Avvocato Militare

MAGGIORE DEI CARABINIERI PUNITO DALL’ARMA PERCHE’ CLIENTE DI CLUB PER SOLI UOMINI IN AUSTRIA

Il ricorrente, maggiore dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare di quattro giorni di consegna ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. La sanzione disciplinare è stata irrogata:

– per avere il maggiore omesso di dare tempestiva comunicazione alla propria linea gerarchica del fatto di essere coinvolto in un’indagine della Polizia austriaca;

– per essersi il maggiore più volte recato all’estero (segnatamente, in Austria) senza darne preventiva comunicazione al proprio superiore;

– per avere tenuto il maggiore una condotta non seria e esemplare in occasione della frequentazione di un club per soli uomini in territorio austriaco, in tal modo ledendo il prestigio dell’Arma dei Carabinieri.

Si duole l’esponente della genericità delle contestazioni a suo carico, dell’assenza di una adeguata istruttoria da parte dell’Amministrazione che avrebbe condotto ad una precisa percezione dei fatti, del fatto che l’Arma dei Carabinieri abbia posto a fondamento della sanzione disciplinare irrogata circostanze mai ammesse e dichiarazioni mai rese dallo stesso.

In particolare, secondo il ricorrente, a fronte delle difese approntate in sede procedimentale, l’Amministrazione si sarebbe arroccata in una posizione di preconcetto, giungendo a travisare gli stessi argomenti difensivi offerti dal medesimo.

LA SENTENZA

All’esito degli accertamenti effettuati non è emersa prova alcuna che il ricorrente nel club per soli uomini in territorio austriaco abbia usufruito di servizi ulteriori rispetto a quelli della spa (ci si riferisce specificatamente a quelli erotici a pagamento), che vi abbia quivi sperperato un’ingente somma di danaro, che abbia minacciato dipendenti e/o clienti, che abbia quivi speso la propria qualifica (peraltro di nessun valore al di fuori dei confini nazionali) per ottenere qualsivoglia tipo di vantaggio.

Quanto alla frequentazione (qualunque natura detta frequentazione abbia assunto) da parte del maggiore di una ballerina rumena, la stessa essa risulta cessata da tempo, così come risulta che la donna risieda da tempo in altro Stato.

Di contro, non vi è prova che la frequentazione del club sia stata occasione di conoscenza tra i due, né che la donna lavorasse nel club durante la relazione con il maggiore, sicché non può affermarsi che la ballerina fosse “donna dell’ambiente”.

Sicché nessuna lesione al prestigio dell’Arma dei Carabinieri si è in concreto verificata.

In conclusione, non risulta integrato il terzo degli illeciti contestati al ricorrente, ovverosia l’aver tenuto una condotta non seria e esemplare in occasione della frequentazione di un club per soli uomini in territorio austriaco.

E’, pertanto, fondato il ricorso con riguardo a questo specifico addebito, laddove contesta il travisamento dei fatti

Alla medesima conclusione si giunge con riguardo al secondo degli illeciti attribuiti al ricorrente, vale a dire l’avere omesso di dare tempestiva comunicazione alla propria linea gerarchica del fatto di essere coinvolto in un’indagine della polizia austriaca.

In effetti, l’articolo 748, comma 5, lettera b), D.P.R. n. 90/2010 (recante il T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) non fissa un termine perentorio entro il quale il militare deve informare il proprio comando di ogni evento in cui sia rimasto coinvolto e che possano avere riflessi sul servizio, limitandosi a pretendere che questo avvenga sollecitamente.

Nel caso di specie risulta che il maggiore sia stato sentito dalla Polizia austriaca il 13.05.2016 e che il 14.05.2016 abbia informato i propri superiori sia verbalmente che per iscritto. In tale modo la comunicazione è stata sicuramente sollecita, vieppiù se si considera che il militare è rientrato dall’Austria nel tardo pomeriggio del 13.05.2016.

Né assume rilievo il fatto che il ricorrente sia stato contattato dalla Polizia austriaca il giorno 12.05.2016, perché anche a non voler considerare che 24 ore in più non rendono di sicuro non sollecita la comunicazione, il punto è che il 12.05.2016 il ricorrente ancora non conosceva gli esatti contorni della vicenda.

Peraltro, risulta che già la sera del 12.05.2016 l’interessato inviò a un proprio superiore un messaggio telefonico necessariamente non circostanziato (anche in ragione del mezzo di comunicazione utilizzato) relativo all’accaduto, in tal modo tenendo un comportamento adeguatamente diligente tenuto conto delle circostanze.

In conclusione, nemmeno il primo degli illeciti contestati al ricorrente risulta integrato.

Così non è, invece, per il terzo illecito addebitato al maggiore, ovverosia quello di essersi recato in Austria senza avere prima informato il proprio superiore.

La normativa sulla concessione del nullaosta per i soggiorni all’estero stabilisce:

– che se il soggiorno eccede le 24 ore, il militare necessita del nullaosta;

– che se il soggiorno avviene in un Paese a rischio S (spionaggio) “significativo”; il nullaosta è necessario anche se il soggiorno non eccede le 24 ore;

– che se il soggiorno non eccede le 24 ore e avviene in Paesi a rischio S (spionaggio) – T (terrorismo) – C (criminalità) non trascurabile, è sufficiente la preventiva comunicazione da parte dell’interessato al proprio superiore;

– che se il soggiorno non eccede le 24 ore e avviene in Paesi diversi da quelli sopra indicati non è necessaria nemmeno la preventiva comunicazione al superiore.

Orbene, risulta sempre documentalmente che l’Austria è un Paese a rischio T “medio” e, dunque, non trascurabile. Pertanto, per recarsi in Austria per soggiorni inferiori alle 24 ore il maggiore -OMISSIS- doveva informare il proprio superiore.

Né – a propria discolpa – può il ricorrente invocare l’esistenza (peraltro negata dalla Amministrazione) di una prassi di segno contrario nell’ambito della sede di servizio in cui opera, in ragione della vicinanza del confine e della conseguente frequenza dei viaggi oltre confine da parte di tutti i militari assegnati a detta sede di servizio.

Invero, l’esistenza di una prassi contra legem non legittima mai la commissione della condotta vietata, né genera un affidamento incolpevole in chi si adegua ad essa (cfr., C.d.S., Sez. V^, sentenza n. 4968/2013).

Dunque legittimamente il ricorrente è stato sanzionato per la suvvista violazione.

Tuttavia, poiché solamente uno dei tre illeciti per i quali il maggiore è stato sanzionato risulta integrato nel caso di specie, in ossequio del principio di proporzionalità (peraltro invocato dal ricorrente nel quarto motivo di ricorso), l’Amministrazione dovrà provvedere a rideterminare la sanzione a carico del medesimo.

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto