Guardia di Finanza

NIENTE TRASFERIMENTO PER APPUNTATO SOTTOPOSTO A SANZIONE DISCIPLINARE: “LEGITTIMO E RAGIONEVOLE”

Il ricorrente è Appuntato della Guardia di Finanza. In tale qualità ha partecipato al “Piano unico degli impieghi per l’anno 2016” al fine di essere trasferito dal Comando Regionale Friuli Venezia Giulia – provincia di Trieste al Comando Regionale Emilia Romagna – provincia di Ravenna. In sintesi, il deducente si duole, da un lato, del fatto che – in assenza di motivazione – la sede di servizio prescelta sia stata assegnata a colleghi che avevano conseguito un con punteggio inferiore al proprio, dall’altro lato, di non essere stato preavvisato in corso di procedimento delle ragioni ostative al richiesto trasferimento, con conseguente compromissione delle proprie prerogative partecipative.

Secondo il Tar Friuli Venezia Giulia con sentenza 284 del 2017, l’esclusione del ricorrente dalla procedura di movimentazione del personale perché sospeso disciplinarmente appare ragionevole e non discriminatoria. Invero, nell’articolazione della propria struttura interna, in quanto funzionale al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico assegnatigli, la Guardia di Finanza (al pari delle altre Amministrazioni) esercita un potere ampiamente discrezionale, come tale sindacabile solo in ipotesi di gravi incongruenze o illegittimità.

Orbene, la scelta del Comando Generale della Guardia di Finanza, esplicitata, tra l’altro, nella circolare del 21.01.2008, di escludere dal Piano annuale per l’impiego i dipendenti che versano in una situazione di sospensione dal servizio (ivi compresa quella per ragioni disciplinari) risulta funzionale all’esigenza di garantire la piena e immediata operatività dei trasferimenti: come tale essa è sottratta al sindacato del Giudice. Così come non può essere sindacata dal Giudice, proprio perché non manifestamente irragionevole, la scelta dell’Amministrazione di far discendere dalla sospensione dal servizio l’inammissibilità della domanda di trasferimento, anziché una penalizzazione nel punteggio utile ai fini del conseguimento della sede di servizio ambita.

D’altro canto, l’esistenza della suvvista circostanza ostativa alla partecipazione alla procedura era – ovviamente – ben nota al ricorrente, anche se non resa pubblica (in sede di approvazione della graduatoria finale) per ragioni di tutela della sua riservatezza. E, ancora una volta, non appare irragionevole la scelta dell’Amministrazione di privilegiare la riservatezza dell’interessato a scapito della trasparenza.

Infine, nessuna disparità di trattamento si è verificata nel caso di specie, posto che i controinteressati che hanno ottenuto il trasferimento presso il Comando Regionale Emilia Romagna – provincia di Ravenna non erano sospesi disciplinarmente.

In conclusione il Tar Friuli Venezia Giulia respinge il ricorso.

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