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RIORDINO DEI RUOLI. ECCO LE PREVISIONI PER TUTTI I RUOLI E LE ARTICOLAZIONI DI CARRIERA

A partire da oggi la bozza sul riordino delle carriere sarà esaminata dalla Funzione Pubblica in sede di confronto con gli Uffici Legislativi delle Amministrazioni interessate e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il supporto degli altri uffici competenti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.

Sono state superate le difficoltà che si erano incontrate nel corso della stesura dei parametri riguardanti il riordino delle carriere e si è acquisito un importante principio che indeboliva e comprometteva la conclusione di questo importante lavoro – commentano i delegati Co.Ce.R. carabinieri Giuseppe La Fortuna e Gianni Pitzianti –  il Ministero della Difesa condividendo le nostre linee di pensiero più volte enunciate sulle eccessive elargizioni ai dirigenti, ha assicurato di risolvere molte delle criticità sollevate dimezzando gli originari 130 milioni di euro in favore del ruolo dirigenti e destinando la parte residuale ai ruoli marescialli, sovrintendenti ed appuntati e carabinieri.

 

Stiamo addivenendo, ora, ad un buon risultato – concludono i delegati Giuseppe La Fortuna e Gianni Pitzianti – con una modifica che coinvolge maggiormente  i ruoli non dirigenziali ponendo positive premesse per continuare la trattativa che si concluderà nei prossimi giorni.

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bozza di testo a fronte dell’articolato di revisione dei ruoli dell’Arma dei Carabinieri

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RUOLO UFFICIALI

Il ruolo speciale è soppresso. Gli ufficiali dal grado di sottotenente a quello di capitano e corrispondenti sono ufficiali inferiori. I sottotenenti e i tenenti e gradi corrispondenti sono ufficiali subalterni. Gli ufficiali dal grado di maggiore a quello di colonnello e corrispondenti sono ufficiali superiori. La carriera degli ufficiali, preposti all’espletamento delle funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, ha carattere dirigenziale e unitario.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, per il personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti il trattamento economico è rideterminato. Il nuovo trattamento economico assorbe l’assegno di valorizzazione dirigenziale previsto in attuazione dell’articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il trattamento dirigenziale di cui agli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché l’indennità di cui all’articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. Quest’ultima indennità e quella di posizione continuano ad essere applicate, se più favorevoli, nelle misure e secondo le modalità previste a legislazione vigente al personale delle forze di polizia promosso o nominato a qualifica o grado dirigenziale anche in data anteriore all’entrata in vigore del presente decreto.

RUOLO ISPETTORI

Articolazione della carriera

Lo sviluppo di carriera degli ispettori dell’Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:

a) maresciallo;

b) maresciallo ordinario;

c) maresciallo capo;

d) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;

e) luogotenente.

Al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza luogotenente può essere attribuita la qualifica di luogotenente carica speciale.

Art. 1292 COM Forme di avanzamento

L’avanzamento avviene:

a) ad anzianità, per i gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo;

b) a scelta, per i gradi di maresciallo aiutante e luogotenente.

Periodi minimi di permanenza nel grado. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta è stabilito in 8 anni. è stabilito in:

a) 8 anni per l’avanzamento a maresciallo aiutante;

b) 8 anni per l’avanzamento a luogotenente.

Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità è stabilito in:

a) 2 anni per l’avanzamento al grado di maresciallo ordinario;

b) 7 anni per l’avanzamento al grado di maresciallo capo.

Art. 1294 Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli capo

I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento da maresciallo capo a maresciallo aiutante sono determinati in un anno di comando di stazione o di altra unità organizzativa individuata, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maresciallo o maresciallo ordinario. Le posizioni di impiego utili al compimento del periodo di attribuzione specifica di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.

Art. 1295 Avanzamento a scelta al grado di maresciallo aiutante

Le promozioni da conferire al grado di maresciallo aiutante sono così determinate:

a) il primo terzo dei marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall’articolo 1293;

b) i restanti marescialli capo sono sottoposti a seconda valutazione per l’avanzamento all’epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell’anno successivo.

Di essi:

1) la prima metà è promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dall’articolo 1293, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in prima valutazione nello stesso anno secondo la norma della lettera a);

2) la seconda metà, previo giudizio di idoneità, in ordine di ruolo, è promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dall’articolo 1293, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno, secondo la norma della lettera b), numero 1).

I marescialli capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell’articolo 1051, nell’avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalità indicate nel comma 1.»;

Art.1295-bis Avanzamento a scelta al grado di luogotenente

I marescialli aiutanti giudicati idonei e iscritti nel quadro d’avanzamento «a scelta» sono promossi, in ordine di ruolo, al grado superiore nel limite dei posti disponibili.

All’avanzamento «a scelta» al grado di luogotenente sono ammessi i marescialli aiutanti:

a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado;

b) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire, con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti;

Il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell’organico del ruolo ispettori e periti dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 800, comma 2.

La commissione di cui all’articolo 1047 valuta i marescialli aiutanti di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1059. Tra i titoli assume rilevanza preferenziale il comando della tenenza e della stazione territoriale.

Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di permanenza previsto all’articolo 1293, comma 1, lettera b). Per il personale di cui al comma 2, lettera b), la promozione ha decorrenza nell’anno in cui risulta utilmente iscritto nel quadro di avanzamento.»;

Art. 1325-bis Attribuzione della qualifica di carica speciale ai luogotenenti dell’Arma dei carabinieri

La qualifica di carica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all’articolo 1047, ai luogotenenti che:

a) hanno maturato 4 anni di anzianità di grado;

b) non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1051;

c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente;

d) non sia sottoposto a procedimento disciplinare e che nell’ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave della «rimprovero».

La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma. Per il personale:

a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b), la qualifica è conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l’anzianità relativa precedentemente posseduta;

b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1 lettere c) e d), la qualifica è conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.».

RUOLO SOVRINTENDENTI

Il reclutamento nel ruolo sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni.

I concorsi interni di cui al comma 3 sono riservati: a) nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale di ciascun ruolo; b) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che rivestono il grado di appuntato, carabiniere scelto e carabiniere.

Corso di formazione professionale

Gli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 690, comma 4, lettera a) frequentano, anche con modalità telematica, un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese. Il superamento del corso è condizione per la nomina a vice brigadiere.

Art. 1297 COM Articolazione della carriera

Lo sviluppo di carriera dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:

a) vice brigadiere;

b) brigadiere;

c) brigadiere capo.

Al brigadiere capo può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale.

1. L’avanzamento ai gradi di brigadiere e brigadiere capo avviene ad anzianità.

Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità a brigadiere e brigadiere capo, è stabilito in 5 anni.

Art. 1325-ter COM Attribuzione della qualifica di qualifica speciale ai brigadieri capo dell’Arma dei carabinieri

La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all’articolo 1047, ai brigadieri capo che:

a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado;

b) non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1051;

c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente; d) non sia sottoposto a procedimento disciplinare e che nell’ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del «rimprovero».

La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma. Per il personale:

a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica è conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l’anzianità relativa precedentemente posseduta;

b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1 lettere c) e d), la qualifica è conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.

RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI

Art. 703 COM Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Gli aspiranti agli arruolamenti volontari devono possedere i seguenti requisiti:

a) non aver superato il ventiseiesimo anno di età; il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare;

b) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

Lo sviluppo di carriera degli appuntati e carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:

a) carabiniere;

b) carabiniere scelto;

c) appuntato;

d) appuntato scelto.

All’appuntato scelto può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale.

Art. 1311 COM Avanzamento degli appuntati e carabinieri

Ai carabinieri che hanno compiuto quattro anni e sei mesi di anzianità nel grado, è conferito il grado di carabiniere scelto.

Ai carabinieri scelti che hanno compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato.

Agli appuntati che hanno compiuto quattro anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato scelto.

Art. 1325-quater COM Attribuzione della qualifica speciale agli appuntati scelti dell’Arma dei carabinieri

La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all’articolo 1047, agli appuntati scelti che:

a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado;

b) non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1051;

c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente;

d) non sia sottoposto a procedimento disciplinare e che nell’ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del «rimprovero».

La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.

Qualifiche di polizia giudiziaria

Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, esclusi gli ufficiali generali, degli ispettori e dei sovrintendenti è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e ricevono le denunce e le querele ai sensi dell’articolo 333, comma 2, del codice di procedura penale. 3. Gli appuntati, limitatamente al periodo in cui hanno l’effettivo comando di una stazione dell’Arma, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Successione e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali

La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono così determinate in ordine crescente:

a) sergente: vice brigadiere per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

b) sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere capo per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

d) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo di 3^ classe per l’Aeronautica militare;

e) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l’Aeronautica militare;

f) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare; maresciallo di 1^ classe per l’Aeronautica militare;

g) primo maresciallo: maresciallo aiutante per l’Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza; h) luogotenente

Art. 630 COM Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati

La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati sono così determinate in ordine crescente:

a) primo caporal maggiore: sottocapo di 3^ classe per la Marina militare; aviere capo per l’Aeronautica militare; carabiniere; finanziere;

b) caporal maggiore scelto: sottocapo di 2^ classe per la Marina militare; primo aviere scelto per l’Aeronautica militare; carabiniere scelto; finanziere scelto;

c) caporal maggiore capo: sottocapo di 1^ classe per la Marina militare; primo aviere capo per l’Aeronautica militare; appuntato per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

d) caporal maggiore capo scelto: sottocapo di 1^ classe scelto per la Marina militare; primo aviere capo scelto per l’Aeronautica militare; appuntato scelto per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza.

Art. 632 COM Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile

L’equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile è così determinata:

a) generale di corpo d’armata e corrispondenti: dirigente generale di livello B;

b) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale;

c) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore;

d) colonnello e corrispondenti: primo dirigente;

e) tenente colonnello e corrispondenti: vice questore;

e-bis) maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto;

f) capitano e corrispondenti: commissario capo;

g) tenente e corrispondenti: commissario;

h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario;

h-bis) luogotenente: sostituto commissario;

i) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e corrispondenti: ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;

i) maresciallo aiutante e corrispondenti: ispettore superiore;

l) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo;

m) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore;

n) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore;

o) brigadiere capo e corrispondenti: sovrintendente capo;

p) brigadiere e corrispondenti: sovrintendente;

q) vice brigadiere e corrispondenti: vice sovrintendente;

r) appuntato scelto e corrispondenti: assistente capo;

s) appuntato e corrispondenti: assistente;

t) carabiniere scelto e corrispondenti: agente scelto;

u) carabiniere e corrispondenti: agente.

Le rideterminazioni di anzianità effettuate ai sensi del presente decreto hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici e non danno comunque luogo a corresponsione di arretrati. Le disposizioni del presente decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.

Il personale di cui al presente decreto, se nel quinquennio precedente abbia prestato servizio senza demerito, consegue la nomina alla qualifica ovvero la promozione al grado superiore rispetto a quelli rivestiti il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito nell’impiego civile se l’infermità che ha determinato la permanente non idoneità risulta dipendente da causa di servizio. La promozione è esclusa per il personale che riveste il grado apicale del ruolo di appartenenza.

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