Avvocato Militare

MILITARE E PRIORITÀ NEL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE: QUALE NORMA FAVORISCE L’ASSEGNAZIONE A DOMANDA?

(Avv. Francsco Pandolfi)  – Si tratta dell’art. 2209 sexies (norme sul ricongiungimento familiare) inserito dall’art. 4 D.Lgs. 28.01.2014 n. 8 e decorrente dal 26.02.2014. 

l’assegnazione a domanda è favorita dalla Legge

Nell’ambito del piano di programmazione di cui all’articolo 2209-quater (Piano di programmazione triennale scorrevole), ferma la prioritaria necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto delle tabelle organiche, sono stabilite le modalità di attuazione della disciplina intesa a favorire l’assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di coniugi entrambi dipendenti del Ministero della difesa, compresi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, secondo i seguenti criteri:

coniugi con figli minori

a) nel caso di coniugi con figli minori, le istanze di ricongiungimento familiare in territorio nazionale sono oggetto di prioritaria istruttoria; nel caso di coniugi con figli minori fino a tre anni di età si applica l’articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

coniugi entrambi militari

b) nel caso di coniugi entrambi militari e appartenenti a Forze armate diverse, gli organi d’impiego procedono all’esame congiunto, per individuare possibili soluzioni, anche mediante indicazione di una o più sedi di servizio sul territorio nazionale diverse da quelle richieste dagli interessati;

coniuge all’estero

c) nel caso di coniuge destinato in sede di servizio all’estero, l’accoglimento dell’eventuale istanza di ricongiungimento familiare dell’altro coniuge è subordinato anche al superamento delle procedure concorsuali eventualmente previste e non incide sulla durata dei rispettivi mandati;

coniugi entrambi militari con figli minori

d) nel caso di coniugi entrambi militari con figli minori, sono garantite particolari tutele nelle modalità di espletamento del servizio per evitare il contestuale impiego di entrambi i genitori in attività operative continuative fuori dall’ordinaria sede di servizio.

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