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MILITARI E FORZE DI POLIZIA, IL NUOVO CONGEDO PARENTALE ESCLUDE IL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

Niente congedo parentale ad ore per il personale appartenente al Comparto Difesa e Sicurezza e ai vigili del fuoco. Lo precisa l’Inps nella Circolare numero 40 pubblicata ieri. L’istituto ritorna sulla possibilità di fruizione su base oraria dei congedi parentali, prevista dal Jobs Act, confermando che essa è applicabile, anche ai lavoratori dipendenti pubblici o privati iscritti ai fondi esclusivi dell’AGO (si pensi in particolare al Fondo Quiescenza Poste o al Fondo Speciale delle Ferrovie dello Stato) della Gestione dipendenti pubblici, ferme restando le disposizioni specifiche previste dai rispettivi quadri normativi di riferimento.

La novità, tuttavia, non si applica, per espressa previsione legislativa al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico. Sono, pertanto, esclusi dalla disciplina del congedo parentale di cui al comma 1-ter dell’art.32 del d. lgs. 151/2001 il personale delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il congedo su base oraria. Il congedo su base oraria, com’è noto, è pari alla meta dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.  L’Inps ricorda,  infine, che a seguito dell’elevazione dei limiti temporali, a decorrere dalla data di entrata in vigore (25/06/2015) del d. lgs. n.80/2015 per i periodi di congedo parentale, fatte salve le disposizioni normative di maggior favore, le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere al dipendente, salvo disposizioni di maggior favore, il 30% della retribuzione persa per un periodo di congedo parentale massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, fruito fino al sesto anno di vita del bambino o di ingresso del minore in affidamento o adozione. Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al limite dei sei mesi ovvero per i periodi fruiti tra i 6 anni e gli otto anni di vita del bambino (o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere la retribuzione di cui sopra a condizione che il reddito individuale dei genitori richiedenti sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Mentre i periodi di congedo fruiti tra gli otto e i dodici anni non danno diritto ad alcuna retribuzione. Per effetto del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del d. lgs. n.151/2001 e dei nuovi limiti temporali introdotti dalla riforma, la fruizione del congedo parentale fra il 25/06/2015 e il 31/12/2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in famiglia, fatto salvo in questo ultimo caso, il limite del raggiungimento della maggiore età da parte del minore. 

 

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