Carabinieri

RIORDINO DELLE CARRIERE, LE MODIFICHE PROPOSTE PER I MARESCIALLI DEI CARABINIERI

Ieri mattina, presso palazzo Carpegna, si è svolta l’audizione dei Cocer e Sindacati del Comparto Sicurezza, da parte delle Commissioni Permanenti I (Affari Costituzionali) e IV (Difesa) del Senato.

Nel corso di tale audizione, il Cocer Carabinieri ha ribadito gli aspetti indicati nel  documento già presentato presso le analoghe Commissioni della Camera.

Inoltre, i rappresentanti della Categoria “B”, Luogotenenti Tallini Amico, Bosi Giuseppe, Rijillo Francesco e Mola Giovanni, quest’ultimo relatore, attenti alle problematiche emerse durante gli incontri con i rappresentati Co.I.R e Co.Ba.R, hanno evidenziato la necessità di intervenire sulle posizioni dei Marescialli Capo e dei Marescialli Aiutanti s.UPS con anzianità – 8 anni, prevedendo una ricostruzione giuridica, che gli consenta una progressione di carriera armonica, o in alternativa una riduzione di permanenza nel grado nella fase transitoria.

Allo scopo di dirimere eventuali dubbi od interpretazioni, ed ad integrazione di quanto esposto, di seguito illustriamo la versione integrale del documento presentato alle Commissioni Permanenti.

PROPOSTE DI MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA  (ATTO GOVERNO 395)

DOCUMENTO PRESENTATO DAI DELEGATI DELLA CATEGORIA “B”

Art. 6 (Reclutamento)pag. 49

 

Art. 651-bis COM, al punto 1 lettera b, sostituire da “quinquiennio” a “triennio”;

al punto 1 lettera c, sostituire la parola “eccellente” a “superiore alla media”.

Art. 15 (Avanzamento)pag. 57

All’art. 1291 del COM, comma 1 lettera d), le parole Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza sono sostituite con “Maresciallo Maggiore”.

Art. 1294(Condizioni particolari per l’avanzamento dei Marescialli Capo. (pag.58)

  1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento da maresciallo capo a maresciallo aiutante sono determinati in un anno al comando stazione, di altra unità organizzativa individuata, ovvero di impiego in incarichi tecnici e di specializzazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maresciallo o maresciallo ordinario.
  2. Le posizioni di impiego e gli incarichi tecnici e di specializzazione, utili al compimento del periodo di attribuzione specifica di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

 

Art. 15 (Avanzamento)pag. 59

All’art. 1295-bis, al punto 3, sostituire le parole “1/47” con “1/30”.

Art. 27 (Disposizione transitorie in materia di reclutamento)pag. 65

 

Art. 2196 ter COM (disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri)

al punto 2 lettera c) sostituire la parola:“quinquiennio” con “triennio”;

al punto 3 lettera c) sostituire la parola “eccellente” in “superiore alla media”.

Art. 29 (disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici) pag.71

Modifica dell’art. 2212 quinquiesdecies;

al punto 2 lettere a) e b), prevedere, analogamente al personale della Polizia di Stato (cfr. art. 2 lett.t) punto 1 delle medesime norme transitorie pag.36)

che: “si consegue il grado di capitano dopo due anni di permanenza nel grado di tenente”.

Art. 30 (disposizioni transitorie in materia di avanzamento)

 

All’art.2252 (regime transitorio dell’avanzamento al grado di Maresciallo Aiutante) pag.79, prevedere una ricostruzione giuridica per i Marescialli Capo con particolare anzianità che per limiti ordinamentali non potranno raggiungere uno sviluppo armonico della carriera.

Art. 179 (COM) Attribuzione della qualifica di Ufficiali di PS ai gradi di Luogotenente pag.65

Prevedere al comma 1 la seguente modifica: “Gli Ufficiali ed i Luogotenenti dei Carabinieri hanno la qualifica di Ufficiali di Pubblica Sicurezza.

Attribuzione del parametro 150 riservato nel solo regime transitorio ai Luogotenenti che rivestono la qualifica da almeno 8 anni.

Prevedere, per i Luogotenenti che rivestono la qualifica da almeno 8 anni (nella vigente normativa), l’attribuzione del parametro 150 nel solo periodo transitorio (dal 2017 al 2021).

 

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