Avvocato Militare

MILITARI E TRASFERIMENTO PER RAGIONI FAMILIARI: COME FUNZIONA L’ACCESSO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(Avv. Francesco Pandolfi) – Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano e, per questo motivo, la legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  Il principio non viene meno nel Mondo Militare; semmai si tratterà di capire come questo diritto si può mettere in relazione e in equilibrio con il diritto di accedere ai dati altrui.

trasferimento per ragioni familiari

Supponiamo che un Militare inoltri una richiesta di trasferimento ex art. 398 del RGA per ragioni familiari e che la richiesta venga respinta.

accesso alla documentazione

Per tutelare le proprie ragioni, egli chiede al Comando di accedere a tutta la documentazione relativa alle domande di trasferimento di altri due colleghi, accolte dall’amministrazione, compresi gli eventuali pareri sulle condizioni di salute.

Il Comando, dal canto suo, nel comunicare che la documentazione oggetto dell’istanza rientra tra quella sottratta all’accesso, consente l’accesso nella sola forma della presa visione, alle sole parti della documentazione ritenuta non coperta dal divieto di ostensione.

Il Militare impugna quindi, con un altro ricorso, il diniego all’accesso integrale.

In causa l’argomento di discussione è quindi quello dell’oscuramento dei dati sanitari; il punto centrale della questione, pertanto, è l’individuazione di quali siano i documenti del procedimento, ovvero le parti di tali documenti, la cui conoscenza è necessaria per la tutela dell’interesse giuridico.

la conoscenza dei dati “necessaria”

L’amministrazione è chiamata a marcare il confine tra la conoscenza necessaria, che impone la possibilità dell’accesso, e la conoscenza non necessaria, rispetto alla quale l’accesso può essere legittimamente negato.

Il rapporto tra accesso, riservatezza dei terzi e segreto d’ufficio è di regola stabilito in sede amministrativa in quanto l’amministrazione può negare, in tutto o in parte, l’ostensione degli atti non utili all’esercizio del diritto di difesa, mentre deve esibire gli atti se sono funzionali al concreto esercizio del diritto di difesa.

Resta salvo il potere di criticare la valutazione compiuta dall’amministrazione.

la legge sulla privacy

La delicata questione dei limiti alla comunicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale a persone diverse dall’interessato assume una particolare rilevanza ed è oggetto di disciplina da parte del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, all’art. 60.

Al fine di dare concreta attuazione all’articolo 60 citato si deve tenere conto dell’insieme dei generali principi desumibili dalla legge sulla privacy, in primo luogo, dall’art. 1, secondo cui “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano” e (per tale motivo) il codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nelrispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

accesso ai dati e riservatezza

L’articolo 60 – e il precedente art. 59- hanno lo scopo di disciplinare il rapporto intercorrente tra diritto all’accesso ai sensi della L. n. 241/90 e il diritto alla riservatezza tutelato dal D. Lgs. 196/03.

Il legislatore ha previsto il recesso del diritto alla riservatezza, con la sola esclusione del caso in cui i dati contenuti nel documento siano idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale.

In tali ipotesi l’accesso è limitato ai soli casi in cui esso sia necessario a garantire una situazione giuridicamente rilevante, di rango almeno pari ai diritti dell’interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

i dati supersensibili

Il bilanciamento fra posizioni giuridiche contrapposte va condotto tenuto conto delle possibilità che il sistema consente di tutelare in concreto i propri diritti fondamentali, nel senso che la tutela dei dati “supersensibili” può essere vinta solo quando risulti provato in concreto dall’istante che la loro acquisizione è assolutamente indispensabile al fine di tutelare un suo diritto fondamentale.

cosa fare in pratica

Per riuscire ad accedere anche ai dati supersensibili, al fine di tutelare un proprio diritto fondamentale, bisogna dimostrare in causa l’assoluta indispensabilità di tale acquisizione.

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