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GESTIONE DEL PERSONALE: IL TALLONE D’ACHILLE DELLA GUARDIA COSTIERA

(di Russel Crowe) – I motivi che spingono un uomo o una donna a intraprendere la carriera militare sono molteplici. C’è chi decide di indossare le stellette per amore di una particolare Forza Armata, chi è attratto dal fascino della divisa, chi persegue un’aspirazione sorta durante l’infanzia, e così via.

Tutti, al momento
dell’arruolamento, accettano di sottomettersi alla disciplina militare, che nei
i suoi vari aspetti contempla anche la disponibilità al trasferimento su tutto
il territorio nazionale ed estero. Tuttavia, per andare incontro alle
aspirazioni del personale, ogni anno a tutti i membri di ogni forza armata
viene chiesto di esprimere le proprie preferenze in merito alle eventuali sedi
di servizio nel caso di un eventuale trasferimento. 

Alcune volte capita però
che vengano disposti dei trasferimenti che non solo non tengono conto delle
preferenze espresse dal militare, ma che non sembrano nemmeno essere motivati
da una reale esigenza di servizio del corpo d’appartenenza. Si tratta di
trasferimenti per così dire “ad capocchiam”.

Queste
riflessioni scaturiscono dal caso di un militare appartenente al Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia Costiera, al quale è stato notificato un
trasferimento, previsto per il prossimo settembre, da una sede del Centro
Italia a una sede del Nord. Fin qui nessuno avrebbe niente da ridire, dato che,
come recita il Codice dell’Ordinamento militare: i provvedimenti di
trasferimento dei militari, rientrano nel genus degli ordini, sono sottratti
alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla L.
241/90 e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione, in quanto
l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del
Servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato”. 

Il
militare in questione, tuttavia, non è un giovane marinaio reclutato di
recente, ma un Luogotenente di cinquantun anni d’età, padre di famiglia che,
con i suoi quasi trentatré anni di servizio ineccepibile, può ormai
considerarsi giunto a fine carriera e che nelle proprie preferenze di sede di
servizio ha sempre espresso il desiderio di terminare la propria carriera nella
natale Puglia. Ma ciò che più desta perplessità è il fatto che il Luogotenente
– che non ha mai avanzato domanda di trasferimento, tanto meno per una sede del
nord – riveste un grado compatibile con la sua permanenza nella sede attuale,
come previsto dall’unica Direttiva interna al Comando Generale  del Corpo delle Capitanerie di porto –
Guardia Costiera, la cosiddetta Pers-1.
Alla
luce di tali considerazioni e sulla base dei molteplici casi simili a quelli
del militare in questione, emerge tutta l’incapacità e la scarsa lungimiranza
del Comando Generale delle Capitanerie di porto nella gestione del personale.
Provvedimenti del genere, infatti, si rivelano controproducenti e dannosi, non
solo per il militare destinatario del provvedimento di trasferimento, ma anche
per la collettività. Da un punto di vista strettamente personale, infatti, il
militare si vede costretto a lasciare la propria famiglia e a sobbarcarsi il
costo di un affitto per l’abitazione nella nuova sede di servizio, uno sforzo
economico che si va ad aggiungere a quello del mutuo bancario acceso per
l’acquisto della prima casa. E’ facile immaginare dunque lo stato d’animo col
quale il militare si accinge ad assumere il nuovo incarico e le ripercussioni
che tale stato d’animo avranno nel suo rendimento nell’ambito del lavoro
d’ufficio. 

Ma questi provvedimenti si ripercuotono anche nella collettività,
dal momento che un trasferimento d’ufficio ha dei costi per l’Amministrazione Guardia
Costiera. Desta dunque particolare perplessità il fatto che in un momento di
ridimensionamento della spesa pubblica e a fronte dei costi richiesti
dall’ammodernamento della componente aeronavale, il Corpo possa sprecare dei
fondi preziosi per trasferimenti macroscopicamente illogici e immotivati. In
questi casi, sapendo che l’Ordinamento Militare non è per posizione istituzionale
caratterizzato da uno status di separatezza ed isolamento è sottratto, come
tale, ai principi ed alle regole dell’Ordinamento Repubblicano, né esso è,
pertanto, impermeabile al sindacato del Giudice. 

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