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TROPPE PATTUGLIE SONO IMPIEGATE PER I SINISTRI STRADALI INVECE DI VIGILARE IN ALTRE ATTIVITÀ PER CUI SONO INDISPENSABILI

La Polizia di Stato viene utilizzata per i
rilevamenti negli incidenti stradali. Non è una novità. Ma in un momento come
quello che stiamo vivendo, con l’allerta terrorismo alle stelle, le continue
minacce di attentati e la necessità di un controllo capillare sul territorio –
dove gli obiettivi sensibili sono tanti, troppi – le nostre pattuglie di
poliziotti, addestrati per garantire la sicurezza dei cittadini e pronti a
mettere in pericolo la loro vita per difenderci, vengono mandate a constatare i
sinistri stradali invece di essere impiegate in modo massiccio in altre
attività per cui sono indispensabili. Non che gli incidenti stradali non siano
importanti, attenzione.

Ma, almeno per quanto riguarda quelli cittadini, ci
sono altri corpi che possono occuparsi di questi rilevamenti, anzi, che
principalmente dovrebbero occuparsi di questi fatti: sono le Polizie locali
(ovvero i vigili urbani).

Nella circolare del Ministero dell’Interno a firma del capo della Polizia,
direttore generale della Pubblica Sicurezza, Alessandro Pansa, datata
18/01/2016 con oggetto “Controllo Coordinato del Territorio – Criticità
nell’espletamento dei servizi nel campo dell’infortunistica stradale svolti
dalle Forze di polizia”, di cui siamo entrati in possesso, si legge un
chiaro appello a sgravare la Polizia di Stato dagli impegni riguardanti i sinistri
stradali: “[…] nel novero delle competenze affidate alle Forze di polizia, la
rilevazione degli incidenti stradali nei centri urbani, con particolare
riferimento alle ore serali e notturne […] sta determinando importanti
riflessi in termini di distoglimento dai primari compiti istituzionali,
allorquando la competenza, in via prioritaria, dei predetti servizi è affidata
alla Polizia locale. […] Tanto considerato, nel solco del richiamato
dispositivo normativo […] le S.S.L.L., previe intese con i Sindaci, avranno
cura di promuovere ogni utile iniziativa, anche di carattere negoziale,
affinché le Polizie locali garantiscano, con un’ulteriore presenza sul
territorio urbano nell’arco dell’intera giornata e in particolare in
coincidenza dei fine settimana, il proprio intervento in caso di sinistro
stradale”.

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Appello che ritroviamo anche nella circolare del 18 maggio 2007, citata nel
documento integrale a firma di Pansa, firmata dall’allora vice direttore
generale della P.S. per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di
polizia, Giuseppe Pecoraro. Le parole sono più o meno le stesse di quella del
18 gennaio 2016: “[…] le S.S.L.L. […] sono pregate di valutare l’opportunità
di stimolare e di concordare con i Sindaci delle rispettive città, strategie ed
iniziative per il concorso della Polizia locale nei servizi connessi al
rilevamento dei sinistri stradali, in modo da ‘alleggerire’ il più possibile
l’intervento delle risorse prioritariamente deputate al mantenimento
dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica. In particolare […] i Signori Prefetti
vorranno incoraggiare i rappresentanti degli Enti Locali per la creazione di
appositi ‘Consorzi intercomunali’ che, soprattutto nelle fasce notturne,
possano intervenire nella rilevazione di sinistri stradali. Le iniziative
dovranno, pertanto, ricondurre la competenza dei rilievi foto-planimetrici in
occasione di sinistri con esiti mortali o con lesioni gravi, in ambito urbano,
in via prioritaria alla polizia locale o, in caso di indisponibilità, al
reparto di polizia stradale competente”.

Un problema, quindi, che va avanti da tanti anni e che si ripropone
ciclicamente nei momenti “caldi”. Perché se è vero che degli incidenti
stradali cittadini devono occuparsene principalmente le Polizie locali, è vero
anche che la rilevazione degli incidenti stradali rientra nei compiti della
Polizia stradale – che fa capo alla Polizia di Stato – stabiliti dall’art. 11
del D.Lgs, 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della strada”. Non
sarebbe ora di risolvere definitivamente questo caso?

Il testo integrale della circolare:
“Le vigenti direttive ministeriali, in ragione di un’accresciuta e variegata
domanda di sicurezza, hanno determinato, nel tempo, un importante impegno delle
Forze di polizia nei centri urbani e sulle grandi arterie stradali, attraverso
l’adozione di ulteriori dispositivi di vigilanza e di protezione degli
obiettivi sensibili, pur sempre in una logica di razionalizzazione delle
risorse disponibili.

In tale contesto, non può essere sottaciuto il considerevole apporto offerto
dalle Polizie locali nell’ambito di una strategia condivisa in materia di
sicurezza urbana, ove i principi ispiratori di un compiuto modello di sicurezza
partecipata sono stati ampiamente declinati nelle positive esperienze
riconducibili ai Patti per la sicurezza che le S.S.L.L. hanno inteso
promuovere.

Al riguardo, nel novero delle competenze affidate alle Forze di polizia, la
rilevazione degli incidenti stradali nei centri urbani, con particolare
riferimento alle ore serali e notturne, per quanto evidenziato in sede di
riunione di coordinamento, in cui ha anche presenziato l’ANCI, sta determinando
importanti riflessi in termini di distoglimento dai primari compiti
istituzionali, allorquando la competenza, in via prioritaria, dei predetti
servizi è affidata alla Polizia locale, come peraltro predisposto dalle
circolari n.558/A/421,2/43 del 9 dicembre 2002 “Nuovi cristeri sperimentali per
il piano coordinato di controllo del territorio” e n.300/A/2/24612/124/62 del
18 maggio 2007 “Interventi nel campo dell’infortunistica stradale”.

Tanto considerato, nel solco del richiamato dispositivo normativo e in
considerazione, altresì, degli artt.11 e 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n.258
“Nuovo codice della strada” e del D. M. 28 aprile 2006 ad oggetto “Direttiva
del Ministro dell’Interno per il riassetto dei comparti di specialità delle
Forze di polizia”, le S.S.L.L., previe intese con i Sindaci, avranno cura di
promuovere ogni utile iniziativa, anche di carattere negoziale, affinché le
Polizie locali garantiscano, con un’ulteriore presenza sul territorio urbano
nell’arco dell’intera giornata e in particolare in coincidenza dei fine
settimana, il proprio intervento in caso di sinistro stradale”.

Note:
Artt.11 e 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n.258 “Nuovo codice della strada”
Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992
Titolo/Oggetto
Nuovo codice della strada
articolo 11: Servizi di polizia stradale
Costituiscono servizi di polizia stradale:

a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale;

b) la rilevazione degli incidenti stradali;

c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il
traffico;

d) la scorta per la sicurezza della circolazione;

e) la tutela e il controllo sull’uso della strada.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di
soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare
all’effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’interno, salve le
attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero
dell’interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale
da chiunque espletati.

4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all’art. 12
le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla
residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli
e ai dati di individuazione di questi ultimi.

Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992
Titolo/Oggetto
Nuovo codice della strada
articolo 12: Espletamento dei servizi di polizia stradale

L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice
spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all’Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio
di competenza; (1)

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di
competenza (2);

f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia
stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione
ai compiti di istituto. (1)

2. L’espletamento dei servizi di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e b),
spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati
nell’art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, inoltre,
essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale
dell’A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni,
delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle
strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica
o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle
strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale dell’ Ente Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in
concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell’esercizio
delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell’ambito dei
passaggi a livello dell’amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle aree di cui all’art. 6,
comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle aree di cui all’art. 6,
comma 7.

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i
conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all’articolo 11,
comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale
abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in
condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il
rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei
provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di
polizia stradale di cui al comma 1. (1)

4. La scorta e l’attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle
colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di
truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato
rilasciato dall’autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma
3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia
stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello
stabilito nel regolamento. (3)

——————————————————
(1) Inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge
n. 151/2003.
(2) Secondo l’interpretazione fornita dall’art. 68 della legge 23 dicembre 1999
n. 488 (legge finanziaria 2000), le funzioni di prevenzione ed accertamento
delle violazioni alle norme della circolazione, attribuite agli “ausiliari
del traffico” dall’art. 17 della legge n. 127 del 1997, comprendono i
poteri di contestazione immediata e sottoscrizione del verbale di accertamento,
qualora essi siano stati nominativamente designati dal sindaco; ad essi
può anche essere conferita la competenza a disporre la rimozione dei veicoli in
alcuni dei casi previsti dal comma 2 dell’art. 158 del codice.
(3) Modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del
decreto-legge n. 151/2003.
  

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