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COMANDANTE DI STAZIONE “PERDONA”LA MANCANZA DI ASSICURAZIONE DURANTE UN CONTROLLO. NON È ABUSO D’UFFICIO

La Corte di appello di Potenza ha riconosciuto (omissis) colpevole del reato di cui all’art. 323 codice penale (abuso di ufficio) perché quale comandante della Stazione Carabinieri di Montescaglioso, nell’esercizio delle sue funzioni, in violazione di quanto prescritto dall’art. 193 c.d.s. (obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile), avendo riscontrato nel corso di un controllo su strada che l’autovettura Opel Vectra condotta dal proprietario (omissis) era priva di assicurazione RCA obbligatoria, ometteva di contravvenzionare il (omissis) e procedere al sequestro amministrativo dell’autovettura, così intenzionalmente procurando al predetto un ingiusto vantaggio patrimoniale, condannando l’imputato a pena di giustizia.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato. La Corte di Cassazione con sentenza nr. 1197/2017 ha ritenuto fondato il ricorso del maresciallo. Nel delitto di abuso d’ufficio, per la configurabilità dell’elemento soggettivo è richiesto che l’evento costituito dall’ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto sia voluto dall’agente e non semplicemente previsto ed accettato come possibile conseguenza della propria condotta, per cui deve escludersi la sussistenza del dolo, sotto il profilo dell’intenzionalità, qualora risulti, con ragionevole certezza, che l’agente si sia proposto il raggiungimento di un fine pubblico, proprio del suo ufficio; ancora, la prova dell’intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell’imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto. Tale certezza non può provenire esclusivamente dal comportamento “non iure” osservato dall’agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, quali la specifica competenza professionale dell’agente, l’apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed i rapporti personali tra l’agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno.

La Corte ha, inoltre, ritenuto che una condotta di omesso controllo in relazione ad una situazione di illegittimità, pur grave e diffusa, negli atti di un’amministrazione comunale non può equivalere a ritenere dimostrata la presenza del dolo dell’abuso di ufficio affermando che la prova dell’intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell’imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento “non iure” osservato dall’agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, che evidenzino la effettiva “ratio” ispiratrice del comportamento, quali, ad esempio, la specifica competenza professionale dell’agente, l’apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra l’agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno.

Esula, pertanto, dall’alveo di legittimità il giudizio espresso dalla sentenza di “oggettiva finalizzazione” della condotta omissiva posta in essere dal ricorrente, essendosi omesso di motivare sulla intenzionalità favoritrice rispetto ad una condotta tenuta nel corso di un occasionale controllo su strada nei confronti di un soggetto privo di relazioni con il ricorrente ed a seguito del quale non fu comunque consentita la prosecuzione della marcia del veicolo.

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