Polizia

“FOLLE IL REATO DI TORTURA PER LA POLIZIA”

Gianni Tonelli, segretario generale del SAP, dopo l’annuncio del ministro Orlando intenzionato a spingere l’acceleratore, demolisce punto per punto la proposta di legge sul reato di tortura e propone al ministro un incontro pubblico per discuterne alla luce della ferma posizione presa dal Capo della Polizia Franco Gabrielli.

Il quotidiano Il Tempo pubblica l’articolata analisi di Tonelli:

llustrissimo ministro Orlando,   ho appreso la sua volontà di introdurre nel codice penale il reato di tortura durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario a Milano e, come rappresentante sindacale della Polizia di Stato, dopo la ferma posizione espressa dal Capo della Polizia, Franco Gabrielli, vorrei esporle le motivazioni per cui speriamo sinceramente che questa legge non veda mai la luce.

Innanzitutto è necessario ribadire la distinzione fondamentale tra l’attuale ipotesi di legge con il nome reato di tortura e la sanzione dei comportamenti di tortura, che tutti noi vogliamo che vengano perseguiti. Se invece entriamo nel merito del reato e della norma, riteniamo di poter affermare che quest’ultima non nasce per sanzionare i comportamenti di tortura ma come un manifesto ideologico contro le forze di polizia. Ma andiamo per gradi. Nel disegno di legge il reato di tortura è inserito come futuro articolo 613 bis, ossia nel titolo dei delitti contro la libertà morale, che risulta essere un bene individuale, come l’incolumità fisica o la libertà personale. Allora perché ci si rivolge unicamente ai pubblici ufficiali, nonostante la convenzione dell’ Onu dica che «il termine tortura indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni»?

Anche su questo punto, però, bisognerebbe avere buon senso e relegare la punizione di determinati comportamenti con il reato di tortura ai casi estremi, perché altrimenti, secondo il dettato letterale, puniremmo anche la madre di Baltimora o chiunque cagioni ad un altro una lesione. Ma restando sui casi estremi, non è forse tortura quella patita da un bambino a cui vengono strappate le unghie da un delinquente che si è introdotto in casa di notte al fine di ottenere dai nonni la combinazione della cassaforte? Non è forse tortura quella che si infligge ad una minorenne rapita dal suo paese quando le si bruciano i piedi per costringerla alla prostituzione? Eppure nella versione originaria della legge queste cose non vengono punite come tortura, perché, appunto, ci si accanisce solo con i pubblici ufficiali. Parlando di sofferenza psicologica, poi, dobbiamo riscontrare la vera e propria impossibilità di difesa da parte di un poliziotto se non la si ancora ad un dato oggettivo. Chiunque, infatti, potrebbe lamentare di aver patito l’acuta sofferenza psicologica durante un intervento di polizia accusando il poliziotto di avergliela cagionata e soprattutto sottraendogli ogni possibilità di difesa.

Altra questione è, invece, quella relativa alla sofferenza fisica che è facilmente dimostrabile, non solo dall’esame obiettivo mediante il rilevamento di tagli, lacerazioni, tumefazioni, lividi e arrossamenti, ma anche strumentalmente mediante un esame del sangue, cosiddetto Cpk, in grado di individuare un enzima che viene prodotto dai muscoli in proporzione al traumatismo patito. Non possiamo dimenticare, infine, che in Italia non esiste il reato di istigazione non accolta. Se, ad esempio, io istigo un pedofilo a violentare o uccidere un bambino e lui non lo fa, non si configura il reato. Allo stesso modo, se istigo un mafioso ad uccidere un’intera famiglia e a scioglierla nell’acido e lui non lo fa, non esiste delitto, invece, secondo l’infausto progetto di legge, se istigo un mio collega, dalla centrale operativa, a ottenere informazioni sul nascondiglio di una bambina rapita minacciando la galera, e il collega non lo fa, commetto un reato di istigazione alla tortura.

È questo disegno di legge, quindi, che non può essere approvato, e faccio notare che in Italia i comportamenti di tortura vengono già abbondantemente sanzionati. Basti pensare al sequestro di persona, alla violenza privata, alle lesioni, alle percosse e gli abusi in atti d’ufficio: ce n’è per due vite di galera. Quello che manca, forse, è un recepimento formale. E allora se dobbiamo dire sciocchezze come quella che fu affermata dalla Corte di Strasburgo sui fatti accaduti alla Diaz, ossia che alcuni miei colleghi non hanno pagato il conto con la giustizia perché non c’è il reato di tortura, possiamo dirla, ma rimane una sciocchezza, perché in quel caso, ammettendo anche in astratto che le responsabilità ci fossero, i colleghi non sono stati puniti perché è intervenuta la prescrizione, che è una norma di diritto procedurale e non di diritto sostanziale.

Forse, mi permetto di suggerire, andrebbe corretta l’attuale normativa prevedendo la non prescrittibilità di de-terminati comportamenti. Tali comportamenti, comunque, devono essere puniti con la massima fermezza e durezza perché sono un’offesa alla dignità dell’uomo, e sono inaccettabili in una società civile come la nostra.

Ma questa è tutta un’altra storia, qui di tortura c’è solo il nome, il resto è solo accanimento contro brava gente che deve patire in negativo un totale ingessamento dell’ azione delle forze dell’ ordine. Sono talmente convinto delle mie ragioni che mi piacerebbe molto invitarla a partecipare ad un confronto pubblico, nel quale entrambi potremmo misurare le logiche alla base dei nostri convincimenti.

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