Avvocato Militare

MILITARI: UN FORTE COLPO DIETRO LA SPALLA DI UN’ALLIEVA ALL’INTERNO DI UNA MENSA PUÒ CONSIDERARSI REATO DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DI UN INFERIORE?

All’interno di una mensa militare accade che un
Caporalmaggiore scelto colpisce un’allieva con un forte colpo dietro la
spalla, il tutto in assenza di apparenti valide motivazioni mediante un gesto,
per così dire, tanto repentino e rude quanto inspiegabile.

Avviata la fase processuale nei confronti del
predetto Caporalmaggiore, tesa ad accertare l’ipotesi di reato di violenza
contro un inferiore prevista dalla fattispecie astratta dell’art. 195
c.p.m.p., il Tribunale Militare di Roma dichiara il non luogo a procedere per
l’ipotesi formulata, in quanto per questo fatto non è stato appurato alcun
nesso con episodi di servizio o di disciplina.
Al limite, dice quel Tribunale, la vicenda può
ascriversi alla diversa fattispecie di percosse, come tale procedibile
a richiesta (però nel caso inesistente) del Comandante di Corpo.
LE DIFFERENTI TESI
Ora, da una parte il Giudice dell’udienza
preliminare dichiara il non luogo a procedere perche’ l’azione penale non
doveva essere iniziata nei confronti del Caporalmaggiore scelto, in quanto la
vicenda specifica mal si collega con episodi di servizio, dall’altra il
Procuratore Generale Militare, notando diversamente che nel luogo ove era stato
inferto il colpo si sono trovati numerosi militari per servizio, ritiene
il reato procedibile d’ufficio.
La tesi del Procuratore ricostruisce il fatto
tenendo in considerazione che la situazione del pasto in mensa può
essere qualificata come operazione giornaliera di Reparto.
LA SCELTA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Propendere per l’una o l’altra valutazione non è
semplice, ma la Corte di Cassazione, investita della questione, con sentenza n.
10599 del 12 marzo 2015 ha dichiarato infondato il ricorso del Procuratore
Generale.
Ad avviso della sezione 1 della Cassazione penale, la
contemporanea presenza di militari per il pasto in mensa può essere frutto
della scelta del militare stesso, nel senso che egli ha “facoltà” di
recarsi in mensa; in secondo luogo nel caso esaminato non si è trovato alcun
collegamento diretto o indiretto con fatti di servizio essendosi in pratica
trovato l’imputato a non espletare un particolare incarico all’interno del
luogo teatro della vicenda (poi gestita con apposito procedimento).
IL RISPETTO DELLA PERSONA E DELLA PROPRIA
INCOLUMITA’

Certo è che, a prescindere dai risultati concreti
del processo, in ambito militare fatti del genere debbono prevenirsi mediante
l’adozione di una condotta esemplare verso tutti, idonea a tener conto in
qualsiasi circostanza del RISPETTO PERSONALE che, come è intuitivo,
prescinde dalla Divisa o dal Grado e riguarda, più in generale, i DIRITTI
FONDAMENTALI DELL’ESSERE PERSONA prima che MILITARE.
Avv. Francesca Pandolfi

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