Difesa

FORZE ARMATE: IL PROVVEDIMENTO DI RIORDINO DI GRADUATI, SERGENTI, MARESCIALLI ED UFFICIALI IN COMMISSIONE DIFESA

L’on. Rosa Vilecco Calipari (PD) relatrice dello Schema di decreto legislativo recante disposizione in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate ha illustrato in Commissione Difesa il provvedimento. Ecco una parte della relazione:

Per  gli ufficiali, vanno ricordati l’istituzione di una carriera unitaria a sviluppo dirigenziale; la modifica della permanenza nei gradi; un nuovo trattamento economico, in particolare dal grado di maggiore a quello di tenente colonnello correlato alle piene funzioni dirigenziali conferite a partire dall’ingresso nella categoria degli ufficiali superiori, e il connesso superamento dell’attuale trattamento economico della cosiddetta «omogeneizzazione».

Per i sottufficiali e i graduati, il provvedimento istituisce il grado di luogotenente; introduce un nuovo sistema di avanzamento «a scelta, per terzi» per il grado di primo maresciallo; prevede la riduzione delle permanenze nei gradi di caporal maggiore capo (un anno in meno), di sergente (2 anni in meno) e di sergente maggiore (3 anni in meno). Anche per sottufficiali e graduati è prevista una revisione di funzioni e compiti con connessa revisione dei parametri stipendiali. Viene specificato che lo sviluppo della carriera del ruolo marescialli è «direttivo», mentre quello dei ruoli sergenti e graduati è «esecutivo». Sono previste disposizioni di raccordo e coordinamento – anche per la gestione del regime transitorio – in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento. Vengono inoltre ridefiniti alcuni requisiti di accesso per la progressione interna delle carriere, in particolare tra un ruolo e quello superiore.

È specificato che in caso di partecipazione ai concorsi interni delle Forze armate, il personale militare in servizio, che in quanto tale è già riconosciuto idoneo al servizio militare incondizionato, non sarà sottoposto alla misurazione dei parametri fisici, come previsto per i nuovi reclutamenti. Sono previste misure per consentire alle Forze armate di incrementare i reclutamenti   annuali nei ruoli iniziali se questo occorre a causa di esigenze funzionali specifiche. In sostanza si fa in modo che le Forze armate dispongano di un adeguato bacino di graduati e di militari di truppa dal quale attingere per fare fronte a straordinarie necessità, come il soccorso alle popolazioni civili in caso di calamità e catastrofi naturali.

Viene prevista, per tutto il personale militare collocato in ausiliaria, la permanenza in tale regime per un periodo di 5 anni, così superando la differenziazione legata all’età anagrafica. Si vuole in questo modo assicurare parità di trattamento al personale militare dei vari ruoli, evitando sperequazioni con alcune categorie di ufficiali che presentano limiti di età differenti rispetto ad altre e che per questo oggi permangono nella posizione di ausiliaria un anno in meno (4 anni invece di 5).

Il nuovo sviluppo di carriera dei marescialli, il cui grado apicale è quello di luogotenente, prevede la possibilità per questi di conseguire la promozione a sottotenente e gradi corrispondenti dei ruoli speciali degli ufficiali delle Forze armate e, nel ruolo normale, per il personale dell’Arma dei carabinieri.

È prevista la promozione al grado superiore, a mero titolo onorifico e senza effetti economici e previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, del personale in servizio permanente che cessa dal servizio per determinate cause. La promozione non è prevista per coloro che già rivestono il grado apicale della categoria d’appartenenza ed è subordinata all’assenza di profili di demerito nell’ultimo quinquennio di servizio.

Viene consentito di alimentare il ruolo speciale anche con sottufficiali nel grado di primo maresciallo e luogotenente in possesso almeno della laurea triennale in deroga ai limiti di età del codice e comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. Viene innalzato al trentacinquesimo anno di età il limite per la partecipazione ai concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli speciali, ossia banditi in caso di vacanza di particolari posizioni organiche. Lo scopo è di assicurare ai frequentatori di corsi di lauree specialistiche (medicina e chirurgia, fisica, chimica, eccetera) le stesse possibilità di accesso ai ruoli speciali garantite agli altri concorrenti, cui è richiesto il possesso della sola laurea.

Vengono introdotti il nuovo grado di luogotenente e le qualifiche di «primo luogotenente» per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica, quella di «luogotenente carica speciale» per l’Arma dei carabinieri, e di «luogotenente cariche speciali» per la Guardia di finanza, nonché la «qualifica speciale» per i sergenti maggiori capi e i gradi corrispondenti. Vengono specificate le categorie di personale che possono accedere, tramite il concorso interno, al ruolo dei marescialli. Vengono ridefinite le funzioni del personale del ruolo marescialli in modo da tenere conto dell’istituzione del grado di luogotenente quale livello apicale del ruolo marescialli e della qualifica di primo luogotenente.
Viene estesa anche ai marescialli la disciplina del sistema di avanzamento prevista per i sergenti. Per l’avanzamento a primo maresciallo viene prescritto il possesso almeno della laurea: la relazione del Governo precisa che si fa riferimento alla laurea «almeno triennale». Viene ridefinita l’articolazione della carriera dei marescialli, per tenere conto del grado di luogotenente e della qualifica di primo luogotenente. Conseguentemente, vengono riviste le modalità di avanzamento nel ruolo dei marescialli e viene nel contempo eliminata la promozione a scelta per esami al grado di primo maresciallo.

Per quanto riguarda, invece, i periodi di permanenza nel grado di maresciallo capo e nei gradi corrispondenti ai fini dell’avanzamento al grado di primo maresciallo, le modifiche sono volte a contemplare anche il periodo di permanenza minima ai fini dell’avanzamento al grado di luogotenente. Tale periodo è fissato in un minimo di otto anni di permanenza nel grado, analogamente a quanto attualmente previsto per l’avanzamento al grado di primo maresciallo. Viene altresì ridisciplinato l’avanzamento al grado di luogotenente. Sono dettate disposizioni in materia di attribuzione del grado di luogotenente ai primi marescialli, in particolare in merito ai requisiti. Tra l’altro è richiesta una valutazione caratteristica dell’ultimo triennio non inferiore a eccellente e l’assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell’ultimo biennio.

L’articolo 5 definisce un regime transitorio del reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento del personale del ruolo dei marescialli. Nello specifico, è previsto per il 2018 il bando di un concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di questi sottufficiali. Il concorso sarà riservato al solo personale militare appartenente ai ruoli dei sergenti e volontari in servizio permanente effettivo arruolati ai sensi della legge n. 958 del 1986.

Quanto all’avanzamento al grado di primo maresciallo, si prevede che, fino al conferimento delle promozioni relative all’anno 2021, l’avanzamento al grado di primo maresciallo avvenga a scelta e per concorso per titoli di servizio ed esami. L’avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami viene riservato ai marescialli capo e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso viene consentita per non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.

In materia di assunzione del grado di luogotenente, è previsto il riconoscimento, a partire dal 1° gennaio 2017, del grado in questione ai primi marescialli già aventi la qualifica di luogotenente, con il mantenimento dell’anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente all’anzianità nella qualifica.

Vengono poi dettate disposizioni transitorie per l’attribuzione ai luogotenenti della qualifica di primo luogotenente, con decorrenza dal 1° ottobre 2017. In particolare, sono stabiliti i periodi di permanenza minima nel grado ai fini del conferimento della predetta qualifica.
Per i primi marescialli che alla data del 1° gennaio 2016 abbiano maturano quattordici anni di permanenza minima nel grado è previsto il conferimento della qualifica di luogotenente, previa valutazione dei requisiti.

L’articolo 6 reca disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei sergenti. Attualmente il codice prevede che il reclutamento nei ruoli dei sergenti e sovrintendenti, secondo i posti disponibili in organico, avvenga mediante concorsi interni, riservati fino al 70 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale di ciascun ruolo e fino al 30 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente di qualsiasi grado. La novella proposta modifica queste percentuali al fine di riservare agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze armate il limite minimo del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami e agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente con un’anzianità minima di dieci anni nel ruolo il limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli.

Il personale del ruolo volontari vincitore di concorso per il ruolo sergenti può essere destinato, al termine del corso di formazione, alla sede di servizio di provenienza o in altre sedi di preferenza.
Per il grado apicale del ruolo dei sergenti con «qualifica speciale» sono previsti profili di maggiore responsabilità e operatività. In particolare, si prevede che i sergenti maggiori capo e gradi corrispondenti con qualifica speciale possano ricoprire specifici incarichi di maggiore responsabilità e più intenso impegno operativo, possano essere i diretti collaboratori di superiori gerarchici e possano sostituirli in caso di loro impedimento o assenza, svolgano funzioni di indirizzo o coordinamento con piena responsabilità per l’attività svolta, assolvano in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilità, e così via.

È previsto che ai sergenti maggiore capo e ai gradi corrispondenti possa essere conferita la «qualifica speciale». Vengono ridotti i periodi di permanenza per l’avanzamento ai gradi di sergente maggiore capo e di sergente maggiore, rispettivamente da sette a quattro anni e da sette a cinque anni. Vengono definiti i requisiti per l’attribuzione della «qualifica speciale» ai sergenti maggiori capi delle tre Forze armate e ne sono disciplinate le modalità di conferimento.

Tra i requisiti per l’attribuzione della qualifica figurano la mancanza degli impedimenti stabiliti dal codice, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente nell’ultimo triennio, l’assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell’ultimo biennio. Viene anche in questo caso prevista l’applicabilità delle disposizioni in materia di rinnovazione del giudizio di avanzamento a favore del personale escluso dalle aliquote di valutazione a causa degli impedimenti.

L’articolo 7 contiene disposizioni transitorie in merito al reclutamento, allo stato giuridico e all’avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei sergenti. Viene prevista una disciplina transitoria per salvaguardare i concorsi banditi prima del 1° gennaio 2017, già in atto all’entrata in vigore del decreto legislativo in esame, per il reclutamento nei ruoli del marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente. Viene prevista la graduale applicazione delle nuove permanenze nel grado di sergente maggiore, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore capo, tenuto conto dello sviluppo di carriera effettivo alla data del riordino. È previsto l’inquadramento dei sergenti maggiori capi che hanno già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’anzianità necessaria per il conferimento della «qualifica speciale» e l’armonizzazione delle nuove permanenze nel grado di sergente maggiore capo ai fini del conferimento della qualifica medesima. Sono stabiliti i criteri di permanenza nel grado di sergente maggiore capo ai fini della corresponsione del parametro stipendiale previsto per i sergenti maggiori capo con quattro anni di anzianità.

L’articolo 8, comma 1, contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale appartenente alle categorie dei graduati e militari di truppa. A tal fine viene prevista l’attribuzione della nuova «qualifica speciale» per i caporalmaggiori capi scelti. In questo modo la successione dei gradi del personale militare del ruolo dei volontari in servizio permanente viene allineata a quella degli omologhi ruoli delle Forze di polizia, per i quali viene introdotta un’analoga qualifica. Viene poi previsto il reclutamento di personale volontario in ferma prefissata quadriennale nelle componenti specialistiche, fondamentali per il mantenimento dell’elevata valenza operativa delle Forze armate. La possibilità di bandire concorsi mediante una procedura ad hoc garantisce la capacità di attivare il reclutamento in qualsiasi momento per fronteggiare particolari esigenze. Vengono definiti i profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente con «qualifica speciale». Sono previste ulteriori ipotesi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma nel caso in cui si verifichi il mancato superamento di corsi basici di formazione o la perdita dell’idoneità fisio-psico-attitudinale. Sono ridotti i periodi di permanenza per l’avanzamento al grado di caporalmaggiore capo scelto o grado corrispondente, conformemente al criterio di equiordinazione tra Forze armate e Forze di polizia.

L’articolo 9 reca disposizioni transitorie per il riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente alla categoria dei graduati.
È previsto che per il 2017 le promozioni al grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti siano conferite ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalle commissioni di avanzamento, con le decorrenze giuridiche e amministrative espressamente indicate in riferimento a permanenze minime nel grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti. È precisato che i caporal maggiori capo sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione dei pari grado che li precedono nel ruolo. Ai caporal maggiori capo scelto e gradi corrispondenti che al 31 dicembre 2016 hanno già compiuto sette anni di permanenza nel grado e non si trovino in condizioni ostative è attribuita la qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Ai caporal maggiori capo scelto e gradi corrispondenti comunque in servizio al 31 dicembre 2016 e non rientranti nel caso precedente la qualifica speciale è attribuita al compimento di sette anni di permanenza nel grado e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.

L’articolo 10 reca disposizioni concernenti il trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare. Lo scopo è adeguare il sistema parametrale in seguito alla nuove progressioni di carriera con particolare riferimento al grado di luogotenente, alla qualifica di primo luogotenente e alle qualifiche speciali per i gradi di sergente maggiore capo e caporal maggiore capo scelto. In sintesi viene rivisto il sistema parametrale con l’inserimento di un parametro stipendiale per il primo luogotenente, per il sergente maggiore capo qualifica speciale, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale. Viene, altresì, prevista la maturazione del parametro stipendiale correlato all’anzianità nel grado di sergente maggiore capo dopo 4 anni di effettivo servizio nel grado (precedentemente erano 8 anni) e la maturazione del parametro correlato all’anzianità nel grado di caporal maggiore capo scelto dopo 5 anni di effettivo servizio nel grado (precedentemente erano 8 anni). Infine è disposta la revisione complessiva dei parametri attribuiti ad ogni grado o qualifica. In apposita tabella sono riportati i nuovi parametri e per ogni grado o qualifica economica l’incremento unitario per l’interessato e l’onere aggiuntivo a carico dell’amministrazione derivante dall’incremento parametrale.

Viene applicata ai maggiori e ai tenenti colonnelli il divieto, previsto per i colonnelli e i generali in servizio, di percepire oltre allo stipendio indennità, proventi o compensi a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell’amministrazione. Sono definiti gli importi degli stipendi annui lordi degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori, in relazione al grado e all’anzianità posseduti, superando la dinamica della omogeneizzazione stipendiale. Parimenti sono definiti gli importi annui lordi dell’indennità integrativa speciale per gli ufficiali generali e ufficiali superiori. È precisato che le misure di indennità integrativa speciale hanno effetto sui relativi adeguamenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita e sull’assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Viene regolato il meccanismo di progressione economica per classi e scatti per tutto il personale militare del ruolo dirigenti. Il meccanismo di progressione non si applica al compimento dei 23 anni dalla nomina a ufficiale per i maggiori, i tenenti colonnelli e i colonnelli, ma soltanto successivamente al compimento del 25° anno dalla nomina a ufficiale o aspirante.

Sono state adeguate le disposizioni in tema di scatti per l’invalidità di servizio e di scatti demografici per il personale inquadrato nei nuovi livelli dirigenziali. Viene rideterminato l’assegno pensionabile per ufficiali generali e ufficiali superiori delle Forze armate, in relazione al grado e all’anzianità. Vengono definite le modalità e i criteri per l’attribuzione delle indennità di posizione riservate ai generali, ai generali di corpo d’armata o divisione e ai gradi corrispondenti, i cui importi è previsto siano aggiornati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello dell’economia e delle finanze. L’assegno pensionabile è stato rideterminato nel suo valore in relazione al grado e all’anzianità da ufficiale in considerazione della nuova architettura delle posizioni economiche. I valori annui lordi sono riportati in apposita tabella. L’indennità perequativa e l’assegno di valorizzazione dirigenziale sono abrogati e sostituiti con la nuova «indennità dirigenziale».

La nuova indennità dirigenziale conferma i valori oggi vigenti dell’indennità perequativa per gradi di generale di brigata e di colonnello, mentre prevede importi differenziati in modo verticale in relazione ai gradi di maggiore e tenente colonnello.

In materia di ausiliaria viene estesa alle Forze armate l’applicabilità dell’istituto del «moltiplicatore», già prevista per le Forze di polizia a ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria. In pratica, per il personale militare avente i requisiti, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato.

Sono previsti, con decorrenza dal 1° ottobre 2017, nuovi compensi per il lavoro straordinario feriale, notturno o festivo e notturno festivo per il caporal maggior capo scelto con cinque anni di anzianità di grado, per il sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità di grado e per il primo luogotenente. 
Viene altresì rideterminato, dal 1° gennaio 2017, l’importo dell’assegno funzionale annuo lordo per il grado di luogotenente in base agli anni di servizio (17, 27, 32), nonché dal 1° gennaio 2018 la misura annua lorda dell’assegno funzionale in favore dei capitani e gradi corrispondenti con più di dieci anni dalla nomina a ufficiale. Sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2017, si applica una nuova misura mensile lorda dell’indennità di impiego operativo di base per il grado di luogotenente.

Sono inoltre rivisti l’ammontare mensile lordo dell’indennità di impiego operativo aggiuntiva per gli stabilimenti militari di pena prevista per i luogotenenti e l’importo giornaliero del compenso forfettario di guardia per il grado di luogotenente (III fascia); gli importi giornalieri del compenso forfettario di impiego per il grado di luogotenente, con un importo maggiorato per il sabato e la domenica. Viene soppresso l’assegno di valorizzazione dirigenziale.

Il contributo straordinario di 80 euro mensili per il personale militare non destinatario di trattamento economico dirigenziale, introdotto dalla legge di stabilità 2016, cessa di essere corrisposto dal 30 settembre 2017. Alla medesima data è corrisposto ai volontari in ferma prefissata, ai graduati, ai sergenti, ai marescialli nonché agli ufficiali con meno di tredici anni dalla nomina a ufficiale un assegno lordo una tantum 124 di 350 euro.

L’articolo 11 reca norme transitorie di coordinamento e finali. In particolare, a decorrere dal 2017 è previsto l’adeguamento degli organici del personale militare delle Forze armate attraverso una riduzione complessiva pari a 1.498 unità, nei termini individuati in dettaglio da un’apposita tabella.

L’adeguamento ha lo scopo di garantire un risparmio il cui ammontare è destinato per metà a integrazione della copertura finanziaria del provvedimento e per l’altra metà ad appositi fondi da ripartire con decreto ministeriale.

Agli ufficiali che al 1° gennaio 2018 non abbiano maturato un’anzianità di 13 anni dalla nomina a ufficiale è attribuito un assegno personale di riordino di importo lordo mensile pari a 650 euro a decorrere dal compimento del tredicesimo anno dalla nomina e fino alla promozione a maggiore. Per gli ufficiali in servizio che al 1°gennaio 2018 non abbiano maturato 15 anni dalla nomina è attribuito un assegno di importo lordo mensile pari a 180 euro dal compimento del quindicesimo anno dalla nomina fino alla promozione a maggiore. Gli assegni hanno effetto sulla tredicesima, sul trattamento ordinario di quiescenza, sulla buonuscita, sull’assegno alimentare e sull’equo indennizzo.

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