Carabinieri

SERVIZI PROVVISORI, DA OGGI CAMBIANO LE REGOLE NELL’ARMA

La situazione dei livelli di forza rispetto alle esigenze istituzionali rende necessario mantenere inalterate le consistenze effettive assegnate a ciascun reparto, specie se direttamente impiegato nel front line istituzionale, per non comprometterne le capacità. In tale quadro e al fine di fornire alle linee di comando canoni di riferimento uniformi, è stata aggiornata la disciplina sui servizi provvisori per i reparti delle Organizzazioni addestrativa, territoriale, mobile e speciale, tenendo conto delle peculiarità di ciascuno. E’ quanto illustrato in una nota del Co.Ce.R. carabinieri.

Il provvedimento, compendiato nelle allegate schede distinte per organizzazione funzionale:

individua i Comandanti, ai vari livelli, competenti a disporre i servizi provvisori, con o senza oneri, assegnando loro la giusta autonomia decisionale;

fissa in non oltre 30 giorni (non prorogabili) il limite massimo di durata del servizio provvisorio, consentendo tuttavia all’Ufficio Operazioni del Comando Generale, da interessare per tempo, di autorizzare !’impiego provvisorio del militare per non oltre 90 giorni complessivi (30 + max 60), in presenza di straordinarie e non altrimenti fronteggiabili esigenze operative;

– conferma il divieto di alimentare unità/ articolazioni di ogni livello ordinativo comunque dedicate ad attività burocratico-amministrative, ad esclusione dei casi di “sperimentazione”, per non oltre 10 giorni, del personale da impiegare presso i Comandi di Vertice e di Legione territoriale.

La materia richiede una costante azione di indirizzo e controllo da parte dei Comandi di Vertice, anche al fine di evitare l’adozione di forme improprie di impiego temporaneo di fatto elusive della disciplina di settore (quali, ad esempio, la “reiterazione” del servizio provvisorio o la messa “a disposizione giornaliera” del personale). Tali iniziative, comunque denominate e soprattutto quando reiterate nel tempo, incidono negativamente sia sulle aspettative del personale in servizio provvisorio, sia sull’ operatività dei reparti d’appartenenza, specie delle Stazioni, pregiudicandone la capacità di risposta alle esigenze del cittadino. Il provvedimento decorre dal 1° novembre 2016. Riserva di apportare le conseguenti modifiche al RG.A.

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