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FORESTALE SIAMO AGLI SGOCCIOLI: ECCO COSA SI PREVEDE PER IL PERSONALE A PARTIRE DA SETTEMBRE

Francesco Saverio GAROFANI, presidente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati, illustra in Commissione i cambiamenti in atto per il Corpo Forestale dello stato. In particolare osserva che con il provvedimento in esame, è stato avviato un importante intervento legislativo volto, da un lato, ad attuare un organico e complessivo progetto di razionalizzazione e di ottimizzazione delle potenzialità connesse alle risorse disponibili delle Forze di polizia e dell’Arma dei carabinieri, e, dall’altro, a valorizzare il merito delle professionalità del personale, con l’obiettivo di migliorarne la funzionalità ai fini dell’espletamento dei compiti istituzionali e della conseguente risposta alla richiesta di sicurezza dei cittadini. 

Nello specifico si prevede che 126 unità di personale del Corpo forestale dello Stato transitino nella Polizia di Stato, 84 nella Guardia di finanza, 390 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 7.034 nell’Arma dei carabinieri e 47 nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A questo proposito ricorda che l’Arma dei carabinieri è stata ritenuta, tra le Forze di polizia, la più idonea ad assorbire il Corpo forestale, avendo già sviluppato nel proprio ambito specifiche competenze nei settori ambientale e agroalimentare ed essendo strutturata in modo capillare sul territorio nazionale.

In particolare, si prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, il Capo del Corpo forestale dello Stato, con apposito provvedimento, pubblicato sul Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, ripartisca il contingente di personale del Corpo nelle amministrazioni dell’Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Ministero delle politiche agricole e forestali tenuto conto del servizio svolto nelle unità dedicate all’assolvimento delle funzioni trasferite, delle attività svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni e delle specializzazioni possedute.

Nel caso in cui alla data del 1o settembre 2016 il personale che ha optato per la mobilità in altre amministrazioni non risulti ancora ricollocato, si avvia una procedura tendente a definire, di concerto con le organizzazioni sindacali, altre forme di ricollocazione. Il personale del Corpo forestale dello Stato che, alla data del 31 dicembre 2016, non risulti ricollocato in altra amministrazione statale cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa. Sottolinea, poi, che al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che riconosce al lavoratore « in disponibilità » il diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi.

I periodi di godimento dell’indennità – sempre in base a tale disposizione – saranno riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. Si riconosce, inoltre, il diritto all’assegno per il nucleo familiare. Per quanto concerne, invece, l’inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato nell’Arma del carabinieri, evidenzia come il provvedimento rechi una numerosa serie di novelle al Codice dell’ordinamento militare necessarie per l’istituzione dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri e per il transito del relativo personale forestale. In particolare, sono state previste sia disposizioni di carattere permanente, volte a regolamentare il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento del personale forestale che sarà immesso nelle qualifiche iniziali dei ruoli dell’Arma, sia disposizioni di natura transitoria per l’inquadramento, lo stato e l’avanzamento del personale attualmente in servizio nel Corpo forestale.

Sempre tramite apposite novelle al Codice dell’ordinamento militare si disciplinano, poi, appositi corsi di specializzazione per ispettori, sovrintendenti e carabinieri facenti parte dell’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare della durata non inferiore a sei mesi per gli Ispettori e a tre mesi per il rimanente personale (nuovi articoli 765- bis, 776-bis e 783-bis). Sono, inoltre, previste modifiche alle consistenze organiche complessive dell’Arma come rimodulate a seguito dell’assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Si prevede, ancora l’impiego del personale specializzato forestale nella specialità per tutta la carriera, ferma restando la facoltà di chiedere il trasferimento ad altra organizzazione dell’Arma dopo dieci anni di servizio nella specialità ovvero salva l’adozione di provvedimenti d’autorità nel caso in cui il militare sia esonerato per inidoneità dalla specializzazione (nuovo comma 2-bis dell’articolo 973).

Per quanto concerne, invece, lo stato giuridico del personale transitato nell’Arma dei carabinieri, il nuovo articolo 2214-bis, composto da 24 commi, fissa in primo luogo il principio generale in base al quale il richiamato personale assume lo stato giuridico di militare (comma 2 del nuovo articolo 2214-bis)).

Il transito avviene secondo la corrispondenza dei gradi militari ai sensi dell’articolo 632 del Codice dell’ordinamento militare, con l’anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l’ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza (comma 1 del nuovo articolo 2214-bis)).

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