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POLIZIOTTO DESTITUITO PER USO DI COCAINA, TAR: “INCOMPATIBILE CON PERMANENZA IN POLIZIA”

L’Assistente Capo della Polizia di Stato G.T. ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, per l’annullamento del Decreto Ministeriale con il quale è stata disposta nei suoi confronti la misura disciplinare della destituzione dal servizio.

Il sig. Tedesco è stato deferito in sede disciplinare perché trovato in possesso di gr. 0,7 di cocaina appena acquistata da un cittadino straniero. Dalle risultanze del procedimento disciplinare emerge in particolare che: a) nell’occasione, il ricorrente si trovava in auto con il sig. B.D., al quale era intestata la vettura e, all’arrivo degli agenti di P.G. impegnati nelle attività di controllo antidroga, si qualificava come appartenente alla Polizia di Stato; b) pur a fronte di una specifica richiesta degli operanti di P.G. di consegnare quanto appena acquistato dal cittadino straniero, il sig. T. non ottemperava; c) durante il tragitto in direzione della locale caserma dei Carabinieri, la sostanza stupefacente veniva rinvenuta all’interno di un involucro termosaldato, posato sul tappetino dell’autovettura di servizio, in corrispondenza del sedile ove era seduto il sig. Tedesco.

Tale complessiva condotta, unitamente alla pregressa sanzione disciplinare (sospensione per mesi tre) irrogata nei confronti del ricorrente per fatti analoghi risalenti al 2008, è stata ritenuta dagli organi disciplinari gravemente compromissoria del vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro con l’amministrazione di appartenenza, nonché del tutto contraria al senso dell’onore connesso alla qualità di tutore dell’ordine pubblico, quindi inconciliabile con le funzioni proprie di un operatore di polizia e come tale incompatibile con l’ulteriore permanenza dell’assistente capo nei ranghi della Polizia di Stato.

Sotto un primo profilo, la sanzione viene contestata come assolutamente sproporzionata rispetto all’infrazione commessa e frutto di un evidente travisamento dei fatti, non avendo l’amministrazione tenuto conto di una serie di circostanze, pur degne di nota, che avrebbero potuto ridimensionare la severità del giudizio espresso in ordine alla condotta realmente imputabile al ricorrente. Dall’insieme di tali elementi, ricavabili dalle dichiarazioni rese dal sig. Brugna in sede di sommarie informazioni, si evincerebbe, in particolare, che l’intenzione di acquistare e di occultare la sostanza stupefacente fu esclusivamente del  sig. B.; che l’acquisto avvenne con danaro di quest’ultimo e che, dunque, a carico del poliziotto residuerebbe la sola condotta di detenzione di cocaina per uso personale.

In aggiunta a ciò, sostiene il ricorrente di aver sempre fatto un uso del tutto sporadico e occasionale di sostanze stupefacenti, e che tale consumo è conciso con un suo momento di particolare difficoltà esistenziale originato dalla crisi del rapporto con il coniuge; aggiunge di essersi sottoposto, successivamente ai fatti per cui è causa, ad una programma di disintossicazione e di essere risultato sempre negativo in occasione dei successivi controlli.

In diritto le deduzioni difensive contenute in ricorso richiamano l’orientamento giurisprudenziale che reputa congrua l’applicazione della misura disciplinare della sola sospensione a fronte di un utilizzo sporadico e non continuo di droghe da parte di agenti di P.S., anche alla luce del disposto dell’art. 6, comma 2, DPR n. 737/1981 che prevede tale tipologia di sanzione per nel caso di “..uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale”.

Il TAR Piemonte con sentenza 813/2017 respinge il ricorso per i seguenti motivi:

Con riferimento alla ragionevolezza e proporzionalità della sanzione applicata, le valutazioni dell’Amministrazione in ordine alla sanzione disciplinare da infliggere a fronte delle condotte accertate sono connotate da ampia discrezionalità. A validare il rigoroso giudizio di gravità espresso dagli organi disciplinari rilevano le seguenti considerazioni.

– Innanzitutto, nella vicenda in esame costituisce dato inconfutabile, per ammissione dello stesso dipendente, che nella serata del 25/10/2009, il medesimo, insieme ad un conoscente, concordò ed effettuò l’acquisto di sostanza stupefacente. Tale circostanza ha esposto il dipendente all’inevitabile contatto con persone dedite a traffici illeciti; e, per effetto della medesima condotta, lo stesso ricorrente, anziché intervenire per prevenire e reprimere siffatti comportamenti, esercitando le specifiche funzioni alle quali è stato preposto, ha alimentato ed agevolato l’attività di spaccio.

Sotto questo primo profilo, la condotta rimproverata deve ritenersi del tutto inammissibile, perché ha pregiudicato la relazione fiduciaria con l’Amministrazione di appartenenza e perché ha costituito una violazione con gli obblighi assunti con il giuramento prestato (fra i quali rientra proprio il contrasto al contrabbando e al traffico di stupefacenti).

Per contro, non vale ad attenuare la gravità della descritta condotta la circostanza, peraltro priva di qualsivoglia riscontro probatorio, secondo cui il ricorrente non avrebbe proceduto personalmente all’acquisto della cocaina, trattandosi di azione comunque idealmente concordata con il soggetto con il quale si trovava nell’autovettura e in ogni caso finalizzata ad ottenere la disponibilità, a spese comuni, della sostanza stupefacente.

Particolarmente stigmatizzabile appare, inoltre, il tentativo da parte del ricorrente di evitare le operazioni di controllo dei militari in servizio, qualificandosi come appartenente alla Polizia di Stato ed esibendo il tesserino d’ordinanza; così come appare altamente disdicevole il successivo diniego opposto alla richiesta di consegna della sostanza stupefacente e il contestuale tentativo di occultamento della stessa.

Dunque, non è solo il consumo di droga ad aver motivato la sanzione disciplinare, ma la complessiva condotta come sin qui descritta, dalla quale si evincono plurimi e reiterati profili di contrasto tra il contegno dell’assistente di polizia e i suoi doveri di ufficio, oltre che con i generali e ordinari vincoli di legge. Alla luce di tali considerazioni, risulta non pertinente il richiamo alla giurisprudenza riferita al semplice consumo episodico di sostanza stupefacente, in quanto espressiva di un orientamento calibrato su ipotesi niente affatto collimanti con quella qui in esame e, rispetto a quest’ultima, di entità certamente di più lieve.

Ora, la recidiva specifica addebitata all’agente ancora una volta contraddice il carattere isolato ed episodico che da parte ricorrente si intende attribuire alla condotta punita con la destituzione e, per contro, rende ragione, unitamente alle ulteriori circostanze sopra evidenziate, della congruità e della ragionevolezza della misura sanzionatoria applicata.

In conclusione, sotto il duplice profilo della completezza dell’istruttoria e della ragionevolezza della sanzione applicata, il provvedimento impugnato risulta esente dai dedotti vizi di illegittimità, sicché il ricorso non può trovare accoglimento.

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