Forze di Polizia

ECCO LA PROPOSTA M5S SUI NUMERI IDENTIFICATIVI PER LA POLIZIA: RIFERIMENTI A CARLO GIULIANI E DIAZ

E’ cominciato l’iter parlamentare del disegno di legge S.1307 “Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell’ordine che espletano attività di ordine pubblico” presentato dal senatore M5S Marco Scibona ed altri 31 cofirmatari.
Oggetto del disegno di legge sono i famosi, ormai, numeri identificativi sui caschi e sulle divise delle forze di polizia.

Si legge nell’incipit illustrativo “Le Forze di polizia, preposte al rispetto della legge e al mantenimento dell’ordine pubblico, sono, a loro volta, soggette alla legge e tenute sempre al suo rigoroso rispetto, in qualsiasi circostanza.” Subito dopo vengono richiamati diversi casi, citando, forse inopportunamente, anche la morte di Carlo Giuliani (“ucciso nel luglio del 2001 da un proiettile sparato da un esponente delle Forze dell’ordine, durante gli scontri a Genova per il G8″) e la morte di Federico Aldrovrandi. Infatti entrambi i casi col numero identificativo hanno poco in comune. Carlo Giuliani è stato raggiunto da un proiettile sparato da un carabiniere immediatamente identificato mentre la morte di Federico Aldrovandi non essendo riconducibile ad un servizio di ordine pubblico ma al pronto intervento, gli agenti non avrebbero comunque avuto il numero identificativo previsto dal disegno di legge. Per arrivare infine ai soliti paragoni con l’Europa, sottolineando che l’Italia è uno dei pochi paesi  in cui le Forze di polizia non sono dotate di codici identificativi sulla divisa e sul casco.
Ma, a meno che essere europeisti non  significhi utilizzare le regole a proprio piacimento, dall’Europa dovremmo trarre anche ben altri insegnamenti sulle forze di polizia. Perché, è bene ripeterlo ed i sindacati di polizia lo dicono da sempre, in certi paesi dove il numero identificativo c’è vi sono anche altre regole perentorie a tutela degli agenti, dove il travisamento dei manifestanti non è come in Italia, vietato ma tollerato. Insomma forse chi ha scritto la relazione illustrativa e gli articoli del disegno di legge ignora totalmente la materia per la quale è preposto a legiferare.
Ecco, comunque, i punti significativi della legge:
Ø I codici alfanumerici devono essere di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri di distanza o in condizione di illuminazione insufficiente.
Ø L’amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali sono stati assegnati il casco e l’uniforme.
Ø È vietato al personale in servizio di ordine pubblico indossare fazzoletti o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l’identificazione dell’operatore, nonché l’uso di caschi o uniformi assegnati ad altri operatori, secondo quanto determinato dal decreto di cui all’articolo 1.
Ø È vietato al personale in servizio di ordine pubblico portare con sé strumenti, indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, ovvero equipaggiamento d’ordinanza.
ØPer l’agente che viola il regolamento ed il superiore gerarchico che lo consenta, si rischia la reclusione da tre mesi a un anno.VISUALIZZA IL TESTO INTEGRALE DEL DISEGNO DI LEGGE 

 

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