Forze di PoliziaSenza categoria

ECCO LA RIFORMA DELLE FORZE DI POLIZIA DI RENZI USCITA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Di
seguito il decreto legislativo di riforma delle forze di polizia.

Art.
2
Comparti
di specialità delle Forze di polizia
1. La
Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza
esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalità stabilite con
decreto del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 1 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialità,
ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a
ciascuna Forza di polizia, nonché le disposizioni di cui alla medesima legge:
a)
Polizia di Stato:
1)
sicurezza stradale;
2)
sicurezza ferroviaria;
3)
sicurezza delle frontiere;
4)
sicurezza postale e delle comunicazioni;
b)
Arma dei carabinieri:
1)
sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari;
2)
sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
3)
sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
4)
sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale
nazionale;
c)
Corpo della Guardia di finanza:
1)
sicurezza del mare;
2)
sicurezza in materia di circolazione dell’euro e degli altri mezzi di
pagamento.
2.
Per i comparti di specialità di cui al presente articolo, resta fermo quanto
previsto dall’articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Art.
3
Razionalizzazione
dei presidi di polizia
1.
Ferma restando la coordinata presenza della Polizia di Stato e dell’Arma dei
Carabinieri e la garanzia di adeguati livelli di sicurezza e di presidio del
territorio, nonché l’articolo 177 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
con decreto del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 1 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, sono determinate misure volte a razionalizzare la dislocazione
delle Forze di polizia sul territorio, privilegiando l’impiego della Polizia di
Stato nei comuni capoluogo e dell’Arma dei carabinieri nel restante territorio,
salvo specifiche deroghe per particolari esigenze di ordine e sicurezza
pubblica, tenendo anche conto dei provvedimenti di riorganizzazione degli
uffici delle Forze di polizia di livello provinciale in relazione a quanto
previsto dall’articolo 7 del presente decreto, dell’articolo 1, comma 147,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché della revisione delle articolazioni
periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, anche in attuazione
dell’articolo 8, comma 1, lettera e), della legge.
2.
Con proprie determinazioni, il Comandante generale della guardia di finanza
ridefinisce la dislocazione territoriale dei comandi e reparti del Corpo della
guardia di finanza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, tenendo conto delle
esigenze connesse all’esercizio delle relative finalità istituzionali di
polizia economico-finanziaria a competenza generale, nonché, ai sensi del comma
1, in relazione al concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza
pubblica. Al fine di assicurare maggiore economicità, speditezza e semplificazione
dell’azione amministrativa, la linea gerarchica territoriale, speciale e
addestrativa del Corpo della guardia di finanza, nonché le denominazioni dei
comandi e reparti del medesimo Corpo, sono ridefinite, in deroga agli articoli
2, comma 3, 6 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del
1999, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato su
proposta del Comandante generale della guardia di finanza.
Art.
4
Razionalizzazione
dei servizi navali

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1. Ai
fini dell’esercizio da parte del Corpo della guardia di finanza delle funzioni
in mare ai sensi dell’articolo 2, sono soppresse le squadre nautiche della
Polizia di Stato e i siti navali dell’Arma dei carabinieri, fatto salvo il
mantenimento delle moto d’acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità
navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole
minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica è già dislocata una
unità navale, nonché i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad
eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.

2.
Sono trasferiti al Corpo della guardia di finanza i mezzi interessati dalle
soppressioni di cui al comma 1, da individuare con decreto interdirettoriale
dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della
giustizia.
3.
Ferme restando le funzioni e le responsabilità di ciascuna Forza di polizia, il
Corpo della guardia di finanza assicura con i propri mezzi navali il supporto
alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e al Corpo della polizia
penitenziaria per le attività connesse con l’assolvimento dei rispettivi
compiti istituzionali, nonché al Corpo della polizia penitenziaria con i propri
mezzi aerei il supporto per il servizio delle traduzioni, secondo modalità da
stabilire con appositi protocolli d’intesa, adottati previo assenso del
Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Il
Corpo della guardia di finanza provvede all’attuazione dei compiti di cui al
comma 3 nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
Art.
5
Gestione
associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia
1. Al
fine di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e il
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la
razionalizzazione delle spese per l’acquisto di beni e servizi, sono
introdotti, nell’ambito di quanto previsto dalla citata legge n. 121 del 1981,
processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi delle
Forze di polizia.
2. Le
Forze di polizia, ferma restando la normativa vigente in materia di
acquisizione di beni e servizi, in particolare tramite Consip S.p.A., adottano,
nell’ambito dell’ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), della citata legge n. 121 del 1981,
specifici protocolli nei seguenti settori tecnico-logistici:
a)
strutture per l’addestramento al tiro;
b)
mense di servizio;
c)
pulizie e manutenzione;
d)
procedure per l’acquisizione e l’addestramento di animali per reparti
ippomontati e cinofili e acquisto dei relativi generi alimentari;
e)
approvvigionamento di materiali, servizi e dotazioni per uso aereo;
f)
programmi di formazione specialistica del personale;
g)
adozione di programmi congiunti di razionalizzazione degli immobili, ai fini
della riduzione dei fitti passivi sostenuti per la locazione di immobili
privati da adibire a caserme;
h)
approvvigionamento congiunto o condiviso dei servizi di erogazione di energia
elettrica e di riscaldamento, con la prospettiva di unificazione dei programmi
di risparmio energetico rispettivamente già avviati;
i)
approvvigionamento di equipaggiamenti speciali;
l)
approvvigionamento di veicoli.
3.
Con appositi protocolli d’intesa tra i Ministeri interessati sono previsti
programmi di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e
servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate nei settori di cui al comma
2.
4. Ai
fini dell’attuazione del presente articolo le forze di polizia hanno facoltà di
recedere dai contratti in corso relativi ai settori tecnico-logistici di cui al
comma 2, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste
contrattualmente.
Art.
6
Realizzazione
sul territorio nazionale del servizio “Numero unico di emergenza europeo 112”
1. Ai
fini della completa e uniforme realizzazione del numero unico di emergenza
europeo 112 su tutto il territorio nazionale, attuata attraverso le modalità
determinate dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 75-bis, comma 2,
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell’interno provvede a
sottoscrivere con tutte le regioni interessate i protocolli d’intesa di cui al
comma 3 del medesimo articolo 75-bis.
Capo
III
Assorbimento
del Corpo forestale dello Stato
Art.
7
Assorbimento
del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri e attribuzione delle
funzioni
1. Il
Corpo forestale dello Stato è assorbito nell’Arma dei carabinieri, la quale
esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in
materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi
aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell’articolo 9, nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al
Corpo della guardia di finanza ai sensi dell’articolo 10 e delle attività cui
provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
dell’articolo 11.
2. In
relazione a quanto previsto dal comma 1, l’Arma dei carabinieri esercita le
seguenti funzioni:
a)
prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni
agroalimentari;
b)
controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e
concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di
sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
c)
vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno
dell’ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico
e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché
collaborazione nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
d)
sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme
in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e del relativo danno
ambientale;
e)
repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
f)
concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in
danno degli animali;
g)
prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi
boschivi;
h)
vigilanza e controllo dell’attuazione delle convenzioni internazionali in
materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e
della biodiversità vegetale e animale;
i)
sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale
e internazionale, nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste
dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le
predette aree;
l)
tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza
nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla
conservazione della biodiversità animale e vegetale;
m)
contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e
della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione,
tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre
1975, n. 874, e della relativa normativa nazionale, comunitaria e
internazionale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1,
lettera b) e 11;
n)
concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della
prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento
dell’attività straordinaria di polizia idraulica;
o)
controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività
consultive e statistiche ad essi relative;
p)
attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare
riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse
forestali, anche al fine della costituzione dell’inventario forestale
nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai
controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al
monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione
e diffusione dei dati;
q)
adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui
all’articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
r)
attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali
nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche
forestali regionali;
s)
educazione ambientale;
t)
concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione
civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna;
u)
tutela del paesaggio e dell’ecosistema;
v)
concorso nel controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24
dicembre 2003, n. 363.
Art.
8
Riorganizzazione
dell’Arma dei carabinieri in conseguenza dell’assorbimento del Corpo forestale
dello Stato
1.
Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 6, al fine di
salvaguardare le professionalità esistenti, le specialità e l’unitarietà delle
funzioni del Corpo forestale dello Stato, assorbito nell’Arma dei carabinieri,
ai sensi dell’articolo 7:
a) le
funzioni di direzione, di coordinamento, di controllo e di supporto generale
svolte dall’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato sono assolte
dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, che si avvale della struttura
organizzativa di cui al comma 2, dedicata all’espletamento delle funzioni di
cui all’articolo 7;
b)
l’organizzazione addestrativa e formativa del Corpo forestale dello Stato
confluisce nell’organizzazione addestrativa dell’Arma dei carabinieri e
assicura la formazione specialistica del personale dedicato all’assolvimento
delle specifiche funzioni di cui all’articolo 7;
c)
l’organizzazione aerea del Corpo forestale dello Stato confluisce nel servizio
aereo dell’Arma dei carabinieri, ad eccezione delle componenti trasferite al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9;
d) il
gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato confluisce in quello dell’Arma
dei carabinieri;
e)
l’organizzazione territoriale del Corpo forestale dello Stato, nonché le
restanti componenti centrali e periferiche del medesimo Corpo confluiscono
nelle strutture organizzative dell’Arma dei carabinieri per lo svolgimento
delle attività dirette alla tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque,
alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare, ad eccezione di
quelle trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del
successivo articolo 9.
2. Al
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 169, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis)
organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;»;
b)
all’articolo 174, comma 2, lettera b), le parole «Comandi di divisione, retti
da generale di divisione,» sono sostituite dalle seguenti: «Comandi, retti da
generale di divisione o di brigata,»;
c)
dopo l’articolo 174, è inserito il seguente:
«Art.
174-bis. Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.
1. L’organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti
dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all’espletamento, nell’ambito delle
competenze attribuite all’Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che
svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela
dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e
dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell’organizzazione
territoriale.
2.
L’organizzazione di cui al comma 1, si articola in:
a)
Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, che, ferme
restando la dipendenza dell’Arma dei Carabinieri dal Capo di Stato Maggiore
della Difesa, tramite il Comandante generale, per i compiti militari, e la
dipendenza funzionale dal Ministro dell’interno, per i compiti di tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell’articolo 162, comma 1,
dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e
forestale. Del Comando si avvale il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni
espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il
Comando è retto da generale di corpo d’armata che esercita funzioni di alta
direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi
dipendenti. L’incarico di Vice comandante del Comando unità per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare è attribuito al Generale di divisione in
servizio permanente effettivo del ruolo forestale;
b)
Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni
di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.».
3. In
relazione alle funzioni specialistiche svolte, nell’organizzazione di cui
all’articolo 174-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, sono
inquadrati i Reparti istituiti con decreto del Ministro dell’ambiente dell’11
novembre 1986, registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 1986,
registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell’ 8
giugno 2001, registrato alla Corte dei Conti in data 3 agosto 2001, registro n.
11, foglio n. 190.
Art.
9
Attribuzione
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di specifiche competenze del Corpo
forestale dello Stato
1. In
relazione a quanto previsto all’articolo 7, comma 1, al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale
dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e
spegnimento con mezzi aerei degli stessi:
a)
concorso con le Regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l’ausilio di
mezzi da terra e aerei;
b)
coordinamento delle operazioni di spegnimento, d’intesa con le Regioni;
c)
partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.
2.
Per l’espletamento delle competenze di cui al comma 1 ed in relazione al
trasferimento delle risorse di cui al successivo articolo 13, con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e finanze, sono
disciplinate:
a)
l’individuazione, nell’ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del
servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e
territoriali;
b)
l’attività di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri
operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le Direzione Regionali.
3.
Per le esigenze addestrative del personale impegnato nella lotta attiva contro
gli incendi boschivi anche con mezzi aerei, con specifici protocolli d’intesa
adottati tra l’Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono individuate modalità di utilizzo congiunto dei relativi centri di formazione
confluiti nell’Arma dei carabinieri.
Art.
10
Attribuzione
alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza
di
specifiche funzioni del Corpo forestale dello Stato
1. In
relazione a quanto previsto all’articolo 7, comma 1, le seguenti funzioni
svolte dal Corpo forestale dello Stato sono attribuite:
a)
alla Polizia di Stato, in materia di ordine e sicurezza pubblica e di
prevenzione e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze;
b) al
Corpo della Guardia di finanza, in materia di soccorso in montagna,
sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e
contrasto, nell’ambito degli spazi doganali, alle violazioni in materia di
commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi delle
convenzioni internazionali vigenti e della relativa normativa nazionale e
comunitaria.
Art.
11
Disposizioni
concernenti altre attività del Corpo forestale dello Stato
1. In
relazione al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente, del
territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel
settore agroalimentare e all’attribuzione delle funzioni di cui agli articoli
7, 9 e 10, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
provvede alle seguenti attività:
a)
rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e
internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
b)
certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di
esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all’articolo
8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
c)
tenuta dell’elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui
all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
2.
All’esercizio delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali provvede con il personale trasferito ai sensi
dell’articolo 12, comma 1, ultimo periodo. A tal fine, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell’articolo 2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è adeguata la struttura
organizzativa del predetto Ministero.
Art.
12
Contingenti
del personale del Corpo forestale dello Stato
1. In
conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, le dotazioni
organiche dell’Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, rideterminate ai
sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge, sono incrementate
delle unità corrispondenti al numero complessivo, nelle qualifiche e nei gradi,
di cui alla tabella A allegata al presente decreto. Un contingente, indicato
nella stessa tabella, è assegnato, con corrispondente incremento della
dotazione organica, al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di cui
all’articolo 11.
2. Il
Capo del Corpo forestale dello Stato, con proprio provvedimento adottato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato
sul Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, individua, sulla base dello stato
matricolare, l’Amministrazione, tra quelle indicate al comma 1, presso la quale
ciascuna unità di personale è destinata a transitare, tenendo conto dei
seguenti criteri, in ordine di priorità:
a)
servizio svolto nelle unità dedicate all’assolvimento delle funzioni trasferite;
b)
attività svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni;
c)
specializzazioni possedute.
3.
Nello stesso termine di cui al comma 2, ai fini della determinazione del
contingente limitato di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa ricognizione dei
posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, sono individuate,
preferibilmente tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalità
del personale da ricollocare, le Amministrazioni statali verso le quali è
consentito il transito di cui al comma 4, lettera b), con conseguente
attribuzione al personale interessato dell’assegno ad personam di cui allo
stesso articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo della legge.
Con il medesimo decreto sono definiti i criteri da applicare alle procedure di
mobilità e le tabelle di equiparazione. Con successivo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato con le medesime modalità di cui al primo
periodo, sono individuate le risorse finanziarie da trasferire alle
amministrazioni destinatarie.
4. Il
personale del Corpo forestale dello Stato, nei trenta giorni successivi alla
pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al
comma 3, primo periodo, può:
a)
presentare domanda per il transito in altra amministrazione di cui al comma 1,
specificamente indicandola in relazione ai criteri di cui al comma 2. Il
transito è consentito nel rispetto dei contingenti indicati nella tabella A, di
cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze di funzionalità;
b)
optare, anche in via subordinata alla domanda di cui alla lettera a), per la
privatizzazione del rapporto di lavoro e il transito in altra amministrazione
statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 3, primo periodo, e con le modalità ivi indicate.
5.
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, il
Capo del Corpo forestale dello Stato adotta i provvedimenti definitivi di
assegnazione alle amministrazioni di cui al comma 1, dandone pubblicità con le
stesse modalità di cui al comma 2 e comunicandolo alle amministrazioni
interessate e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della
funzione pubblica. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali compete, a
decorrere dall’effettivo transito, l’assegno ad personam di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge.
6.
Nel caso in cui, alla data del 30 1° settembre 2016, il personale che ha optato
per la mobilità di cui al comma 4, lettera b), non sia stato ricollocato, si
procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, a definire
altre forme di ricollocazione. In caso di mancato ulteriore assorbimento entro
il 31 dicembre 2016, il predetto personale cessa di appartenere al comparto
sicurezza e difesa e nei suoi confronti si applicano le disposizioni
dell’articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al
personale ricollocato ai sensi del presente comma è attribuito il trattamento
economico previsto dall’articolo 30, comma 2-quinquies, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
7.
Qualora, successivamente ai provvedimenti definitivi di assegnazione di cui al
comma 5, il numero delle unità di personale trasferito risulti inferiore alle
dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, si può ricorrere
esclusivamente:
a)
alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo
forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto
di quelle indicate in nota alla tabella A di cui al comma 1. La ripartizione di
tali facoltà assunzionali è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentiti i ministri interessati;
b) ai
risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al
personale transitato ai sensi del comma 4, lettera b);
8. Le
residue quote delle dotazioni organiche indicate nella tabella A di cui al
comma 1, eventualmente non interessate dall’applicazione del comma 7, sono rese
indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale
trasferito ai sensi del comma 4, lettera b).
9.
Con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati, sono
accertate e assegnate alle amministrazioni di cui al comma 1, ai fini delle
assunzioni previste a legislazione vigente, le risorse finanziarie che si
rendono disponibili all’atto delle cessazioni dal servizio previste al comma 8,
nonché definite le modalità di attuazione del medesimo comma per
l’individuazione delle dotazioni organiche da rendere indisponibili.
10.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3),
della legge, le risorse finanziarie, corrispondenti alle facoltà assunzionali
del Corpo forestale dello Stato non impiegate per le finalità di cui al comma
7, lettera a), nonché i risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del medesimo
comma 7, lettera b), sono destinati, nella misura del 50 per cento,
all’attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge.
11.
In relazione alle eventuali modifiche che possono intervenire fino alla data
del 1° gennaio 2017, la tabella A di cui al comma 1 è aggiornata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art.
13
Trasferimento
di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello
Stato
1.
Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e degli altri
Ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto, sono individuati le risorse finanziarie, i beni immobili
in uso ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli
strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra
pertinenza del Corpo forestale dello Stato che sono trasferiti all’Arma dei
carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e
al Corpo della guardia di finanza, e sono stabilite le relative modalità di
trasferimento.
2.
All’esito delle procedure di trasferimento del personale del Corpo forestale
dello Stato, le pertinenti risorse finanziarie iscritte nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
destinate al trattamento economico del personale interessato sono trasferite ai
relativi capitoli di bilancio delle amministrazioni statali competenti.
4. Al
fine di garantire la continuità nel perseguimento dei compiti già svolti dal
Corpo forestale dello Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato, con propri decreti:
a) ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio per trasferire le risorse
finanziarie destinate all’amministrazione e alle attività logistiche del
medesimo Corpo e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, ai relativi capitoli di bilancio
delle Amministrazioni statali competenti;
b) a
provvedere alla riassegnazione ai pertinenti programmi degli stati di
previsione delle Amministrazioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11 in
relazione alle funzioni, ai compiti e alle attività alle stesse trasferiti,
delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed
enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il
raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi
boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell’ambiente,
divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali
già affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità
anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse
genetiche forestali nazionali.
5. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è altresì autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di
previsione del Ministero della difesa delle somme versate all’entrata del
bilancio dello Stato:
a)
dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti
organismi pagatori regionali a titolo di rimborso all’Arma dei carabinieri per
i controlli effettuati ai sensi del Regolamento n. 885/2006/CE e del
Regolamento n. 907/2014/UE;
b)
dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle somme già di pertinenza
del Corpo forestale dello Stato e detenute dalla Cassa medesima, individuate
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.
6. Il
Ministro delle politiche agricole e forestali, ha facoltà di stipulare, nelle
materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato e
trasferite all’Arma dei carabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per
l’affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base di un accordo
quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo
2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo
IV
Inquadramento
del personale del Corpo forestale dello Stato
Art.
14
Arma
dei carabinieri
1. Al
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
dopo l’articolo 664, è inserito il seguente: «Art. 664-bis. Alimentazione del
ruolo forestale. 1. Il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale
dell’Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed
esami, al quale possono partecipare:
a) i
cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di età e che sono
in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio
permanente dell’Arma dei carabinieri, nonché del diploma di laurea magistrale o
specialistica richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica
professionalità del ruolo;
b)
con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari
dell’Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti
che non hanno superato il quarantesimo anno di età, che hanno riportato
nell’ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media»
e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto
dal bando di concorso.
2. I
vincitori del concorso sono:
a)
nominati tenenti con anzianità relativa stabilita in base all’ordine della
graduatoria di merito;
b)
ammessi a frequentare un corso di formazione.»;
b)
all’articolo 666, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Il numero di
posti da mettere annualmente a concorso per l’immissione nel ruolo forestale
non può in ogni caso superare un ottavo della consistenza organica degli
ufficiali inferiori di detto ruolo.»;
c)
all’articolo 683, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Al fine di
soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e
agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto
ministeriale, il numero di posti degli ispettori da formare nelle relative
specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da
mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 973, comma 2-bis.»;
d)
all’articolo 692, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Al fine di
soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e
agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto
ministeriale, il numero di posti dei sovrintendenti da formare nelle relative
specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da
mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 973, comma 2-bis.»;
e)
all’articolo 708, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di
soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e
agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con
determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, il numero di
posti dei carabinieri da formare nelle relative specializzazioni in misura,
comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto
personale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 973, comma 2-bis.»;
f)
dopo l’articolo 737, è inserito il seguente: «Art. 737-bis. Corso di formazione
per ufficiali del ruolo forestale. 1. I tenenti del ruolo forestale sono
ammessi a frequentare un corso di formazione, di durata non inferiore a due
anni, al termine del quale è determinata una nuova anzianità relativa in base
all’ordine della graduatoria finale del corso.»;
g)
all’articolo 738, comma 3, dopo le parole «tecnico-logistico» sono inserite le
seguenti: «e del ruolo forestale,»;
h)
dopo l’articolo 765, è inserito il seguente: «Art. 765-bis. Corso di
specializzazione per ispettori dell’organizzazione per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare. 1. Gli ispettori arruolati nella riserva prevista
all’articolo 683, comma 4-bis, al termine dei corsi di formazione di base di
cui agli articoli 767 e 771, comma 3-bis, sono ammessi a frequentare un corso
di specializzazione della durata non inferiore a sei mesi.»;
i)
dopo l’articolo 776, è inserito il seguente: «Art. 776-bis. Corso di specializzazione
per sovrintendenti dell’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare. 1. I sovrintendenti arruolati nella riserva prevista
all’articolo 692, comma 4-bis, al termine dei corsi di cui agli articoli 775 e
776, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non
inferiore a tre mesi.»;
l)
dopo l’articolo 783, è inserito il seguente: «Art. 783-bis. Corso di
specializzazione per carabinieri dell’organizzazione per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare. 1. I carabinieri arruolati nella riserva prevista
all’articolo 708, comma 1-bis, al termine dei corsi di formazione di cui
all’articolo 783, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione,
della durata non inferiore a tre mesi.»;
m)
all’articolo 800, comma 1, le parole «e tecnico-logistico» sono sostituite
dalle seguenti «, tecnico-logistico e forestale» e la parola «3.797» è
sostituita dalla seguente: «4.188»;
n)
all’articolo 800, comma 2:
1)
dopo la parola «ispettori» sono inserite le seguenti: «e dei periti»;
2) la
parola «29.531» è sostituita dalla seguente: «30.979»;
3) la
parola «13.500» è sostituita dalla seguente: «13.920»;
4)
dopo le parole «pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «e periti
superiori»;
o)
all’articolo 800, comma 3:
1)
dopo la parola «sovrintendenti» sono inserite le seguenti: «e dei revisori»;
2) la
parola «20.000» è sostituita dalla seguente: «21.182»;
p)
all’articolo 800, comma 4:
1)
dopo la parola «carabinieri» sono inserite le seguenti: «e degli operatori e
collaboratori»;
2) la
parola «61.450» è sostituita dalla seguente: «65.464»;
q)
all’articolo 821, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis)
ruolo forestale.»;
r)
all’articolo 823, comma 1:
1)
lettera b), la parola «21» è sostituita con «22»;
2)
lettera c), la parola «64» è sostituita con «80»;
3)
lettera d), la parola «386» è sostituita con «465»;
s)
l’articolo 907 è abrogato;
t)
all’articolo 973, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Il personale
arruolato ai sensi degli articoli 683, comma 4-bis, 692, comma 4- bis, e 708,
comma 1-bis, è impiegato nella relativa specializzazione, salvo che non
richieda di essere trasferito ad altra organizzazione dell’Arma dei
carabinieri, non prima di dieci anni di servizio prestato nella specialità,
ovvero d’autorità per inidoneità funzionale o per esonero dalla
specializzazione.»;
u)
all’articolo 1040, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis). dall’ufficiale generale più elevato in grado o più anziano del ruolo
forestale dell’Arma dei carabinieri se la valutazione riguarda gli ufficiali di
detto ruolo.»;
v)
all’articolo 1045, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis). da un colonnello del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri, se la
valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo.»;
z)
all’articolo 1226-bis, le parole «e tecnico-logistico» sono sostituite dalle
seguenti: «, tecnico-logistico e forestale»;
aa)
dopo l’articolo 2203, è inserito il seguente: «Art. 2203-bis. Disposizioni
transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell’Arma dei
Carabinieri. 1. In relazione alla costituzione iniziale del ruolo forestale
dell’Arma dei carabinieri, fermo restando le consistenze organiche di cui
all’articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione e fino al completo
avvicendamento del personale del ruolo forestale iniziale degli ufficiali, le
immissioni degli ufficiali nel ruolo forestale sono annualmente determinate, in
ragione dell’andamento delle consistenze del personale in servizio degli
ufficiali del ruolo forestale iniziale, con decreto del Ministro della
difesa.»;
bb) dopo
l’articolo 2203-bis, è inserito il seguente: «Art. 2203-ter. Disposizioni
transitorie in materia di reclutamento del personale dei ruoli non direttivi e
non dirigenti dell’Arma dei carabinieri per le esigenze in materia di sicurezza
e tutela ambientale, forestale e agroalimentare. 1. In relazione alla
costituzione iniziale dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri ed alla
progressiva specializzazione di personale reclutato nella stessa Arma al fine
di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale,
forestale e agroalimentare, il numero dei posti riservati al personale da
formare nelle relative specializzazioni di cui agli articoli 683, comma 4-bis,
692, comma 4-bis, e 708, comma 1-bis, è determinato annualmente dal Comandante
generale dell’Arma dei carabinieri in corrispondenza delle vacanze organiche
verificatesi nei corrispondenti ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri,
ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2214-bis, commi da 15 a
19.»;
cc)
dopo l’articolo 2212, è inserito il seguente: «Art. 2212-bis. Ruoli forestali
dell’Arma dei carabinieri. 1. Per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri
provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale
iniziale degli ufficiali in servizio permanente.
2.
Per gli ispettori dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale
dello Stato è istituito il ruolo forestale degli ispettori in servizio
permanente.
3.
Per i sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale
dello Stato è istituito il ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio
permanente.
4.
Per gli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo
forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli appuntati e
carabinieri in servizio permanente.
5.
Per i periti dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello
Stato è istituito il ruolo forestale dei periti in servizio permanente.
6.
Per i revisori dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello
Stato è istituito il ruolo forestale dei revisori in servizio permanente.
7.
Per gli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri provenienti dal
Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli operatori e
collaboratori in servizio permanente.»;
dd)
dopo l’articolo 2212-bis, è inserito il seguente: «Art. 2212-ter. Consistenze
organiche dei ruoli forestale e forestale iniziale degli ufficiali dell’Arma
dei carabinieri. 1. Al fine di garantire l’espletamento delle funzioni in
materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo
della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le
consistenze organiche complessive di cui all’articolo 800 e fino alla completa
armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri,
le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali sono
progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale dell’Arma dei
carabinieri di cui all’art. 821, comma 1, lett. c-bis).
2.
L’entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche di cui al comma 1
è annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze.»;
ee)
dopo l’articolo 2212-ter, è inserito il seguente:
«Art.
2212-quater. Personale dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri. 1. In
relazione alla costituzione iniziale dei ruoli forestali dell’Arma dei
carabinieri, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui
all’articolo 800, al fine del progressivo riassorbimento e fino al completo
avvicendamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei periti,
dei sovrintendenti, dei revisori, degli appuntati e carabinieri, degli
operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri, ferme restando le
disposizioni di cui all’articolo 2214-bis, commi da 15 a 19, le vacanze
organiche verificatesi nei predetti ruoli sono progressivamente devolute in
aumento alla consistenza dei corrispondenti ed equiparati ruoli dell’Arma dei
carabinieri.»
ff)
dopo l’articolo 2212-quater, è inserito il seguente: «Art. 2212- quinquies.
Funzioni del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell’Arma dei
carabinieri. 1. Il personale del ruolo forestale dei periti svolge funzioni che
richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure
tecnico-scientifiche e amministrativo-contabili, anche complesse e collabora
all’attività istruttoria e di studio. Svolge altresì funzioni di ispettore
fitosanitario ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 214. Ha conoscenza del funzionamento e dell’uso di apparecchiature e di
procedure, anche complesse, per l’elaborazione automatica dei dati e il
trattamento dei testi.
2.
Nell’ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilità
diretta connesse sia con la predisposizione e attuazione delle attività che con
l’elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli.
3.
Può essere preposto ad unità operative coordinando l’attività di più persone
con piena responsabilità per l’attività svolta e per i risultati conseguiti.
Può inoltre svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di
formazione e istruzione del personale.
4. Ai
periti superiori, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni
richiedenti una qualificata preparazione professionale nel settore al quale
sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto specialistico. Collaborano
con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività richiedenti
qualificata preparazione professionale.
5.
Nell’ambito del ruolo forestale dei periti, il personale appartenente ai gradi
di vice perito, perito e perito capo in caso di impedimento o di assenza può
sostituire il superiore gerarchico»;
gg)
dopo l’articolo 2212-quinquies, è inserito il seguente: «Art. 2212- sexies.
Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale dei revisori dell’Arma
dei carabinieri. 1. Il personale appartenente al ruolo forestale dei revisori
svolge mansioni richiedenti conoscenza specialistica e particolare perizia nel
settore al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti
complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell’ambito delle
direttive di massima ricevute. Svolge altresì funzioni di agente fitosanitario
ai sensi dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
2. Lo
stesso personale esercita, inoltre, nel settore di impiego, attività di guida e
controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato
conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in
caso di temporaneo impedimento o assenza.
3. Al
personale del grado di revisore capo, oltre a quanto già specificato, possono
essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed
attitudini ed essere attribuiti compiti di addestramento del personale
sottordinato.»;
hh)
dopo l’articolo 2212-sexies, è inserito il seguente: «Art. 2212- septies.
Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e
collaboratori. 1. Il personale appartenente al ruolo forestale degli operatori
e dei collaboratori svolge mansioni esecutive anche di natura
tecnico-strumentale con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di
dati nell’ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono
caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale
esposizione a rischi specifici.
2. I
collaboratori e i collaboratori capo possono, in relazione alla professionalità
posseduta, svolgere compiti di addestramento del personale sottordinato e avere
responsabilità di guida e di controllo di altre persone.»;
ii)
dopo l’articolo 2214, è inserito il seguente:
«Art.
2214-bis. Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato
nell’Arma dei carabinieri. 1. Il transito del personale del Corpo forestale
dello Stato nell’Arma dei carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i
gradi militari ai sensi dell’articolo 632, con l’anzianità nella qualifica
posseduta e mantenendo l’ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza.
2. Il
personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri
assume lo stato giuridico di militare.
3. Al
personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri
si applicano i limiti d’età per la cessazione dal servizio previsti, alla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, per i corrispondenti ruoli e
qualifiche del Corpo forestale dello Stato dagli articoli 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n.165.
4. Al
personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri
non si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all’articolo
886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III.
5. Il
personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei
dirigenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale iniziale
degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 2212-bis, comma
1. Per il transito dalla qualifica di vice questore aggiunto forestale al grado
di tenente colonnello è necessario aver maturato un periodo di permanenza nella
qualifica di almeno due anni.
6. Il
personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello stato
transita nel ruolo forestale degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, di cui
all’articolo 2212-bis, comma 2.

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7. Il
personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello
stato transita nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell’Arma dei
carabinieri, di cui all’articolo 2212-bis, comma 3.

8. Il
personale appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti del Corpo forestale
dello stato transita nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri
dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 2212-bis, comma 4.
9. Il
personale appartenente al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato
transita nel ruolo forestale dei periti dell’Arma dei carabinieri, di cui
all’articolo 2212-bis, comma 5.
10.
Il personale appartenente al ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato
transita nel ruolo forestale dei revisori dell’Arma dei carabinieri, di cui
all’articolo 2212-bis, comma 6.
11.
Il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo
forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli operatori e
collaboratori dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 2212-bis, comma 7.
12.
Al personale dei ruoli forestali iniziale degli ufficiali, degli ispettori, dei
sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri sono
attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza previste
per i corrispondenti ruoli e gradi dagli articoli 178 e 179.
13.
Al personale dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell’Arma dei
carabinieri sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e
agente di pubblica sicurezza, limitatamente all’esercizio delle funzioni attribuite.
14.
Al personale dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell’Arma dei
carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e
agente di pubblica sicurezza, limitatamente all’esercizio delle funzioni
attribuite.
15.
Il personale dei ruoli forestali dei sovrintendenti e degli appuntati e
carabinieri in possesso di un’anzianità di servizio non inferiore a sette anni
può accedere al ruolo forestale degli ispettori, in misura non inferiore al
sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli
ed esami, secondo modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della
difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata
non inferiore a sei mesi.
16.
Il personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri con almeno
quattro anni di servizio effettivo può accedere al ruolo forestale dei
sovrintendenti, nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili,
mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalità stabilite
annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un
corso di formazione specialistica di durata non inferiore a tre mesi.
17.
Gli appuntati scelti del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri possono
accedere al ruolo forestale dei sovrintendenti, nel limite del sessanta per
cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli, secondo
modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo
superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a
tre mesi.
18.
Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori
in possesso di un’anzianità di servizio non inferiore a sette anni può accedere
al ruolo forestale dei periti, in misura non inferiore al sessanta per cento
dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, secondo modalità
stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa e previo
superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore a sei
mesi. Un terzo dei posti è riservato al personale del ruolo forestale dei
revisori, anche se privo del titolo di studio previsto.
19.
Il personale del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dei
carabinieri con almeno quattro anni di effettivo servizio può accedere al ruolo
forestale dei revisori, in misura non inferiore al settantacinque per cento dei
posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo
modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo
superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore a tre
mesi. Il trenta per cento dei posti è riservato ai collaboratori capo.
20.
Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei
carabinieri:
a) frequenta
uno specifico corso di formazione militare, definito con determinazione del
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri;
b)
all’atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo,
viene confermato nella stessa sede di servizio, in relazione alle esigenze di
mantenimento della specialità e dell’unitarietà delle funzioni di presidio
dell’ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare.
21.
Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei
carabinieri è chiamato a eleggere, con procedura straordinaria e nel rispetto
dei criteri di cui all’articolo 935 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, delegati per la composizione dei consigli di base di
rappresentanza di cui all’articolo 875 del medesimo decreto, istituiti presso
il Comando di cui all’articolo 174-bis, comma 2, lettera a), nonché presso il
Servizio Centrale della Scuola del Corpo forestale e presso i Comandi Regionali
confluiti nell’Arma dei carabinieri, questi ultimi accorpati, ai soli fini
elettorali, in tre Unità di Base per aree geografiche.
22. I
delegati dei consigli di base eletti secondo la procedura di cui al comma 21,
eleggono otto rappresentanti, due per ciascuna delle categorie di cui
all’articolo 872 del Testo Unico, che costituiscono il comitato intermedio di
rappresentanza istituito presso il Comando di cui all’articolo 174- bis, comma
2, lettera a).
23.
Il presidente del comitato intermedio di rappresentanza di cui al comma 22, o
altro delegato designato, è rappresentante permanente, senza diritto di voto,
presso la sezione carabinieri del comitato centrale di rappresentanza e
partecipa alle commissioni interforze di tutte le categorie.
24.
Al personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli
appuntati e carabinieri è consentito il transito nei corrispondenti ruoli
forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell’Arma
dei carabinieri per anzianità, in misura non superiore al dieci per cento delle
consistenze organiche del ruolo di destinazione, secondo modalità stabilite con
decreto del Ministro della difesa.»;
ll)
dopo l’articolo 2223, è inserito il seguente: «Art. 2223-bis. Regime
transitorio per gli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei
carabinieri. 1. Fino all’anno 2037 compreso, in relazione alla progressiva
devoluzione delle dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli
ufficiali dell’Arma dei carabinieri e al fine del progressivo assestamento del
ruolo forestale, le disposizioni di cui agli articoli 900 e 1099 non si
applicano ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo
forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri.»;
mm)
dopo l’articolo 2247, è inserito il seguente: «Art. 2247-bis. Avanzamento del
personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali
dell’Arma dei carabinieri. 1. Le dotazioni organiche iniziali e le progressioni
di carriera del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli
ufficiali dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro V,
allegata al presente codice.
2.
Fino all’anno 2037 compreso, per esprimere i giudizi sull’avanzamento degli
ufficiali del ruolo forestale iniziale e del ruolo forestale dell’Arma dei
carabinieri:
a) la
Commissione superiore d’avanzamento dell’Arma dei carabinieri di cui
all’articolo 1040, è integrata dal generale di divisione del ruolo forestale
iniziale dell’Arma dei carabinieri e, con funzioni di segretario senza diritto
di voto, dal generale di brigata più anziano del medesimo ruolo;
b) la
Commissione ordinaria d’avanzamento dell’Arma dei carabinieri di cui
all’articolo 1045, è integrata da:
1) un
generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri;
2) un
colonnello del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri.
3.
Per i gradi degli ufficiali del ruolo forestale iniziale nei quali le
promozioni a scelta si effettuano a vacanza, il Ministro della difesa, per gli
anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma
il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma
il quadro di avanzamento solo se nel corso dell’anno si verificano una o più
vacanze nei gradi rispettivamente superiori.
4.
Per l’avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei
Carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.
5. Le
progressioni di carriera degli ispettori transitati nel ruolo forestale degli
ispettori dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VI,
allegata al presente codice.
6. Le
progressioni di carriera dei sovrintendenti transitati nel ruolo forestale dei
sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro
VII, allegata al presente codice.
7. Le
progressioni di carriera degli appuntati e carabinieri transitati nel ruolo
forestale degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri sono
stabilite nella tabella 4, quadro VIII, allegata al presente codice.
8. Le
progressioni di carriera dei periti transitati nel ruolo forestale dei periti
dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IX, allegata
al presente codice.
9. Le
progressioni di carriera dei revisori transitati nel ruolo forestale dei
revisori dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro X,
allegata al presente codice.
10.
Le progressioni di carriera degli operatori e collaboratori transitati nel
ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri sono
stabilite nella tabella 4, quadro XI, allegata al presente codice.
11.
Per esprimere i giudizi sull’avanzamento del personale dei ruoli forestali
degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti,
dei revisori e degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri, i
membri della commissione di avanzamento dell’Arma dei carabinieri di cui al
comma 4, lettera b), dell’articolo 1047, sono:
a) un
generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri, che
assume il ruolo di vice presidente;
b)
quattro colonnelli del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri;
c)
tre colonnelli del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri, di cui
il meno anziano assume il ruolo di segretario;
d)
due marescialli aiutanti del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, se si
tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori
dell’Arma dei carabinieri;
e)
due marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell’Arma dei
carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli
ispettori dell’Arma dei carabinieri;
f) un
brigadiere capo del ruolo dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, se si
tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti
dell’Arma dei carabinieri;
g) un
brigadiere capo del ruolo forestale dei sovrintendenti dell’Arma dei
carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei
sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri;
h) un
appuntato scelto del ruolo degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei
carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli
appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri;
i) un
appuntato scelto del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell’Arma
dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale
degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri;
l) un
perito superiore o un revisore capo o un collaboratore capo dei ruoli forestali
dell’Arma dei carabinieri se si tratta di valutazione di personale,
rispettivamente, dei ruoli forestali dei periti, dei revisori o degli operatori
e collaboratori dell’Arma dei carabinieri.
12.
Per l’avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei
ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri si applicano, se non diversamente
stabilito, le disposizioni di cui al libro quarto, titolo VII, riferite a
corrispondenti ruoli e categorie.»;
nn)
dopo l’articolo 2247-bis, è inserito il seguente: «Art. 2247-ter. Elementi di
giudizio per l’avanzamento del personale dei ruoli forestali dell’Arma dei
carabinieri. 1. Nelle valutazioni del personale dei ruoli forestali dell’Arma
dei carabinieri le autorità competenti esprimono i giudizi sull’avanzamento
sulla base degli elementi di cui all’articolo 1032, e fondandosi sulle
risultanze emerse dai fascicoli personali e dalle note informative, dai
rapporti informativi e dalle schede di valutazione dell’attività svolta per i
dirigenti riferiti al servizio antecedente al transito, prestato nel Corpo
forestale dello Stato.»;
oo)
dopo l’articolo 2247-ter, è inserito il seguente: «Art. 2247-quater. Nomina del
Vice Comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare dell’Arma dei carabinieri. 1. All’atto del transito del
personale del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri, per la
costituzione iniziale del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri e per
l’istituzione del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare di cui all’articolo 174-bis, con decreto interministeriale dei
Ministri della difesa e delle politiche agricole e forestali, adottato su
proposta del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e trasmesso per il
tramite del Capo di stato maggiore della difesa, si procede alla nomina del Vice
comandante del predetto Comando, scelto tra gli ufficiali in servizio
permanente effettivo con grado di generale di brigata del ruolo forestale
iniziale dell’Arma dei carabinieri, a cui è conferito il grado di generale di
divisione del medesimo ruolo.»;
pp)
dopo l’articolo 2248, è inserito il seguente: «Art. 2248-bis. Regime
transitorio per gli ufficiali dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri. 1.
Sino all’anno 2027 compreso, in relazione alle esigenze connesse con
l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato e la costituzione del ruolo
forestale iniziale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri nonché alle
necessarie variazioni nella consistenza organica del predetto ruolo e alla
contestuale determinazione delle consistenze organiche dei gradi del ruolo
forestale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa è
autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, per ogni grado dei predetti ruoli
forestali, il numero di promozioni a scelta al grado superiore, la
determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime
nei gradi in cui l’avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi
organici complessivi.».
Art.
15
Personale
che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. In
relazione al transito di cui all’articolo 12 e per assolvere alle specifiche
competenze di cui all’articolo 9, sono istituiti i ruoli speciali antincendio
boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da
tabella B allegata al presente decreto, nei quali è inquadrato, secondo le
corrispondenze indicate nella predetta tabella, mantenendo la stessa anzianità
di servizio e lo stesso ordine di ruolo, il personale che transita dal Corpo
forestale dello Stato. Conseguentemente, i ruoli ordinari del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco sono rideterminati come da tabella C allegata al presente
decreto.
2. Al
personale appartenente ai ruoli a esaurimento di cui al comma 1 si applicano,
nell’ambito dei posti di cui alla tabella A, dell’articolo 12, comma 1, le
disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco in materia di stato giuridico, progressione in carriera e
trattamento economico.
3. Le
cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento di cui al
comma 1, alimentano le facoltà assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
4. Il
personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, è
confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale
provinciale.
5.
Per assicurare i livelli di funzionalità della lotta attiva contro gli incendi
boschivi e dello spegnimento con mezzi aerei degli stessi, limitatamente al
solo personale aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento
alla spesa di personale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della
legge, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto
dalla medesima, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di
negoziazione “Vigili del fuoco e soccorso pubblico”.
Art.
16
Personale
che transita nel Corpo della guardia di finanza
1. Il
personale che transita nel Corpo della guardia di finanza ai sensi
dell’articolo 12, è inquadrato, a tutti gli effetti, a eccezione del regime
dell’ausiliaria, nei corrispondenti ruoli e gradi del personale del medesimo
Corpo, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A richiamata all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando
l’anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine
di iscrizione in ruolo, nonché prendendo posto dopo l’ultimo dei parigrado
iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di grado o di
qualifica.
2. Il
personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di formazione
militare e professionale, secondo le disposizioni emanate dal Comandante Generale
della Guardia di finanza.
Art.
17
Personale
che transita nella Polizia di Stato
1. Il
personale che transita nella Polizia di Stato ai sensi dell’articolo 12, è
inquadrato nei corrispondenti ruoli e qualifiche del personale della medesima
Forza di polizia, conservando l’anzianità già maturata nel Corpo forestale
dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonché prendendo posto
dopo l’ultimo dei pari qualifica iscritto in ruolo avente la medesima
decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione.
2. Il
personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di aggiornamento
professionale, secondo le disposizioni emanate dal Capo della Polizia –
Direttore generale della pubblica sicurezza.
Capo
V
Disposizioni
transitorie e finali
Art.
18
Disposizioni
transitorie e finali
1.
L’Arma dei carabinieri succede nei rapporti giuridici attivi e passivi del
Corpo forestale dello Stato, ivi compresi quelli derivanti dalla sottoscrizione
delle convenzioni relative alla sorveglianza sui territori delle aree naturali
protette di rilievo internazionale e nazionale e dei contratti individuali di
lavoro stipulati con il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985,
n. 124, fatte salve le convenzioni di collaborazione con amministrazioni ed
enti pubblici rientranti negli ambiti funzionali di cui agli articoli 9, 10 e
11 per le quali subentrano le amministrazioni ivi indicate.
2. In
deroga all’articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988 n. 400, le disposizioni
di legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti che
fanno riferimento a funzioni, compiti e attività del Corpo forestale dello
Stato e attribuiti ai sensi del presente decreto, devono intendersi riferite
all’Arma dei carabinieri, se non rientranti tra quelle devolute al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia
di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai
sensi degli articoli 9, 10 e 11.
3.
Con i decreti adottati ai sensi dell’articolo 13, comma 1, è individuata anche
l’Amministrazione statale che subentra nei contratti di locazione, comodato o
cessione a qualsiasi titolo di immobili sedi del personale trasferito all’Arma
dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di
Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 11. Entro
due anni dall’entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni
destinatarie dei beni recedono dai contratti relativi agli immobili che non
risultano necessari all’espletamento dei compiti istituzionali, anche in deroga
alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente.
4.
L’Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
autorizzati ad adottare i provvedimenti occorrenti per il mantenimento
dell’aeronavigabilità continua degli aeromobili trasferiti ai sensi
dell’articolo 13, comma 1.
5. In
prima applicazione, i provvedimenti e i protocolli di cui agli articoli 2,
comma 1, 3, commi 1 e 2, 4, commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e trovano
applicazione dal 1° gennaio 2017.
6. Al
fine di eliminare progressivamente duplicazioni o sovrapposizioni di strutture
operative, logistiche ed amministrative assicurando il mantenimento di adeguati
livelli di presidio dell’ambiente, del territorio, delle acque e della
sicurezza agroalimentare, fino al 31 dicembre 2024 i provvedimenti di
istituzione e di soppressione di comandi, enti e altre strutture ordinative
dell’Arma dei carabinieri, di qualunque livello ed organizzazione, connessi con
il procedimento di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, sono adottati
con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, previo
assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con i Ministri
dell’interno, delle politiche agricole alimentari e forestali nonché
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. In
relazione al riassetto dei comparti di specialità e alla razionalizzazione dei
presidi di polizia di cui agli articoli 2 e 3, al fine di realizzare una
omogenea e funzionale copertura sul territorio nazionale delle articolazioni
periferiche dell’amministrazione della pubblica sicurezza, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie
modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.
8.
Nelle more dell’attribuzione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato
all’Arma dei carabinieri, le funzioni di ispettore e di agente fitosanitario,
di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
214, sono esercitate, rispettivamente, dal personale dei ruoli dei periti e dei
revisori del Corpo forestale dello Stato dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le predette funzioni sono svolte sotto il coordinamento
funzionale del Servizio fitosanitario nazionale.
9. Il
personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e
collaboratori del Corpo forestale dello Stato giudicato, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, permanentemente non idoneo in forma assoluta
all’assolvimento dei compiti d’istituto ai sensi delle disposizioni adottate in
attuazione dell’articolo 23-bis, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, ovvero assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con la
sola esclusione di quello di cui all’articolo 18 della medesima legge, ovvero
che si trovi nella condizione di cui all’articolo 636 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010 e che non abbia esercitato la facoltà di cui al
comma 3 del medesimo articolo, è inserito d’ufficio nel contingente collocabile
presso le amministrazioni statali individuate ai sensi dell’articolo 12, comma
3, per l’assegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. L’incremento della dotazione organica
trasferita all’Arma dei carabinieri ai sensi dell’articolo 12, comma 1, è
corrispondentemente ridotto.
10.
Il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e
collaboratori del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali
dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 2212-bis, commi 5, 6 e 7, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, che, durante la frequenza o al
termine del corso di formazione militare di cui all’articolo 2214-bis, comma
21, lettera a), del medesimo decreto legislativo, risulta non idoneo a prestare
servizio nell’Arma dei carabinieri, transita nei ruoli civili del Ministero
della difesa con conseguente temporaneo trasferimento delle relative risorse
finanziarie. La corrispondente dotazione organica è resa temporaneamente
indisponibile sino alla cessazione dal servizio dello stesso personale.
11.
Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi del presente
decreto conserva il regime di quiescenza dell’ordinamento di provenienza.
12.
Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nelle Forze di
polizia, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si
estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione
disciplinare di stato.
13.
Al personale del Corpo forestale dello Stato al momento del transito disposto
ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 1, comma 1-bis, della legge 29 marzo 2001, n. 86 e le altre
indennità previste per i trasferimenti d’autorità.
14.
Al fine della progressiva armonizzazione degli istituti previsti in via
transitoria per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato
nell’Arma dei carabinieri con quelli degli altri ruoli del personale della
medesima Arma, da attuare entro il 31 dicembre 2027, si provvede attraverso le
disposizioni in materia di revisione dei ruoli di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera a), numero 1), della legge.
15.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro della difesa, sono stabilite le procedure per il
ritiro e le modalità di custodia della bandiera e delle altre memorie e cimeli
del Corpo forestale dello Stato.
16.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
emanate le disposizioni in merito all’inquadramento, a decorrere dal 1° gennaio
2017, del Capo del Corpo forestale dello Stato il quale continua ad esercitare
le proprie funzioni per l’amministrazione del Corpo fino al completamento delle
procedure di assorbimento del Corpo medesimo.
Art.
19
Disposizioni
finanziarie
In
attesa della norma da parte del MEF
Art.
20
Entrata
in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fermo restando che i
provvedimenti concernenti l’attribuzione delle funzioni, il trasferimento delle
risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale del Corpo
forestale dello Stato nelle amministrazioni di cui all’articolo 12, comma 1,
hanno effetto.
Tra
le altre questioni quella relativa agli assenteisti dal lavoro che saranno ora
sospesi entro 48 ore. Il dipendente pubblico che viene colto in flagranza a
falsificare la sua presenza in servizio, come chi striscia il badge e poi esce,
verrà punIto entro 48 ore con la sospensione dall’incarico e dalla
retribuzione
. Se l’illecito non verrà denunciato il dirigente rischia
pesanti sanzioni, fino al licenziamento (oggi al massimo c’è
la sospensione).
Poi i
tagli alle partecipate: Le amministrazioni devono fare una ricognizione
delle partecipazioni
 e, passato un anno, devono eliminare quelle non
strettamente necessarie o con più amministratori che dipendenti. Se la guida
spetterà a un amministratore unico o a un cda (massimo 5 membri) lo si dovrebbe
stabilire per decreto, quindi la scelta non sarà più nelle mani della società
stessa. E ancora, si dovrà fare piazza pulita delle imprese con fatturato sotto
il milione. Arriva anche una disciplina completa sulla crisi d’impresa. A
vigilare sui tagli sara’ posto un Organo ad hoc presso il Mef.In Cdm si è
parlato anche di stretta su manager e la mobilità per i dipendenti: Il testo
sulle partecipate rinvia a un decreto per fissare nuovi massimi nelle
retribuzioni dei dirigenti
, escludendo buone uscite e premi in presenza
performance negative. Non solo, nelle società partecipate da enti locali
potrebbe essere possibile la revoca.
Quanto
ai dipendenti, se la scure dovesse comportare esuberi è prevista la
mobilità, tanto che c’è il blocco delle assunzioni, con un meccanismo per
incrociare posti liberi ed eccedenze.
Poi
il riordino della polizia e numero unico emergenze:
Nel
decreto sulla forestale è stata inserita anche la razionalizzazione
delle funzioni di tutte le forze di polizia
, con l’assegnazione a ciascuna
di aree di specializzazione. Anche dal punto di vista territoriale, c’è una
divisione delle competenze: per cui la polizia vigilerà sulle grandi aree
mentre ai carabinieri è affidato il resto. Un articolo è riservato al
numero unico per le emergenze, il 112. Il pacchetto include anche un decreto
sulle autorità portuali (giù da 24 a 15).
Altro
punto quello per creare maglie più strette per la selezione dei dirigenti Asl:
Un
provvedimento limiterà la discrezionalità nelle nomine dei
manager delle Asl. Le Regioni ‘pescheranno’ i dg non solo basandosi sulla rosa
di candidati ricavata dall’elenco nazionale attraverso la commissione ad hoc,
ma la selezione avverrà tra coloro che hanno aderito al bando, previo
avviso della Regione,
 esprimendo il loro interesse per la postazione
in palio. Stretta controllo sull’operata con possibile decadenza dal ruolo nel
caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.
Poi i
servizi pubblici locali: ora arrivano i distretti:
Un
altro decreto disciplinerà la fusione delle spa locali che si occupano di
servizi pubblici, dall’acqua ai rifiuti. Si prevede l’aggregazione,
incentivata, su base territoriale,
 con la creazione di “distretti”. A
disegnare gli ‘hub’ saranno le Regioni e se non provvederanno sarà il Cdm a
intervenire.
Giro
di vite sul regime delle esclusive: l’obiettivo del Governo
è passare da 8 mila a mille societa’ pubbliche.
Previsti
d’ora in poi anche tempi dimezzati per le grandi opere:
Arriva
il restyling della Conferenza dei servizi: le riunioni diventano
telematiche, scatta il silenzio-assenso, massimo 60 giorni per le decisioni, ci
sarà un rappresentante unico per ogni livello di governo. Contro la burocrazia
c’è anche il regolamento che taglia i tempi: 50% in meno per opere pubbliche,
insediamenti produttivi e attività imprenditoriali rilevanti.
Il
dimezzamento riguarda diverse pratiche che oggi hanno termini fissati tra i 30
e i 180 giorni (si dovrebbe passare a 15-90). Anche il ‘Codice delle procedure’
ha l’obiettivo di semplificare la vita di cittadini e imprese, mettendo nero su
bianco quali sono le pratiche da sbrigare.
Altro
punto quello della cittadinanza digitale, ora ci sarà un pin unico:
Ogni
cittadino avrà il proprio “domicilio digitale”, ovvero un recapito elettronico.
È una delle principali novità del nuovo Codice dell’amministrazione
digitale. Tra i punti salienti il rafforzamento dei pagamenti
elettronici
 (si potranno usare le prepagate telefoniche) e il lancio
del Pin unico. C’e’ poi il potenziamento dei sistemi di sicurezza sul digitale.
Punto
fermo rimane quello della trasparenza:

Internet
avrà un ruolo nel decreto che riscrive il provvedimento Severino sulla
trasparenza. Ci sarà una semplificazione degli oneri burocratici. Soprattutto
sarà “liberalizzato” il diritto di accesso agli archivi pubblici (il Freedom of
information act), con il cittadino che avra’ diritto a ricevere i dati
richiesti senza obbligo di motivazione entro 30 giorni, altrimenti scattano le
sanzioni dell’Anac.

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