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HA MOTIVO DI ESISTERE ANCORA UN COMITATO DI VERIFICA DELLE CAUSE DI SERVIZIO?

Ad oggi esiste una
percentuale alta di rigetto delle domande di cause di servizio presentate dagli
aventi diritto e appartenenti alla P.A. che da alcuni anni oscilla tra il
95-97% del totale.

Il Consiglio di
Stato, soprattutto le Sezioni che si occupano di fornire pareri in merito ai
ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica presentati dagli aventi
diritto, a seguito di rigetto delle proprie domande di riconoscimento di causa
di servizio di lesioni patite appunto in servizio ed a causa del servizio,
giustifica tale attività, di quasi totale rigetto, sull’attribuzione di una
discrezionalità tecnica insindacabile nel merito del C.V.C.S. e fondando il
proprio sporadico intervento positivo, a favore del richiedente, soltanto su un
eventuale parametro di illogicità e contraddittorietà del provvedimento
ministeriale e soprattutto del parere del C.V.C.S. 
Praticamente in
tutti i casi di rigetto il CdS afferma che il parere del C.V.C.S è altamente
tecnico e lascia fuori da quell’ambito scarsa manovrabilità di decisione, se
non in presenza di una illogicità e contraddittorietà del provvedimento assunto
dal Ministero competente, su parere vincolante del C.V.C.S. .
Per essere più
puntuali si riportano alcune formule generiche adottate dal CdS nella quasi
totalità dei suoi pareri consultivi di rigetto:
Consiglio di Stato
Sezione Prima Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2014 n. 04037/2013:
 “Al riguardo, deve rilevarsi che le valutazioni del
comitato rientrano, secondo costante e consolidata giurisprudenza, nell’àmbito
della discrezionalità degli organi tecnici, che pervengono alle relative
conclusioni assumendo a base della decisione le cognizioni della scienza medica
e specialistica. 
Ciò comporta
che il relativo giudizio non possa essere sindacato nel merito,
mentre il sindacato di legittimità è ammesso per macroscopici
ed evidenti vizi logici del giudizio 
che, peraltro, non sono
riscontrabili nel caso in esame, nel quale il parere espresso dal
comitato è adeguatamente motivato e privo di elementi d’irragionevolezza
o illogicità, essendo state ampiamente illustrate le ragioni tecnico-sanitarie
che l’hanno indotto a pronunciarsi per il rigetto della domanda.”;
Consiglio di Stato
Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 5 febbraio 2014  n. 03966/2011
: “Rileva la Sezione, avuto riguardo alla concreta materia
del decidere nel caso di specie, che la ripartizione di competenze in tema di
dipendenza da causa di servizio da infermità e di attribuzione del
beneficio dell’equo indennizzo, modellata in termini organici nel D.P.R. n. 461
del 2001, prevede che i pareri del C.V.C.S. facciano testo e prevalgano per la
parte che attiene all’individuazione del nesso eziologico tra le affezioni e le
attività imposte dal servizio, e quindi la dipendenza dal servizio delle
patologie;…. La competenza di entrambi i soggetti citati vincola le decisioni
delle amministrazioni di merito…… Invece, la competenza a verificare
il nesso eziologico tra la malattia e l’attività di servizio
dell’interessato è con altrettanta nitidezza assegnata in via
esclusiva al C.V.C.S. (Comitato di verifica per le cause di servizio), organo
consultivo dell’amministrazione di merito i cui pareri sono, per la stessa
amministrazione, obbligatori e vincolanti.
“;
Consiglio di Stato
Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 12 febbraio 2014 n. 04372/2011:
 “Come la giurisprudenza di questa Sezione ha
reiteratamente ribadito, il C.V.C.S. è l’unico organo competente, ai
sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 461 del 2001, ad esprimere un giudizio
conclusivo
 circa il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio che ha carattere di discrezionalità tecnica, in quanto
tale non sindacabile nel merito
 e censurabile per eccesso di potere
solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla
valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze
di fatto tali da incidere sulle valutazioni conclusive (C.d.S. SEZ. III,
18.1.2005 n. 2164; SEZ. IV, 16.X.2009 n. 6352; SEZ. III, 19.05.2009 n. 1042).
Dal contenuto di
questi pareri emerge una forte discrezionalità del potere di attribuzione del
nesso di causalità, tra la malattia e l’evento collegabili al servizio, in capo
al Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, parere a cui perfino il
Ministro competente deve inchinarsi.
Ma si può
ammettere, oggi, una così forte discrezionalità di tale Comitato di fronte alla
tutela di interessi legittimi disconosciuti a priori, come si avrà modo di
illustrare più avanti, senza che un organo Amministrativo possa intervenire per
riconoscere tali interessi ai richiedenti dipendenti pubblici, se non in casi
eccezionali di abnormità e illogicità del parere emesso?
Per capire meglio
la natura di questa assodata e imprescindibile discrezionalità amministrativa
del Comitato bisognerebbe prima sondare su quali parametri è stato implementato
tale Comitato e chi lo compone. Probabilmente si scoprirebbe che tale Comitato
è un vero e proprio Comitato,  nel senso etimologico proprio del termine,
cioè un organo interno della P.A. ristretto e parziale, mancante di quella
terzietà che dovrebbe essere posta a fondamento della buona e corretta
amministrazione pubblica come indicato dai padri costituenti.
Qualche giorno fa
ho letto un parere del CdS in merito ad un riconoscimento di una dipendenza di
malattia da causa di servizio che riassume tutta questa contraddittorietà e
unilateralità del sistema della Pubblica Amministrazione e che necessariamente
debbo sinteticamente enunciare per poter far comprendere appieno le perplessità
sorte in me sulla opportuna permanenza in vita di un siffatto Comitato di
Verifica per le Cause di Servizio.
Nel 2001 una
poliziotta, nel raggiungere il proprio posto di lavoro, secondo il tragitto più
breve e con le modalità previste e comunicate alla sua amministrazione e
nell’orario congruo di spostamento (circa 15 minuti prima di intraprendere il
servizio) cadeva autonomamente dalla bicicletta riportando la frattura del
radiale sx e una contusione al ginocchio sx.
La stessa veniva
soccorsa dai propri colleghi portata al P.S. e supportatta in tutto quello che
necessitava anche burocraticamente.
Nel 2013 (si,
proprio 12 anni dopo l’accaduto infortunio) le veniva notificato il
provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento della malattia da
causa di servizio “in itinere” a cui immediatamente la stessa faceva
opposizione presentando un ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
Nel caso di specie
la Prima Sezione del CdS, per giustificare quella che sarà la decisione di
accoglimento del ricorso della poliziotta, ripercorre le procedure adottate dal
C.V.C.S. e l’attività di ricerca delle prove a supporto del suo parere
negativo.
Infatti, seppur la
la documentazione sanitaria, dalle relazioni del Capo Gabinetto e del Questore
del 17.11.2001 riportano che l’infortunio è avvenuto lungo il percorso più
breve esistente tra la residenza e il luogo di lavoro, nonché la relazione di
servizio dell’Ufficio denunce e della Volante 1, che attesta il prelievo della
collega dal P.S. cittadino, il C.V.C.S. ritenne che tale documentazione era insufficiente
e chiedeva, sia all’interessata che all’amministrazione di produrre
un’ulteriore documentazione quale ad esempio: il verbale dell’autorità di
polizia intervenuta sul luogo, valide testimonianze, il modulo C.I.D., la
liquidazione dell’assicurazione, eventuali sentenze, etc. .
In data 23 marzo
2012 il Dirigente dell’Ufficio di Polizia ed il Questore pro-tempore
confermavano che il luogo in cui si era verificato l’infortunio era la via di
collegamento più veloce tra l’abitazione della dipendente e la Questura, che la
data e l’orario erano coerenti con il servizio che la poliziotta avrebbe dovuto
prestare e che trattandosi di autonoma caduta dalla bicicletta non era stato
redatto alcun C.I.D., né, pertanto, la stessa aveva percepito alcuna indennità
risarcitoria da alcuna assicurazione.
A chiunque
sorgerebbe la certezza che tutto fosse così risolto, ma non è vero, perché il
C.V.C.S., seppur davanti a tali ulteriori e superflui dati, laddove fossero
stati letti attentamente quelli già pervenutigli in origine, decideva di
confermare il proprio parere negativo, dato in precedenza, in quanto a suo
dire  non erano sopravvenuti elementi tali da modificare il parere
espresso il precedenza.
Purtroppo davanti a
tanta evidente negazione ad oltranza del C.V.C.S. il CdS non poteva fare altro
che riconoscere le motivazioni dell’istante esprimendosi per l’accoglimento del
ricorso in quanto il provvedimento ministeriale, e soprattutto il parere del
Comitato, dovevano ritenersi illogici e contraddittori nella parte in cui
ammetteva che gli elementi prodotti, sia dall’amministrazione che
dall’interessata, non erano stati sufficienti a dimostrare il nesso casuale tra
le patologie occorse ed il servizio da prestare, e che dunque quello accaduto
alla richiedente rientrava nella tipologia degli infortuni “in
itinere”.
Il passaggio
comunque più significativo del Supremo Collegio Amministrativo è quello in cui
riferisce che tutta la documentazione in atti risultava concorde su tali fatti
e, in relazione alle caratteristiche dell’infortunio, non risultava essere
possibile richiedere un’ulteriore documentazione, come quella appunto elencata
dal C.V.C.S., peraltro non coerente con la tipologia dell’evento verificatosi.
Ora appare ovvio
che in questo caso specifico l’ampia discrezionalità tecnica attribuita al
C.V.C.S sia sconfinata nell’abuso, ma sopratutto nella trascuratezza, perché è
colossale che si richieda un’ulteriore documentazione come il C.I.D. quando
negli atti è stato segnalato più volte la caduta autonoma e accidentale della
ricorrente!
Sorge allora un
dubbio e cioè: è ammissibile ancora oggi permettere l’esistenza di un Comitato
privo di limiti e controlli tali da non permettere al singolo cittadino di
vedersi attribuire serenamente e legittimamente un diritto se non attraverso
una trafila burocratica decennale e defatigante, nonché  di spreco di
risorse pubbliche, davanti ed a causa di un’attività negazionista ad oltranza
di un apparato dello Stato che dimostra tutti i suoi limiti di correttezza
amministrativa e di contraddizioni plateali come quella appena descritta?
Purtroppo la
Pubblica Amministrazione sta vivendo un momento di arroccamento delle proprie
posizioni, sperando di poter far fronte ad una serie sempre più numerosa di
legittime richieste del cittadino, e soprattutto del proprio personale,
attraverso un rigetto aprioristico di ogni loro richiesta, non considerando che
ormai i tempi sono maturi per avere un’amministrazione che si legittima su
principi di vicinanza, di stato di diritto e soprattutto di trasparenza e
terzietà verso i propri cittadini.
Dr. Carmelo Cataldi

(www.StudioCataldi.it) 

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