Avvocato Militare

LE SCHEDE VALUTATIVE DEI MILITARI E LO SCORRETTO ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA

E’ verosimile che un militare, il quale fino a pochi giorni prima riporti valutazioni di spicco, possa in un periodo breve di tempo riportare flessioni di rilievo nelle valutazioni?

Ebbene, per essere sostenibili, queste modifiche in peggio apportate ad un giudizio finale devono poggiare su un adeguato sostegno chiarificatore e su una più che buona motivazione: in caso contrario, potremmo essere in presenza di un cattivo uso della discrezionalità amministrativa, meritevole come tale di contestazione giudiziale.

 Del resto, il Consiglio di Stato si è espresso con chiarezza ed ha fissato un caposaldo: “…i giudizi formulati con le schede valutative sono caratterizzati da un’altissima discrezionalità tecnica, visto che comportano un apprezzamento delle attitudini e delle capacità proprie della vita militare dimostrate in concreto, ma questo potere argomentativo cede di fronte all’abuso del giudizio”.

Quindi, il compilatore della scheda non è in assoluto immune da giudizi: possiamo cioè trovarci in presenza di abuso tutte le volte in cui l’esercizio della discrezionalità sconfini nell’incongruità della motivazione, nell’illogicità manifesta, nell’errore di fatto, nell’irragionevolezza o nella contraddittorietà.

Abuso che può apparire ancor più visibile se diretto a esprimere valutazioni circoscritte ad un breve periodo di tempo.

In altri termini: nel caso in cui venga descritta una “flessione verticale” in un periodo temporale limitato idonea a incidere pesantemente sulle qualità professionali del militare (al contrario sempre giudicate secondo standard di eccellenza), è fatto obbligo al valutatore di fornire un apparato motivazionale robusto circa i convincimenti critici espressi sul servizio svolto.

A prima vista non è credibile una valutazione che, improvvisamente, abbassi il range.

La non credibilità del mutamento repentino nelle valutazioni emerge dal confronto con il contenuto della schede precedenti, ove si esprimono valori massimi di rendimento; l’unica spiegazione che si può dare a questo fenomeno è il contesto di deterioramento del rapporto di intesa che, invece, dovrebbe sussistere fra un superiore gerarchico ed un suo sottoposto.

Se le contestazioni sono minuziose e se i richiami sono ripetuti e senza senso, ecco che allora si può sfociare in giudizi radicalmente e immotivatamente negativi: è il caso di porvi rimedio con un ricorso.

Cosa fare?

Ricorrere al Giudice Amministrativo per l’annullamento degli atti che si impugnano, lamentando la violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonchè l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, difetto di motivazione, sviamento di potere.

Per contattare l’avv. Francesco Pandolfi

3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com

blog www.pandolfistudiolegale.it

(www.StudioCataldi.it)

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