità, l’efficienza
e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo
è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l’istituzione,
l’ordinamento e i compiti del Corpo della polizia tributaria
, comprese le
attribuzioni funzionali dell’autorità di vertice e la conseguente soppressione
del Corpo della guardia di finanza, in conformità ai seguenti princìpi e
criteri direttivi: 
a) il
Comandante generale del Corpo della polizia tributaria è scelto fra i
dirigenti generali della pubblica amministrazione in servizio presso il
Ministero dell’economia e delle finanze
, assume la denominazione di
Direttore generale del Corpo della polizia tributaria ed è posto alle dirette
dipendenze del Ministro dell’economia e delle finanze;
b) il personale appartenente al Corpo della guardia di finanza è
collocato nell’ambito del Corpo della polizia tributaria
, nelle
corrispondenti aree funzionali del Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento delle finanze, con dipendenza dal Direttore generale del Corpo
della polizia tributaria, per l’assolvimento dei compiti d’istituto, in
conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e, ai fini della tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica, dalla legge 10 aprile 1981, n. 121.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1 è consentito, a domanda e previa
intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti
appartenenti al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni
pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per
le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel
rispetto delle disposizioni dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, e dell’articolo 30 del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

Invero gli emendamenti presentati al ddl Madia
sono 1940 e l’ammissibilità non comporta necessariamente l’approvazione, ma è
emblematico che i due emendamenti riportati siano stati presentati dal Vice
Presidente della Camera appartenente al Partito che attualmente governa il
Paese. 

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