Guardia di Finanza

RIORDINO: PROPOSTE COCER CATEGORIA “B – ISPETTORI”

RIORDINO: PROPOSTE COCER CATEGORIA “B – ISPETTORI”

1. PREMESSA. Nelle bozze di riordino delle carriere elaborate dalle Amministrazioni sono previsti interventi sui parametri stipendiali e sulle modalità di avanzamento e progressione orizzontale e verticale. Da un’analisi dei documenti illustrati al Co.Ce.R. dallo Stato Maggiore, pur riscontrando apprezzabili elementi di miglioramento rispetto alle bozze di giungo u.s., emergono, con riferimento al ruolo Ispettori, alcune criticità che possono e vanno risolte. Con il presente documento, in un’ottica costruttiva, si descrivono le citate criticità e si propongono i correttivi, a nostro avviso, necessari ed opportuni per risolverle, per rendere il nuovo modello di carriera a regime più armonico e coerente, per costruire un’eventuale regime transitorio idoneo a traghettare il cambiamento riducendo i rischi di penalizzazioni irragionevoli e per far convivere le esigenze e le aspettative del personale con le esigenze operative e funzionali della Guardia di Finanza.

2. EQUIPARAZIONE AL RESTO DEL PUBBLICO IMPIEGO. Sul punto è necessario emanare, già in sede di decreto di riordino, una nuova Tabella di equiparazione che consenta al ruolo Ispettori di essere inquadrato nella Terza Area Funzionale del pubblico impiego, almeno dal grado di Maresciallo Capo, dopo 9 anni di mero passaggio nella Seconda Area Funzionale. Anche in considerazione del fatto che per il ruolo Ufficiali si prevederebbe il passaggio automatico nell’Area Vice Dirigenziale/Dirigenziale dopo 10 anni di mero passaggio nella Terza Area Funzionale (Direttiva). All’uopo è assolutamente necessario che le Polizie ad ordinamento civile reclutino, in analogia con quanto previsto per il ruolo Funzionari ed in coerenza con il modello civile, il personale del ruolo Ispettori dall’esterno da giovani già in possesso di laurea triennale. Ogni altra soluzione al ribasso, compreso quella di mantenere l’attuale Tabella di equiparazione non è accettabile, in quanto sostanzierebbe l’attribuzione di una formazione (3 anni) del tutto equipollente alla laurea triennale prevista per la Terza Area del pubblico impiego, con un inquadramento giuridico irragionevolmente penalizzante! Alla stessa stregua si chiede, in sede di declinazione degli impieghi e degli incarichi, previsti per il ruolo Ispettori ed in particolare per i gradi apicali, la stessa dignità attribuita ai primi gradi del ruolo Ufficiali (ovvero quelli che permangono nell’Area Direttiva-Terza Area Funzionale del pubblico impiego), con particolare riferimento all’attività investigativa/operativa.

3. MODALITA’ DI AVANZAMENTO. A quanto si legge dalla Tabella fornita dallo Stato Maggiore, per quanto di interesse per il ruolo Ispettori, si prevede:

  • la trasformazione della qualifica di Luogotenente in grado, che presuppone l’allungamento dei tempi minimi per il raggiungimento del grado apicale del ruolo, che oggi si può raggiungere dopo 17 anni dalla nomina a Maresciallo, mentre domani potrà essere raggiunto dopo almeno 25 anni dalla nomina a Maresciallo;
  • la cancellazione della procedura per concorso dopo 4 anni di anzianità nel grado di Maresciallo Capo per l’avanzamento a Maresciallo Aiutante e l’adozione di una nuova procedura “a scelta per terzi” dopo almeno 8 anni di anzianità, con un potenziale allungamento di almeno 4 anni per l’approdo al grado di Maresciallo Aiutante (peraltro non più grado apicale) per gli attuali Marescialli Capo;
  • l’abbattimento dell’anzianità minima da Maresciallo Aiutante (da 15 a 8 anni) per l’inserimento nelle aliquote di valutazione per l’avanzamento al nuovo grado di Luogotenente;
  • la previsione di un parametro stipendiale maggiore al grado di Luogotenente con 4 anni di anzianità nel grado;
  • la cancellazione del c.d. “Ruolo Speciale”, sostituito da una nuova forma di avanzamento interno al ruolo Ufficiali riservata agli Ispettori in possesso di laurea triennale, massimo 40 anni di età e due anni di corso di formazione per il conseguimento della laurea specialistica.

Tali novazioni comportano, da un lato lo stappo dell’avanzamento a Maresciallo Aiutante e dall’altro lo svilimento dello stesso grado (che non sarà più il grado apicale) con un ulteriore tappo più avanti. Contemporaneamente si allunga la carriera dei Marescialli Ordinari e Capi più giovani e non si prevede uno sbocco per gli attuali Luogotenenti. Senza contare che per il ruolo Ufficiali si intende attribuire peso giuridico al titolo di studio laurea magistrale (da qui il prerequisito della laurea triennale per accedere al concorso ed i due anni di corso di formazione), mentre per l’accesso al ruolo Ispettori dall’interno non sembra essere previsto lo stesso peso giuridico alla laurea triennale.

Con riferimento a tali criticità, si propone di prevedere:

  1. nel regime transitorio, in analogia a quanto si sta prevedendo con riferimento agli Ufficiali che stanno per maturare il requisito di anzianità utile per la c.d. omogeneizzazione dirigenziale (15 e soprattutto 25 anni), norme a salvaguardia degli attuali Marescialli Ordinario/Capo che verrebbero danneggiati dalla cancellazione della procedura a concorso per l’avanzamento a Maresciallo Aiutante; nel dettaglio si propone di prevedere un abbattimento degli anni di anzianità nel grado utili per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a Maresciallo Aiutante (es. 4 anni per M.C. con 5 anni nel grado; 5 anni per M.C. con 3 anni di anzianità nel grado, ecc.);
  2. nel regime transitorio ed in quello ordinario, l’ampliamento del coefficiente di promovibilità per l’avanzamento a Luogotenente (oggi 1/45 dell’organico);
  3. nel regime transitorio, la possibilità di concedere delle riserve di posti da Ufficiale da attribuire, previo concorso e corso e salvaguardia della sede di servizio, agli attuali Luogotenenti, con particolare ed importante valutazione dei titoli di studio e/o dei titoli professionali (comando, impiego, ecc.), rispetto alla mera anzianità di servizio. Resta ovviamente il fatto che gli eventuali posti in più non devono essere tratti dalle disponibilità già previste per il resto del personale, anche al fine di evitare di precludere opportunità di carriera ad un intera fetta di personale come già accaduto nel 2001 (d.lgs. n. 69) con la previsione transitoria per l’accesso al ruolo Ufficiali RS che, di fatto, precluse l’opportunità di avanzamento al Ruolo Speciale al personale con meno di 44 anni di età dal 2001 al 2005 e con più di 42 anni di età dopo il 2005.
  4. la previsione di una sensibile ed adeguata premiazione (non come pre-requisito per l’accesso al concorso) del titolo di studio per l’avanzamento al ruolo Ispettori dai ruoli di base;
  5. nel regime transitorio la previsione di aumentare i requisiti di età massima anagrafica previsti per l’accesso al ruolo Ufficiali (40 anni?), al fine di non pregiudicare l’opportunità di carriera a quel personale del ruolo Ispettori che magari ha già conseguito una laurea triennale o magistrale o che già da tempo svolge funzioni, di fatto, direttive o comunque di responsabilità e tenendo conto dell’allungamento della carriera dovuto alle nuove norme previdenziali.

4. NUOVI PARAMETRI STIPENDIALI. La Tabella relativa ai nuovi parametri fa emergere alcune particolari criticità che sostanziano un generale appiattimento verso il basso del ruolo Ispettori. Nel dettaglio si ravvisa un evidente compattamento/appiattimento della carriera retributiva tra i ruoli App./Fin, Sovrintendenti e Ispettori, determinata dall’aumento stipendiale dei gradi apicali con una certa anzianità (per effetto dell’inglobamento del c.d. assegno di responsabilità previsto nelle prime bozze di riordino) ed il contemporaneo minore aumento del parametro stipendiale dei gradi iniziali. Compattamento/appiattimento che però non si determina tra il ruolo Ispettori e quello Ufficiali, dove anzi, il gap parametrale già esistente verrebbe di fatto aumentato, per effetto degli aumenti parametrali previsti per i primi gradi del ruolo Ufficiali (S.Ten, Ten. e Cap.). Alcuni esempi:  il Brigadiere Capo + 4 a cui oggi è attribuito quasi lo stesso parametro del Maresciallo (120,50 contro 120,75) supera lo stesso Maresciallo (125,00 rispetto a 124,75), mentre il Brigadiere Capo + 8 aumenta il gap parametrale con il Maresciallo (da 1.75 a 3,25) e riduce quello con il Maresciallo Ordinario (da 1,5 a 0,5) e quello con il Maresciallo Capo (da 5,5 a 3);  allo stesso tempo il gap tra i gradi apicali del ruolo Ispettori e quelli iniziali del ruolo Ufficiali rimane sostanzialmente invariato ed anzi addirittura aumenta, tenuto conto che il parametro del M.A è aumentato di 3, quello del M.A. + 8 è aumentato di 4, quello del Lgt. è aumentato di 3 e quello del Lgt + 4 di 6,5, mentre quello del S.Ten. è aumentato di 5, quello del Tenente di 6,5 e quello del Capitano di 6. Una situazione evidentemente strabica ed irragionevole, atteso che i primi gradi del ruolo Ufficiali non erano beneficiari del c.d. assegno di responsabilità e che, da un lato (da Fin. a Lgt) si intende privilegiare l’anzianità e, dall’altro, (da S.Ten. in su) si intende privilegiare il grado. Sul punto appare necessario, anche nell’ottica di valorizzazione direttiva del ruolo Ispettori e di allungamento della carriera del ruolo, attribuire al Maresciallo Aiutante lo stesso identico parametro del grado S.Ten., al Lgt. lo stesso identico parametro del Tenente ed al Lgt. + 4 lo stesso identico parametro del Capitano.

GLI ISPETTORI DEL CO.CE.R. GUARDIA DI FINANZA

Luogotenente Salvatore TRINX

Maresciallo Capo Giovanni CUTRUPI

Maresciallo Capo Gianluca TACCALOZZI

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