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PER CARABINIERI GUARDIA DI FINANZA E CAPITANERIE DI PORTO:SOLO GRADINI NIENTE SCIVOLO

Lo “scivolo d’oro” di cui
tanto si discute in questi giorni non è una novità, esiste già dagli anni ’20
ma nessuno sembra ricordarsene. Si chiama ancora oggi “aspettativa per
riduzione di quadri” (ARQ) e nacque per dare attuazione al necessario
ridimensionamento delle consistenze organiche del personale alle armi.

Per inquadrare bene il
problema, che tra l’altro ha avuto diversi risvolti mediatici negativi, è
necessario chiarire il quadro giuridico di riferimento. Riportiamo, in merito,
una nota dell’on. Rossi (SC): ”La revisione dello strumento militare è stata sancita
nel 2012 con la legge 244, che oltre a portare l’organico complessivo delle
Forze Armate da 190.000 a 150.000 unità, da conseguire entro il 2024, ha
indicato i criteri cui ispirarsi per realizzare “con gradualità” tale
riduzione, prevedendo: il transito presso altre Amministrazioni pubbliche,
quello nei ruoli civili della Difesa, nonché il ricorso ad “eventuali
forme di esenzione dal servizio” previa domanda dell’interessato e
valutazione da parte dell’Amministrazione. L’esigenza di tali previsioni è
proprio dell’Amministrazione in quanto se si volesse raggiungere il nuovo
organico in termini fisiologici, ovvero riducendo i reclutamenti e aspettando i
naturali congedi del personale, si raggiungerebbero 150.000 unità decisamente
dopo il 2024. In particolare l’esenzione dal servizio è riferita
esclusivamente al personale militare interessato da processi di
riorganizzazione, revisione e razionalizzazione di strutture e funzioni, nel
decennio antecedente al raggiungimento del limite di età, a fronte del
riconoscimento, per il periodo di esenzione, di un trattamento economico pari
all’85%
di quello fisso e
continuativo
percepito in territorio nazionale al momento del
collocamento nella nuova posizione.”
Il Governo deve adottare, quindi, due o più decreti legislativi per disciplinare la revisione, in senso riduttivo: a) dell’assetto strutturale
e
organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con riferimento
allo
strumento militare, compresa l’Arma dei Carabinieri limitatamente ai compiti militari; b) delle
dotazioni organiche complessive del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
nell’ottica della valorizzazione delle relative
professionalità; c) delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, nell’ottica
della
valorizzazione delle relative professionalità.
Occorre, altresì, precisare il
perimetro e gli ambiti operativi interessati dalla riforma, atteso che la legge
in esame escluderebbe espressamente il solo Corpo delle Capitanerie di Porto
della Marina Militare e includerebbe l’Arma dei Carabinieri, limitatamente alle
funzioni e compiti di natura militare (partecipazione a missioni all’estero,
compiti di polizia militare per le FF.AA.). Tra l’altro, si segnala che alcuna indicazione
è fornita in merito all’eventuale coinvolgimento, nell’ambito del riordino in
esame, anche dei Corpi armati dello Stato ad ordinamento militare (ergo la
Guardia di Finanza) allorché questi siano chiamati a concorrere nelle missioni
militari all’estero (E’ da notare che l’articolo 1 della legge n. 189/1959
qualifica la Guardia di Finanza come Corpo che é”parte integrante delle
Forze Armate”).

Pertanto con specifico riguardo
alle mobilitazioni di personale e scivoli di prepensionamento,  per l’Arma dei Carabinieri, il Corpo delle
Capitanerie e la Guardia di Finanza, nessun provvedimento è in previsione.

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