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PENSIONI MILITARI E FORZE DI POLIZIA:LA NUOVA CIRCOLARE INPS PER LE PROMOZIONI ALLA VIGILIA

(di Bernardo Diaz) – No ad una pensione e ad una indennità di buonuscita piu’ alta per i
militari e per i dirigenti della Polizia di Stato che conseguivano la
promozione al grado o alla qualifica superiore, a decorrere dal giorno
precedente la cessazione dal servizio. Lo ricorda l’Inps con la Circolare
154/2015 con la quale istituto interpreta le norme sul divieto di “promozione
alla vigilia della cessazione dal servizio
” contenute nella legge
di stabilità (legge 190/2014). 

Personale
militare.
 Per
quanto riguarda il personale militare, l’abrogazione degli articoli 1076, 1082
e 1083 del Codice dell’amministrazione militare prevista dal comma 258
dell’articolo unico della legge di stabilità 2015 comporta che non può essere
più concessa la promozione al grado superiore nell’ultimo giorno di
servizio
 ad ufficiali che si trovino in una delle
seguenti situazioni: 1) cessano per raggiungimento del limite di età;
2) iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei ma non iscritti in
quadro di avanzamento e che non possono conseguire la promozione o essere
valutati  perché divenuti permanentemente inabili al servizio o 
perché deceduti; 3) cessano per infermità o decesso dipendenti da causa di
servizio.
Analogamente, l’abrogazione dell’articolo 1077 disposta dal citato comma
258, determina il venir meno della promozione nell’ultimo giorno di servizio
per sottufficiali e graduati in servizio permanente
  che si trovino in una
delle seguenti situazioni: 1) giudicati idonei e iscritti in quadro di
avanzamento e non promossi o che non possono essere valutati per aver raggiunto
i limiti di età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio 
incondizionato o perché deceduti; 2) giudicati idonei, avendo maturato
l’anzianità per essere compresi nelle aliquote di valutazione per
l’avanzamento, e che  non possono esservi inclusi perché divenuti
permanentemente inabili al servizio o perché deceduti; 3) inclusi nelle
aliquote di valutazione per l’avanzamento e che si vengono a trovare nelle
stesse condizioni sopra ricordate anteriormente all’iscrizione ai quadri di
avanzamento.
Il venir meno della promozione ai sensi dell’abrogato art. 1077 del
codice vale anche per appuntati e carabinieri che, avendo
maturato l’anzianità prescritta, non possono essere valutati per l’avanzamento
o per aver raggiunto i limiti di età o perché divenuti
permanentemente inabili al servizio
militare
 o perché deceduti.

Dirigenti
della Polizia di Stato
. Per quanto riguarda la Polizia di Stato, la conseguenza
dell’abrogazione dell’articolo 1,  comma  260, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, è che non può più essere attribuita ai dirigenti
superiori  (con  almeno cinque  anni  di  anzianità 
nella  qualifica)  la  promozione  alla qualifica di
dirigente generale di pubblica  sicurezza  a  decorrere dal
giorno precedente la cessazione dal servizio.

Conseguentemente, conclude l’Inps, sia le prestazioni pensionistiche che
l’indennità di buonuscita per cessazioni dal servizio successive al 31
dicembre 2014
 vanno liquidate escludendo il beneficio della promozione
al grado o alla qualifica superiore nell’ultimo giorno di servizio, perché non
più spettante.

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