Carabinieri

CARABINIERE AMMALATO DI STRESS CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO. IL TAR GLI DA RAGIONE

Ammalarsi di stress nell’Arma è possibile. E’ il T.A.R. Puglia a stabilirlo con la sentenza 1427 del 28 dicembre. Una sentenza molto importante che tiene conto dei particolari profili d’impiego dei militari dell’Arma. 

Il ricorrente, un Appuntato Scelto dell’Arma dei carabinieri, sostiene che il Direttore di Amministrazione presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, nonché il Comitato di verifica per le cause di servizio non abbiano assunto cognizione compiuta dei “fatti di servizio” (stress, strapazzi, psico-fisici di vario genere, disordini alimentari) connessi alla sua lunga e gravosa prestazione di servizio.

Più nello specifico, il ricorrente afferma di aver prestato servizio in una realtà territoriale, quale quella di Gravina in Puglia, connotata da alta incidenza di criminalità e di essere stato quasi giornalmente coinvolto in delicate operazioni di repressione della delinquenza locale, tant’è che spesso è stato anche vittima di aggressioni fisiche ed è dovuto ricorrere alle cure mediche presso il servizio di pronto soccorso.

Nel parere medico-legale di parte, si legge: “le infermità non riconosciute dipendenti da causa di servizio, trovano invece chiara rispondenza nei fatti di servizio sia sotto il profilo della causa diretta e sia sotto il profilo della concausa efficiente e preponderante. Il -OMISSIS-, infatti, nella sua prestazione di servizio, è sempre stato sottoposto a stress, strapazzi psico-fisici di vario genere e disordini alimentari…Conclusioni: le infermità: poliposi multipla della colecisti, cardiopatia ipertensiva con segni di nefroangiosclerosi, gastrite, ernia iatale da scivolamento sono state sicuramente contratte in servizio e per causa di servizio”.

Di opinione contraria il Comitato di verifica, secondo il quale la cardiopatia non può essere stata causata dal lavoro perchè lo stress non era tale «da ingenerare notevoli tensioni emotive e conseguenza insorgenza di stati ipetensivi». Più o meno stesso discorso per la gastrite e i polipi, riconducili, secondo il Comitato, ad una «predisposizione costituzionale».

Secondo il Colleggio pugliese invece,  tale parere, non risulta adeguatamente rappresentativo delle motivazioni sottese al gravato disconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle succitate patologie.

Alla luce delle particolari condizioni ambientali di lavoro svolte dal ricorrente, il Collegio ritiene che il Comitato avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per le quali non ha ritenuto che tale attività potesse aver determinato, anche solo come concausa efficiente, il sorgere delle patologie de quibus.

A titolo esemplificativo del lavoro svolto, il T.A.R. cita un episodio del ricorrente, “il certificato del Pronto Soccorso dell’A.s.l. BA3 del 5.9.2009, emesso a seguito di una delicata operazione di servizio connessa all’arresto di un pregiudicato gravinese, in occasione della quale il ricorrente afferma essere stato oggetto di aggressioni con calci e pugni e che il pregiudicato con una scheggia di vetro si tagliava le mani per far sgorgare il sangue e si avvicinava al ricorrente, minacciandolo di trasmettergli il virus dell’HIV da cui il pregiudicato era notoriamente affetto.

Nel certificato di ricovero, come diagnosi, si legge: stato di agitazione psicomotoria, crisi ipertensiva e ferita lacero contusa alla gamba destra.

Il T.A.R. accoglie il ricorso, annulla il provvedimento del Comitato di Verifica e condanna i Ministeri della Difesa e dell’Economia a pagare 1500 euro in favore del ricorrente.

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