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CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE E AUSILIARIA PER I CARABINIERI FORESTALI

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che ha conferito la delega al Governo per l’adozione di provvedimenti correttivi ai decreti legislativi emanati in forza della medesima legge.

Nello specifico il provvedimento interviene sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, apportando le modifiche necessarie in relazione alle esigenze emerse nel primo periodo successivo all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 177 del 20 16.

Il provvedimento interviene, altresì, su diverse disposizioni del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, le richiamate novelle, precisa il Governo nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, appaiono necessarie sia in relazione a talune esigenze di coordinamento normato, sia per chiarire l’applicabilità di alcuni istituti tipicamente militari al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’arma dei carabinieri. Nello specifico l’articolo 1 dello schema di decreto legislativo definisce l’ambito di applicazione del provvedimento nei termini sopra richiamati. A sua volta il successivo articolo 2 reca una serie di novelle al Codice dell’ordinamento militare al fine di:
1. prevedere la modifica dell’attuale denominazione del “Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare” dell’Arma dei carabinieri in “Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari” (novella all’articolo 174-bis del Codice);
2. prevedere l’esclusione dall’iscrizione alla Cassa di previdenza delle Forze armate del personale del Corpo forestale dello stato transitato nell’Arma dei carabinieri con meno di 6 anni dal congedo, nella considerazione che a tale personale non maturerebbe il diritto all’indennità supplementare di cui all’art. 1914 del Codice dell’ordinamento militare (nuovo comma 3-bis dell’articolo 1913 del Codice). Analoga esclusione era stata disposta, da ultimo, fino al 31 dicembre 2017, dall’art. 8, comma 5, del D.L. n. 244 del 2016 (c.d. “decreto mille proroghe”).

Al riguardo, si ricorda che il decreto legislativo n. 177 del 2016 ha disposto l’iscrizione d’ufficio alla Cassa di previdenza delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1913 del codice dell’ordinamento militare, del personale del Corpo forestale dello Stato che transiti nell’Arma dei carabinieri, a decorrere dall’immissione nei ruoli delle Forze armate, Il richiamato personale è conseguentemente tenuto al pagamento del relativo contributo obbligatorio ai fini della maturazione, in occasione della cessazione dal servizio con diritto a pensione, della cosiddetta indennità supplementare. Tale indennità, tuttavia, di natura obbligatoria e previdenziale, matura, ai sensi dell’articolo 1914 del codice, dopo sei anni di servizio nell’Arma.

Con il decreto legge D.L. n. 244 del 2016 (proroga termini), si è previsto che fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell’Arma dei Carabinieri e che matura il diritto al collocamento in quiescenza in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 1914 del D. Lgs 66/2010 (ovvero almeno sei anni dall’iscrizione nei fondi previdenziali integrativi), non si applica l’iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all’articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.
Al riguardo la relazione illustrativa specificava che senza la modifica normativa in esame l’iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza (e quindi del pagamento del relativo contributo obbligatorio) riguarderebbe anche quel personale del Corpo forestale transitato nell’Arma dei Carabinieri che, inconseguenza dell’anzianità di servizio o anagrafica, non maturerebbe comunque la corresponsione dell’indennità supplementare in quanto sarà collocato in pensione prima di aver raggiunto il periodo minimo necessario per la maturazione dell’indennità supplementare.

A questo proposito si ricorda che ai sensi dell’articolo 1914 del Codice dell’ordinamento militare agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, nonché agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all’articolo 1913, che cessano dal servizio con diritto a pensione, è dovuta un’indennità supplementare. Ulteriori modifiche al Codice dell’ordinamento militare previste dall’articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame sono volte:

1. ad estendere l’istituto dell’ausiliaria al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma, ad eccezione degli Ufficiali e dei periti/revisori/operatori e collaboratori, per i quali è già previsto il limite di età di 65 anni (novella all’articolo 2214-quater del Codice).

In relazione a questa disposizione la relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame precisa che tale previsione mira ad allineare tale personale (circa 5840 persone) con il restante personale dell’Arma dei carabinieri, per il quale opera l’alternatività tra l’ausiliaria ed il cd. “moltiplicatore del montante contributivo”. La disposizione, precisa il governo, ha valore temporaneo, per il solo personale transitato, nella considerazione che coloro che sin dal 2017 vengono assunti nei vari ruoli dell’Arma per assolvere le funzioni forestali godranno già della possibilità dì scelta tra l’ausiliaria e il moltiplicatore del montante contributivo. La disposizione “non determina comunque anticipo del pensionamento e del trattamento di fine servizio, poiché, al pari del “moltiplicatore del montante contributivo”, l’ausiliaria è opzionabile esclusivamente da parte del personale che cessa dal servizio per limiti di età”.

2. disporre, per l’anno 2016, la “dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica” in luogo dei documenti di valutazione previsti per la valutazione degli Ufficiali dei Carabinieri del “ruolo forestale iniziale”( nuovi commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 2247 del Codice).

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